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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 39423/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultinno avverso la sentenza del 20/12/2018 del TRIBUNALE di LECCE Vlato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 20 gennaio 2018, a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la pena su cui le parti si sono accordate in relazione al reato di cui all'art. 582 cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione la persona offesa a mezzo del difensore, affidandosi a due motivi.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge perché la persona offesa, nonostante avesse nominato difensore di fiducia, non era stata avvisata dell'udienza e, solo da un controllo in Cancelleria, aveva appreso che il procedimento era stato definito.

2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge perché il reato da contestare non era solo quello di lesioni, ma anche quello di estorsione e di rapina.

3. Il 4 febbraio 2020, il difensore dell'imputato ha depositato una memoria con la quale ha insistito per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. In primo luogo, l'inammissibilità è legata al fatto che la sentenza di patteggiannento può essere impugnata, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo dal pubblico ministero e dall'imputato.

Conforta detta conclusione Sez. 4, n. 1804 del 12/12/2018, dep. 2019, Bartolomeo, Rv. 275434, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di patteggiamento dalla persona offesa danneggiata dal reato, in quanto soggetto non legittimato ad impugnare e nei confronti del quale la sentenza non esplica alcun effetto trattandosi di pronuncia che, ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis cod. proc. pen., non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi.

2. In secondo luogo, come segnalato e documentato dalla difesa dell'imputato, il ricorso della persona offesa è tardivo dal momento che il difensore di quest'ultima ha avuto conoscenza della sentenza impugnata fin dalla prima richiesta di copie (15 novembre 2019) o, al più, dal giorno in cui le ha ottenute (18 dicembre 2019), sicché il termine per impugnare era già decorso al momento del deposito del ricorso.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex.

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultinno avverso la sentenza del 20/12/2018 del TRIBUNALE di LECCE Vlato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 20 gennaio 2018, a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la pena su cui le parti si sono accordate in relazione al reato di cui all'art. 582 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione la persona offesa a mezzo del difensore, affidandosi a due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge perché la persona offesa, nonostante avesse nominato difensore di fiducia, non era stata avvisata dell'udienza e, solo da un controllo in Cancelleria, aveva appreso che il procedimento era stato definito. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge perché il reato da contestare non era solo quello di lesioni, ma anche quello di estorsione e di rapina. 3. Il 4 febbraio 2020, il difensore dell'imputato ha depositato una memoria con la quale ha insistito per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In primo luogo, l'inammissibilità è legata al fatto che la sentenza di patteggiannento può essere impugnata, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo dal pubblico ministero e dall'imputato. Conforta detta conclusione Sez. 4, n. 1804 del 12/12/2018, dep. 2019, Bartolomeo, Rv. 275434, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di patteggiamento dalla persona offesa danneggiata dal reato, in quanto soggetto non legittimato ad impugnare e nei confronti del quale la sentenza non esplica alcun effetto trattandosi di pronuncia che, ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis cod. proc. pen., non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. 2. In secondo luogo, come segnalato e documentato dalla difesa dell'imputato, il ricorso della persona offesa è tardivo dal momento che il difensore di quest'ultima ha avuto conoscenza della sentenza impugnata fin dalla prima richiesta di copie (15 novembre 2019) o, al più, dal giorno in cui le ha ottenute (18 dicembre 2019), sicché il termine per impugnare era già decorso al momento del deposito del ricorso. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 39423/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris