CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 35282/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente: C ORDINANZA sul ricorso 29370-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura del [OSCURATO:DATA_NASCITA] agli atti; - resistente - avverso la SENTENZA N. 6631/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione ai decreti con i quali il tribunale le aveva ingiunto il pagamento delle somme dovute alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a titolo, rispettivamente, di: - corrispettivo per i lavori eseguiti da quest'ultima e la relativa fornitura (decreto n. 23658/2004), pari ad C. 186.163,16 (di cui C. 155.135,97 per corrispettivo ed C. 31.027,19 per IVA); - IVA maturata sul prezzo di vendita di beni in atti decritti (decreto n. 6825/2006). 1.2. L'opponente, in sostanza, ha dedotto, a sostegno dell'opposizione: - il grave inadempimento della controparte nell'esecuzione dell'appalto (ritardo nella consegna delle opere, ingiustificato e repentino abbandono del cantiere, vizi e difformità dei lavori eseguiti); - l'intervento di nuovi accordi che avevano modificato le reciproche obbligazioni originariamente pattuite; - l'eseguito pagamento di tutto quanto dovuto, contestando, inoltre, la debenza dell'IVA. 1.3. La società opponente, infine, ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere la risoluzione del contratto e la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti per il ritardo nell'apertura del locale ristorante. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito alle opposizioni chiedendo il rigetto delle domande proposte. 1.5. Il tribunale, con sentenza del 30/11/2013, ha rigettato le opposizioni ai decreti ingiuntivi e la domanda riconvenzionale dell'opponente. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto appello avverso tale sentenza. 1.7. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. 2.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente accolto l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 23658/2004 e condannato la società appellante al pagamento, in favore dell'appellata, della somma di C. 144.000,00, oltre IVA. 2.2. La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, che la somma pretesa nel decreto n. 23658/2004, pari ad C. Ric. 2017 n. 29370 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 186.163,16 (di cui C. 155.135,97 per corrispettivo ed C. 31.027,19 per IVA) era stata determinata previa decurtazione dell'importo di C. 20.000,00, versato all'appellata quale acconto in data 18/9/2003, come risulta dallo stesso ricorso per decreto ingiuntivo e dalla quietanza rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a fronte della ricezione di tale somma ed apposta in calce al contratto d'appalto intercorso tra le parti il 10/9/2003. 2.3. La corte, invece, ha ritenuto che era fondata la domanda di riduzione dell'importo portato dal citato decreto n. 23658/2004 sul rilievo che dalla somma di C. 158.000,00, pari all'iniziale corrispettivo del contratto, doveva essere scomputata la somma di C. 14.000,00, "quale sconto sull'impianto elettrico", e che, di conseguenza, il credito residuo della società appaltatrice ammontava ad C. 144.000,00, oltre IVA. 2.4. La corte, infine, ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente. 2.5. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che la committente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva sollevato l'eccezione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., di un preteso inadempimento da parte dell'appaltatrice, asseritamente consistito nella mancata consegna nei termini contrattuali delle opere appaltate, nella presenza nelle stesse di vizi e difformità, nell'abbandono del cantiere, nel ricorso della stessa committente ad altre ditte per poter portare a termine i lavori, con aggravio di costi e dilazione dei termini di consegna, ha ritenuto che la società appaltatrice, a fronte di tale eccezione, aveva documentalnnente dimostrato di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione, sul rilievo che: - i lavori appaltati alla [OSCURATO:PERSONA], come riconosciuto dalla stessa opponente, erano stati ultimati il 31/12/2004; - i differimenti delle opere da eseguire erano stati richiesti dalla stessa committente e dal suo direttore dei lavori; Ric. 2017 n. 29370 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 - il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato l'insussistenza dei presunti vizi delle opere, le quali, al contrario, sono state invece effettivamente eseguite e a regola d'arte; - la società appellante non risultava, in mancanza di prova scritta circa la pretesa modifica contrattuale, aver stipulato accordi successivi o diversi rispetto ai due contratti intercorsi tra le parti, e cioè il contratto d'appalto del 10/9/2003 e il contratto di vendita di beni strumentali del 22/10/2003; - l'eccezione di avvenuto pagamento non è stata provata, non avendo l'appellante prodotto le cambiali restituite dal creditore per dimostrare in modo inconfutabile l'asserito pagamento. 2.6. La corte, quindi, assorbite le richieste istruttorie, ha condannato la società appellante al pagamento, in favore dell'appellata, della minor somma di C. 144.000,00, oltre IVA. 2.7. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con ricorso notificato il 7/12/2017 ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza. 2.8. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato la procura dalla stessa rilasciata all'avv. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando l'anomalia motivazionale per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili contenute nella sentenza costituente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha determinato il residuo corrispettivo dovuto all'appaltatrice in C. 144.000,00, senza, tuttavia, considerare che la stessa corte, dopo aver accertato che il corrispettivo dell'appalto era pari ad C. 158.000,00, come Ric. 2017 n. 29370 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 stabilito dall'art. 2 del contratto stipulato tra le parti del 10/3/2003, ha, poi, contraddittoriamente ritenuto che il residuo importo dovuto era di C. 155.137,97, laddove, al contrario, una volta stabilito che l'importo pattuito era di C. 158.000,00, l'acconto versato di C. 20.000,00 avrebbe dovuto comportare che il residuo corrispettivo dovuto era pari ad C. 138.000,00 e che da quest'ultimo importo doveva essere detratto lo sconto di C. 14.000,00. 3.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in comb.disp. con gli artt. 99, 112, 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, dopo aver accertato che il corrispettivo dell'appalto era pari ad C. 158.000,00, ha ritenuto che, in virtù dello sconto di C. 14.000,00 per l'impianto elettrico, il residuo corrispettivo dovuto all'appaltatrice ammontava ad C. 144.000,00, senza, tuttavia, considerare che, così facendo, ha del tutto omesso di considerare l'acconto di C. 20.000,00 che la [OSCURATO:PERSONA] aveva versato e che, al contrario, il residuo prezzo doveva essere pari non ad C. 144.000,00 oltre IVA ma ad C. 124.000,00 oltre IVA. 3.3. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente, sono fondati. 3.4. La corte d'appello, infatti, ha, per un verso, ritenuto che il corrispettivo inizialmente pattuito nel contratto d'appalto, pari ad C. 158.000,00, doveva essere ridotto di C. 14.000,00 "quale sconto sull'impianto elettrico", e che, di conseguenza, la somma residua spettante alla società appaltatrice per i lavori Ric. 2017 n. 29370 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 - eseguiti ammontava ad C. 144.000,00, oltre IVA, e, per altro verso, affermato che la somma pretesa nel decreto ingiuntivo n. 23658/2004, pari ad C. 186.163,16 (di cui C. 155.135,97 per corrispettivo ed C. 31.027,19 per IVA), era stata determinata previa decurtazione dell'importo di C. 20.000,00, versato all'appellata quale acconto in data 18/9/2003, senza, tuttavia, fornire alcuna motivazione che, in fatto, dia conto, innanzitutto, del corrispettivo originariamente previsto nel contratto d'appalto stipulato dalle parti e, in secondo luogo, della sua conseguente riduzione in ragione dapprima dell'acconto versato dalla committente, pari ad C. 20.000,00, e poi dello sconto sull'impianto elettrico, pari ad C. 14.000,00. 4.1. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1453 c.c., 1460 c.c. e 2697 c.c., in comb.disp. con gli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e il travisamento della prova, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha rigettato le eccezioni e le domande che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva proposto in conseguenza dell'inadempimento della società appaltatrice sul rilievo che, al contrario di quanto dedotto dalla committente, la consulenza tecnica d'ufficio aveva accertato l'insussistenza dei presunti vizi delle opere e che le stesse erano state effettivamente eseguite e a regola d'arte, senza, tuttavia, considerare che, così opinando, ha finito per travisare completamente le risultanze della consulenza tecnica, la quale, in realtà, non ha mai accertato che tutte le opere appaltate erano state realizzate dalla società appaltatrice, avendo, piuttosto, rilevato, come risulta dalla p. 16 dell'elaborato, che la [OSCURATO:PERSONA], a fronte di opere appaltate per C. 171.802,64 (scontato ad C. 158.000,00 ex art. 2 del contratto), aveva Ric. 2017 n. 29370 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 realizzato lavori, calcolati al costo pieno, solo per complessivi C. 143.339,29, tant'è che, come risulta dallo stesso elaborato, risulta l'intervento di altre ditte incaricate dalla committente per completare i lavori che l'appaltatrice aveva lasciato incompiuti e dei quali, pertanto, non aveva il diritto di ricevere alcun compenso. 4.2. Con il quarto motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1460 c.c., 1453 c.c., 2697 c.c., 2730 c.c. e 2733 c.c. e degli artt. 228, 229, 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha rigettato l'eccezione d'inadempimento e la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente sul rilievo che, come riconosciuto da quest'ultima, l'appaltatrice aveva completato l'opera entro il [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza considerare che, in realtà, l'opponente, nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, si era limitata a indicare la data della fine dei lavori ma non anche a confermare che tali lavori erano stati completati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., tant'è che, come si evince dal tenore complessivo delle difese articolate in giudizio, la società committente aveva eccepito che la [OSCURATO:PERSONA] aveva improvvisamente abbandonato il cantiere il 19/4/2004 e che, come risulta anche dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio, la stessa non aveva portato a termine le opere che le erano state contrattualmente affidate. 4.3. Con il quinto motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione di legge e la falsa applicazione degli artt. 244 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., e l'omessa motivazione in merito alla mancata ammissione di Ric. 2017 n. 29370 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 prove idonee a invalidare il convincimento del giudice, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto assorbite le istanze istruttorie articolate dalla società opponente senza considerare che le prove testimoniali richieste nel corso del giudizio e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e nell'atto d'appello, erano idonee a dimostrare, in termini di certezza e non di mera probabilità, l'abbandono del cantiere da parte della appaltatrice e la mancata consegna delle opere da parte della stessa. 4.4. Il terzo e il quarto motivo, da trattare congiuntamente, sono fondati, con assorbimento del quinto. 4.5. La corte d'appello, in effetti, dopo aver evidenziato che la committente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva sollevato l'eccezione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., di un preteso inadempimento da parte dell'appaltatrice, asseritamente consistito nella mancata consegna nei termini contrattuali delle opere appaltate, nella presenza nelle stesse di vizi e difformità, nell'abbandono del cantiere, nel ricorso della stessa committente ad altre ditte per poter portare a termine i lavori, con aggravio di costi e dilazione dei termini di consegna, ha ritenuto che la società appaltatrice, a fronte di tale eccezione, aveva documentalmente dimostrato di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione, sul rilievo, tra l'altro, che i lavori appaltati alla [OSCURATO:PERSONA], come riconosciuto dalla stessa opponente, ed accertato dal consulente tecnico d'ufficio, le opere ad essa affidate erano state effettivamente eseguite dalla stessa. 4.6. La corte, però, così facendo, ha mostrato, innanzitutto, di trascurare le risultanze della consulenza tecnica la quale, come emerge dagli ampi stralci riprodotti in ricorso e dal suo esame diretto (consentito alla Corte in ragione della Ric. 2017 n. 29370 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 natura sostanzialmente processuale della censura svolta), ha, in realtà, accertato, al contrario di quanto ritenuto sul punto dalla sentenza impugnata, che le opere commissionate alla società appaltatrice erano state eseguite dalla stessa solo in parte essendo state completate da terzi incaricati dalla committente. 4.7. Né può ritenersi, come ha fatto la corte d'appello, che l'opponente avesse espressamente riconosciuto la completa esecuzione dei lavori da parte della [OSCURATO:PERSONA] poiché, in realtà, come emerge dalle censure svolte nell'atto d'opposizione al decreto ingiuntivo, così come riprodotte in ricorso (e, in ogni caso, dal suo esame diretto, a fronte natura sostanzialmente processuale del vizio dedotto), la committente ha ripetutamente eccepito (e chiesto di provare) che la società appaltatrice non aveva portato a termine l'opera e che i lavori erano stati completati da altre ditte a tal fine incaricate. 4.8. Ora, se è vero che l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare, non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità, l'errore di percezione, invece, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa, come nel caso in esame, uno o più fatti controversi tra le parti, è utilmente censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, il quale vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti ma in realtà mai offerte (Cass. n. 7187 del 2022; Cass. n. 27033 del 2018; Cass. n. 9356 del 2017), pur se si tratta delle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio (Cass. n. 19293 del 2018; conf., Cass. n. 10749 del 2015, la quale, esaminando i motivi di ricorso con cui era dedotto, ai sensi dell'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c., il travisamento di una consulenza tecnica d'ufficio, e Ric. 2017 n. 29370 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 nel motivare l'ammissibilità delle censure in quanto relative non al travisamento dei fatti, soggetto solo ai rimedi revocatori, ma al travisamento della prova, ha ritenuto che "se è vero che la denuncia di travisamento del fatto - che costituisce motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ. e non di ricorso per cassazione - è incompatibile con il giudizio di legittimità perché implica la valutazione di un complesso di circostanze che comportano il rischio di una rivalutazione del fatto non consentita al giudice di legittimità, è altresì vero (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 2006) che diversa da quest'ultima emergenza è l'ipotesi del travisamento della prova che implica, non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale. Ricorre tale ipotesi quando il ricorrente lamenta il vizio di travisamento delle risultanze processuali e chiede alla Corte di cassazione di esaminare l'atto specificamente indicato perché si accerti che l'informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione sia diversa ed inconciliabile con quella contenuta nell'atto e rappresentata nel ricorso o addirittura non esista nell'atto. In sostanza il giudice di legittimità non è chiamato a valutare la prova, ma ad accertare il travisamento, ossia per l'esistenza di un dato probatorio non equivoco e insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi. Insomma, l'informazione probatoria indicata in sentenza e valutata dal giudice mancherebbe del tutto nell'atto, che ne conterrebbe una diversa, onde il ragionamento svolto dal giudice di merito senza l'informazione travisata risulterebbe vanificato ed illogico. Vi sarebbe, perciò, una contraddittorietà tra il dato esistente in atti e quello preso in considerazione dal giudice"). Ric. 2017 n. 29370 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 4.9. I fatti sui quali è caduto l'esposto errore di percezione sono, peraltro, decisivi ai fini del giudizio poiché, in caso di contestazione da parte del committente circa l'entità dei lavori eseguiti dall'appaltatore, spetta a quest'ultimo la prova dell'entità e della natura dei lavori che lo stesso assume di avere eseguito senza ricevere il pagamento, potendo la prova della sussistenza del diritto al corrispettivo essere considerata acquisita solo per la parte dei lavori per la quale la contestazione sia mancata: per la parte contestata, invece, la prova vede sull'appaltatore, il quale, secondo le regole ordinarie, ove chieda il pagamento del proprio compenso, ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere eseguite (Cass. n. 33575 del 2021). 5. Il ricorso, pertanto, nei limiti esposti, dev'essere accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Roma che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti il quinto; cassa, in relazione ai moti