CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 04114/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdate-avviso--all-e_parti;_ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su una doglianza marcatamente generica (perché non precisa le ragioni per le quali, malgrado la procura conferita al difensore, nel caso dovrebbe escludersi volontarietà al concordato proposto da quest'ultimo) oltre che manifestamente infondata (considerata la procura conferita al difensore proponente, riscontrata dalla disamina degli atti, che comprendeva anche la possibilità di patteggiare la pena); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023.