CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 03726/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità della impugnazione 14-17588/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, soggettivamente complesso, va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, meramente ripetitivi di quelli spesi con l'impugnazione proposta nella sede di merito e motivatamente rigettati dalla Corte territoriale. 1.1. Nella presente fattispecie processuale la duplice pronuncia di merito sul tema della responsabilità penale ha diffusamente motivato in ordine agli elementi univoci di attribuibilità del fatto alle imputate (la cui responsabilità è stata accertata principalmente su base documentale, atteso che nella richiesta di indennizzo erano riferite circostanze di fatto incompatibili con la dinamica del sinistro che, ove mai verificatosi, avrebbe comportato conseguenze incompatibili rispetto a quelle testimoniate dai rilievi fotografici acquisiti in sede di relazione ispettiva interna ed allegati alla relazione acquisita sull'accordo delle parti e come tale utilizzabile ai fini della decisione). Il ricorso si limita, quindi, a denunziare un vizio di carenza istruttoria, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta. La Corte ha infatti motivato a fondo su ciascuno dei presupposti della riconosciuta colpevolezza, dando atto dei motivi di gravame e della loro assoluta aspecificità rispetto alla fattispecie concreta. Senza che gli argomenti difensivi, tesi peraltro a valorizzare l'equivocità di un dato dichiarativo indiretto, riescano a scardinare il percorso logico a base documentale sul quale è fondata la decisione; e senza peraltro allegare al ricorso l'atto che tale equivocità dovrebbe testimoniare. Sul punto il ricorso si rivela dunque aspecifico, per evidente deficit di autosufficienza. Al proposito questa Corte ha affermato che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo violazione di legge, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979, del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. 2, n. 52195, del 7/10/2016, Rv. 268668; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723). In ogni caso, pur volendo espungere dal panorama delle prove utilizzabili il riferimento a quanto dall'Ippolito riferito in sede di indagine amministrativa interna, il ricorso comunque non si confronta con la "prova di resistenza", atteso che la responsabilità divisata nel merito si regge autonomamente sulla sola base documentale non contestata. 2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuna delle ricorrenti. 2.1. Le imputate devono altresì esser condannate alla rifusione delle spese legali sostenute nel grado dalla parte civile, che vanno liquidate come da dispositivo secondo le vigenti tabelle. 14-17588/2020 2.2. La natura non complessa delle questioni proposte e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre le imputate alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]