CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22344/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21070-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricoffente - avverso la sentenza n. 297/3/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di intimazione per irregolarità della notificazione della prodromica cartella di pagamento e per prescrizione del credito; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando essersi prescritto il credito dell'Ufficio in quanto erano trascorsi oltre 10 anni dalla notifica della cartella di pagamento, avvenuta nel 2004, e la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta nel 2015. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione, cui l'intimata replica con controricorso. Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per travisamento delle prove e conseguentemente per non essersi verificata la prescrizione in quanto non è stato considerato che in appello era stata prodotta la notifica di iscrizioni ipotecarie, notificate nel 2010, che avevano interrotto la prescrizione. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione sollevata dal controricorrente di inammissibilità del ricorso perc:hé tardivo in quanto la sentenza impugnata, depositata il 26 gennaio 2021, era Ric. 2021 n. 21070 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- stata notificata in data 15 marzo 2021 ed il ricorso dell'Agenzia delle entrate era stato proposto il 26 luglio 2021, quindi oltre il termine breve di 60 giorni di cui all'art. 325 cod. proc. civ. L'eccezione è infondata in quanto la sentenza è stata notificata alla parte personalmente (l'Agenzia delle entrate - Riscossione) e non presso il difensore domiciliatario della stessa; circostanza ammessa dallo stesso controricorrente. Orbene, la notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito in base agli artt. 170, comma 1, e 285, c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, salvo che - ma non è l'ipotesi in esame - si tratti di parte non costituita in giudizio secondo quanto risultante dalla stessa sentenza notificata o impugnata e, in quest'ultima ipotesi, anche ove si intenda contestare, in sede di gravame la qualificazione della parte come costituita (Cass. n. 455 del 2022; Cass. n. 4374 del 2017; Cass. n. 19876 del 2016). Nel merito il ricorso dell'Agenzia delle entrate è fondato. Infatti l'Agenzia delle entrate- Riscossione, come evidenziato nel ricorso in Cassazione mediante allegazione dell'atto d'appello nel rispetto del principio di autosufficienza, aveva prodotto in quel grado di giudizio non soltanto la prova della notificazione della cartella di pagamento n. 03420040005910563, notificata nel 2004, ma anche delle iscrizioni ipotecarie n. 10136/34„ notificata nel 2006, e n. 7584/34, notificata nel 2010. Dell'esame di tale produzione documentale tuttavia non vi è traccia nella sentenza impugnata e d'altra parte tali intimazioni di pagamento sono rilevanti in quanto, qualora la cartella di pagamento abbia ad oggetto, come affermato dalla parte ricorrente, anche tributi erariali per i quali la prescrizione è decennale, quest'ultima non si sarebbe in realtà verificata. Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione va accolto e la sentenza Ric. 2021 n. 21070 sez. MT - ud. 25-05-2022 -3- impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio: il giudice del rinvio dovrà, in particolare, valutare se effettivamente si siano verificate delle prescrizioni di crediti, tenendo conto delle diverse durate dei relativi termini in relazione alle diverse tipologie dei tributi oggetto della presente controversia e alle diverse date delle suddette due iscrizioni ipotecarie (2006 e 2010). P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così de