CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33030/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 04/10/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati; sentiti i difensori degli imputati, [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA] per D'Anribrosio, e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 4 ottobre 2022 (motivazione depositata il successivo 30 dicembre), in parziale riforma di quella di primo grado emessa dal Tribunale di Roma, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di abuso di ufficio contestati agli imputati al capo B), ad eccezione dell'addebito sub n. 5, per la quale ha pronunciato assoluzione perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato (avendo ad oggetto violazione di norma di rango regolamentare e non legislativo). 2. In primo grado, il Tribunale aveva condannato gli imputati per le contestazioni di cui all'indicato capo B) - limitatamente ai fatti commessi dal 25 settembre 2012, dichiarando la prescrizione di quelli indicati come commessi in data precedente - assolvendo invece D'[OSCURATO:PERSONA] e altro soggetto dalla imputazione sub A) (corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio). 3. Le imputazioni sono riferite a condotte contestate al D'[OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di magistrato civile presso il Tribunale di Napoli e la sezione distaccata di Ischia, in favore del [OSCURATO:PERSONA] e di un altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA]), ai quali era legato da assidui rapporti di conoscenza e frequentazione (e rispetto al [OSCURATO:PERSONA] in rapporto di affinità) che venivano nominati e liquidati in diverse procedure quali consulenti tecnici di ufficio, in violazione delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico per le spese di giustizia, da ora TUSG) e nell'art. 196 cod. proc. civ., in tal modo procurando ai predetti un ingiusto vantaggio patrimoniale di rilevante gravità. 4. Avverso la indicata sentenza di appello gli imputati D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, hanno presentato ricorsi nei quali invocano l'art. 129 secondo comma cod. proc. pen., con assoluzione nel merito dalle contestazioni per le quali è stata dichiarata la prescrizione, sulla base dei seguenti motivi. 4.1. D'Annbrosio - tre motivi. 4.1.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge processuale in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, autorizzate in relazione alla fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen. (capo A), per provare le condotte di abuso di ufficio (capo B), ciò in violazione degli artt. 266, comma 1 lett. a), e 270 cod. proc. pen. e dei principi affermati sul punto dalle Sezioni unite nella sentenza "Cavallo", principi applicabili ratione temporis. Infatti, tra le due fattispecie non è ravvisabile una connessione sostanziale, e comunque per l'abuso di ufficio difetta il presupposto del limite edittale idoneo a consentire ex art. 266 cit. di disporre le intercettazioni; intercettazioni - si rileva - che i giudici di merito hanno ampiamente utilizzato per ritenere provato l'elemento soggettivo dell'abuso di ufficio e che, una volta espunte dalla piattaforma probatoria, non possono non determinare l'evidenza dell'innocenza del D'[OSCURATO:PERSONA]. 4.1.2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per non aver rilevato che - pur a fronte della maturata prescrizione - emergevano elementi tali da imporre l'assoluzione del merito, alla luce della modifica normativa della fattispecie di abuso di ufficio intervenuta nel 2020. E ciò sotto due distinti profili. In primo luogo le contestazioni non concernono "violazioni di legge" ma di norme contenute in fonti secondarie. Invero, il TUSG è un atto normativo complesso che contempla sia norme di rango primario che disposizioni regolamentari e quelle oggetto del capo di imputazione sub B) hanno appunto natura secondaria - come si evince anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 2003 - non potendo, dunque, integrare il presupposto oggettivo richiesto dalla nuova formulazione dell'art. 323 cod. pen. Inoltre, tali disposizioni, come è evidente dalla loro semplice lettura, non sono affatto caratterizzate dalla assenza di margini di discrezionalità (come richiesto dalla riforma dell'abuso di ufficio intervenuta nel 2020) risultando al contrario le previsioni ivi contemplate connotate in modo evidente da una ampia discrezionalità in capo al giudice; anche sotto questo aspetto, dunque, si imponeva l'assoluzione nel merito ex art. 129 secondo comma cod. proc. pen. Assoluzione niente affatto impedita - come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale - dalla circostanza che D'[OSCURATO:PERSONA] non avesse rinunciato alla prescrizione dal momento che la non configurabilità del reato non richiedeva un approfondito esame nel merito degli atti processuali, ma la mera constatazione della non riconducibilità del fatto contestato al nuovo paradigma del reato. 4.1.3. Con il terzo motivo - collegato ai primi due - deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia da parte della sentenza impugnata di assoluzione per l'evidente insussistenza del fatto, assoluzione per la quale era sufficiente rilevare l'evidenza della prova dell'assenza da parte dell'imputato di violazione di specifiche violazioni di legge (come ora richiesto per la sussistenza dell'art. 323 cod. pen.); a tale proposito vengono prese in esame le contestazioni relative all'asserita nomina di professionisti con profili non compatibili con la natura del quesito, le asserite violazioni dell'art. 56, comma 1, TUSG, relativo alla liquidazione delle spese per l'adempimento dell'incarico, dell'art. 52 TUSG, in merito all'aumento e riduzione degli onorari per i CT, 56 comma 3 TUSG, relativo alla liquidazione per le attività prestate dagli ausiliari del CT, (in ordine alle quali contestazioni le prove dedotte nel giudizio dalla difesa - e in particolare la consulenza tecnica del Prof. Mussolino - avevano dimostrato platealmente l'erroneità, sotto il profilo giuridico, dell'addebito, erroneità immediatamente rilevabile dal giudice di appello pur a fronte della prescrizione); detto profilo viene dedotto anche in riferimento all'imputazione sub 5) - relativa alla asserita violazione delle norme regolamentari di cui all'art. 2 del D.M. 30 maggio 2002 in tema di onorari determinati in percentuale - per la quale si invoca l'assoluzione perché il fatto non sussiste in sostituzione di quella perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Inoltre, la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni (di cui al primo motivo) rende evidente l'insussistenza del dolo intenzionale richiesto dal reato. 4.2. [OSCURATO:PERSONA] - due motivi. 4.2.1. Con il primo motivo censura la sentenza impugnata per non aver rilevato l'inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate per il reato di corruzione in ordine alla diversa fattispecie di abuso di ufficio, richiamandosi i principi della sentenza Cavallo e argomentandosi ampiamente circa la "prova di resistenza" in merito alla decisività - nel ragionamento dei giudici di merito - delle medesime per provare le fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen. Una volta eliminate tali intercettazioni, non utilizzabili, la Corte territoriale avrebbe dovuto constatare l'insussistenza del reato e di conseguenza assolvere nel merito il [OSCURATO:PERSONA]. 4.2.2. Con il secondo motivo, richiama l'intervenuta modifica normativa del 2020, alla luce della quale le condotte contestate all'imputato non possono integrare il reato di abuso di ufficio; al riguarda difettano infatti i necessari elementi della "violazione di legge" (in quanto le disposizioni violate hanno natura regolamentare) e l'assenza di un profilo di discrezionalità in capo al D'[OSCURATO:PERSONA] (essendo invece tali norme connotate da un'ampia discrezionalità decisoria da parte del giudice in materia di conferimento di incarichi di consulente tecnico di ufficio e di liquidazione delle relative spese). Poiché la non configurabilità dell'ipotesi di reato non necessitava di alcun approfondito esame di merito (come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata) la Corte di appello avrebbe dovuto constatare l'intervenuta parziale aboliti° criminis e quindi - pur in presenza della prescrizione - assolvere [OSCURATO:PERSONA] nel merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2. Va preliminarmente osservato che nel caso in esame si è di fronte a ricorsi che, in relazione a sentenza di appello che ha dichiarato l'intervenuta prescrizione di tutte le residue imputazioni di abuso di ufficio ascritte a D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in assenza di profili civili (la parte civile - Ministero della Giustizia - non è stata presente nel giudizio di appello), invocano l'assoluzione nel merito ai sensi del secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.1. Questa Sezione (sent. n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679 - 01) ha già avuto modo di chiarire che «In presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d'appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze - emergenti "ictu ocu/i" dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale, neppure quando una tal causa di estinzione sia maturata con riferimento ad un reato oggetto di riqualificazione da parte del giudice di primo grado ed il giudice d'appello sia investito contemporaneamente della questione relativa alla legittimità di siffatta riqualificazione e di quella relativa alla fondatezza nel merito dell'accusa». Pertanto, solo entro questi limiti è consentito l'esame della richiesta di assoluzione nel merito. 3. Va ancora evidenziato che nel caso di specie si è di fronte alla c.d. "doppia conforme" situazione che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 3.1. Va rilevato che questa Sezione ha avuto modo di precisare che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935). 3.2. Infine, è opportuno ribadire che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280601). Pertanto, tutte le questioni, dedotte nei ricorsi e relative ai fatti contestati, allo svolgimento degli stesse e a eventuali "diverse letture" delle condotte poste in essere dagli imputati, risultano estranee al perimetro valutativo di questo grado di legittimità.4. Per quanto concerne le eccezioni formulate dai ricorrenti in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, rileva in primo luogo il Collegio che la loro delibazione imporrebbe un esame analitico, chiaramente eccedente la semplice "constatazione" (e dunque la palmare evidenza del vizio dedotto). Invero, anche a volere ritenere che nella specie i Giudici di merito non abbiano osservato il principio della sentenza delle Sezioni Unite "Cavallo" secondo cui - come è noto - i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto- reato sono utilizzabili anche per ulteriori fatti-reato legati al primo da una connessione sostanziale rilevante ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., ma solo a condizione che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen., andrebbe comunque esaminato un diverso profilo. 4.1. Infatti, si dovrebbe escludere che le condotte rubricate come abuso di ufficio fossero state in origine qualificate come delitti per i quali le intercettazioni sono consentite (ad esempio le diverse ipotesi di corruzione) e poi derubricate. In questo caso troverebbe applicazione la regola - affermata da questa Sezione: sent. n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501 - 01 - in base alla quale «In tema di intercettazioni, il principio secondo cui l'utilizzabilità delle intercettazioni per un reato diverso, connesso con quello per il quale l'autorizzazione sia stata concessa, è subordinata alla condizione che il nuovo reato rientri nei limiti di ammissibilità previsti dall'art.266 cod. proc. pen., non si applica ai casi in cui lo stesso fatto-reato per il quale l'autorizzazione è stata concessa sia diversamente qualificato in seguito alle risultanze delle captazioni. (In motivazione la Corte ha precisato che in tale evenienza non vi è elusione del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., attese l'intervenuta legittima autorizzazione dell'intercettazione e la modifica dell'addebito solo per sopravvenuti fisiologici motivi, legati alla naturale evoluzione del procedimento)». 4.2. In ogni caso - e la considerazione è in riferimento a detto motivo dei ricorsi risolutiva - nonostante gli sforzi profusi dai ricorrenti (ed in specie dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]) in merito al tema della "prova di resistenza", va evidenziato che quand'anche si espungessero dalla piattaforma probatoria le intercettazioni, nondimeno non emergerebbe la prova evidente dell'innocenza degli imputati, necessaria per far operare il secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. La sentenza di primo grado, che prende in considerazione le risultanze delle intercettazioni, da pagina 40 in poi motiva ampiamente in ordine agli ulteriori elementi a carico di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, richiamando i risultati dell'ispezione amministrativa condotta dall'Ispettorato del Ministero della Giustizia e le dichiarazioni di diversi testimoni escussi, tra i quali il Giudice subentrato nella trattazione dei procedimenti civili oggetto della contestazione).Per quanto poi concerne la prova del dolo intenzionale (che secondo i ricorrenti consisterebbe esclusivamente nel contenuto delle intercettazioni), i Giudici di merito ne hanno dedotto la sussistenza a carico degli imputati da una pluralità di elementi, ricavati in particolare "dalla sistematicità degli incarichi nei contesti specificamente delineati e dalla abnormità delle liquidazioni sopra analizzata, oltrechè valutata per ciascun procedimento, nonché del contenuto delle intercettazioni e dalle dichiarazioni testimoniali assunte" (sentenza di primo grado, pag. 86); passaggio argomentativo, questo, dal quale emerge con chiarezza come le intercettazioni abbiano rappresentato solo uno - e non il più significativo - degli elementi posti a fondamento della prova del dolo di fattispecie. 4.3. Pertanto, la trama argomentativa della sentenza impugnata - che si salda con l'ampia motivazione di quella di primo grado - risulta comunque conforme al principio (declinato, tra le altre, da Sez. 2, n. 30271 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 - 01) in base al quale «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato che si doleva della mancata dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni da lui rese in assenza di difensore in flagranza di arresto, poichè non esistevano elementi che facessero ritenere che, senza tali dichiarazioni, il giudizio conclusivo sarebbe stato diverso)». Inoltre, «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01). 5. Infondati risultano anche i motivi dei ricorsi con i quali si intende sostenere la non configurabilità del reato di abuso di ufficio, considerato che anche per tale aspetto a fronte della dichiarata prescrizione sarebbe necessario che dagli atti emerga l'evidenza della prova dell'innocenza. 5.1. Preliminarmente, rileva il Collegio che è inammissibile la richiesta con la quale D'[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere assolto "perche il fatto non sussiste" dalla contestazione sub 5) per la quale in appello è intervenuta assoluzione "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato". Invero, sul punto si è già affermato che «L'imputato assolto con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato" non ha interesse ad impugnare allo scopo di ottenere assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste", non potendo trarre dalla sua applicazione alcun vantaggio» (Sez. 6, n. 6486 del 13/11/2003 - dep. 2004, Arcoleo, Rv. 228370 - 01). Principio del tutto condivisibile e che in questa sede va ribadito. 5.2. Per quanto poi concerne la modifica normativa del 2020 che ha inciso sulla fattispecie di abuso di ufficio in riferimento ai due profili della violazione di norma avente forza di legge e dell'assenza di discrezionalità, è vero che - come precisato da Sez. 6, n. 442 del 09/12/2020 - dep. 2021, Garau, Rv. 280296 - 01 - «In tema di abuso d'ufficio, la modifica introdotta con l'art. 23 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 cod. pen., determinando una parziale "aboliti° críminis" in relazione alle condotte commesse prima dell'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte, dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che lascino residuare margini di discrezionalità». Da ciò, però, non deriva che i fatti contestati e per i quali è stata dichiarata la prescrizione risultino, ictu ()culi, penalmente irrilevanti. 5.3. Iniziando dalla questione relativa alla dedotta assenza della necessaria "violazione di legge", deve in primo luogo osservarsi che le norme del TUSG di cui è contestata la violazione hanno rango primario (e dunque sono "atti aventi forza di legge" come richiesto dalla modifica dell'art. 323 cod. pen.). E' vero che il TU in oggetto contempla norme sia legislative che regolamentari, ma quelle oggetto dell'imputazione sono espressamente qualificate come legislative, in quanto indicate nella rubrica con l'espressione (L) e originariamente inserite nel decreto legislativo n. 113 del 2002 che contiene le norme legislative poi confluite, unitamente a quelle regolamentari oggetto del d.P.R. n. 114 del 2002, nel TUSG (d.P.R. n. 115 del 2002). Inconferente è poi il richiamo alla sentenza della Corte cost. n. 212 del 2003, dalla quale non si evince affatto che le norme del TUSG di cui si contesta agli imputati la violazione abbiano natura regolamentare. Invero, detta pronuncia ha operato un doveroso distinguo tra norme di rango primario - per le quali è ammissibile il controllo di costituzionalità, pervenendo alla declaratoria di illegittimità per eccesso di delega di alcune previsioni del d.lgs. n. 115 in materia di conversione delle pene pecuniarie - e norme regolamentari, in quanto tali sottratte al sindacato di costituzionalità (da cui la corretta decisione della Corte di appello di escludere la rilevanza penale della condotta sub 5 per la quale veniva contestata la violazione di una norma che ha natura regolamentare). 5.4. Per quanto infine concerne l'ulteriore profilo dedotto dai ricorrenti in riferimento al novum normativo, ossia la necessità che la norma avente forza di legge violata non presenti margini di discrezionalità, va evidenziato che il Tribunale - alla cui ampia motivazione si è richiamata la Corte territoriale - ha escluso la rilevanza della modifica legislativa del 2020 in quanto, oltre ad avere le norme violate rango primario (il che, come si è detto, è corretto), ha ritenuto che esse non presentassero margini di discrezionalità. Tale questione, sulla quale si sono appuntati gli articolati rilievi critici dei ricorrenti, presenta le medesime connotazioni precedentemente evidenziate, ossia l'impossibilità di ricondurre la positiva delibazione delle censure ad una mera "constatazione", essendo al contrario necessario, onde in ipotesi escludere la perdurante rilevanza penale dei fatti, uno specifico e approfondito esame delle singole disposizioni normative indicate nel capo di imputazione. In relazione ad alcune di esse, peraltro, può ictu ocull fondatamente dubitarsi dell'esistenza di effettiva discrezionalità o, quantomeno, la discrezionalità presente nella disposizione può operare solo se sussistono determinati presupposti, in assenza dei quali è radicalmente inibito l'esercizio del potere. Così, il secondo comma dell'art. 51 del TUSG stabilisce che "gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato" (e, dunque, in assenza di un decreto connotato da adeguata motivazione l'aumento è contra legem); ancora, l'art. 56, comma 1, del cit. TU prevede che "Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione" (anche in questo caso, in mancanza della presentazione della nota spese specifica e documentata, la liquidazione delle stesse è chiaramente illegittima e sul punto non vi è alcuna discrezionalità). 5.5. Inoltre, la sentenza del Tribunale (pag. 81 ss.) ha ritenuto che gli atti del suo ufficio posti in essere dal D'[OSCURATO:PERSONA] fossero connotati da evidente "abnormità", così travalicando i limiti esterni della discrezionalità. Sotto tale profilo, la motivazione è conforme a quanto questa stessa Sezione ha già rilevato, ossia che la discrezionalità che connota l'agire del pubblico agente impedisce di configurare l'abuso di ufficio «sempreché l'esercizio del potere discrezionale non trasmodi tuttavia in una vera e propria distorsione funzionale dai fini pubblici - c.d. sviamento di potere o violazione dei limiti esterni della discrezionalità - laddove risultino perseguiti, nel concreto svolgimento delle funzioni o del servizio, interessi oggettivamente difformi e collidenti con quelli per i quali soltanto il potere discrezionale è attribuito ... » (così, Sez. 6, n. 442 del 09/12/2020 - dep. 2021, Garau, Rv. 280296 - 01). 5.6. Infine, rileva questa Corte che nella contestazione sub B) viene indicato che il D'[OSCURATO:PERSONA], legato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da assidui rapporti di conoscenza e frequentazione (e rispetto al [OSCURATO:PERSONA] in rapporto di affinità in quanto parente della moglie) ha omesso di astenersi per le evidenti ragioni di opportunità. In merito alla violazione del dovere di astensione, questa Sezione ha avuto occasione di rilevare che «la novella di cui al d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con mod. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, lì dove ha ristretto l'ambito applicativo del reato, richiedendo l'inosservanza di "specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità", non riguarda la condotta di abuso che si realizza mediante la violazione dell'obbligo di astensione» (Sez. 6, n. 7007 del 08/01/2021, Micheli, Rv. 281158- 03; conforme, Sez. 6, n. 26225 del 10/05/2023, Minei). La sentenza del Tribunale a pag. 21 dà conto delle dichiarazioni rese nelle indagini dal D'[OSCURATO:PERSONA] il quale in un interrogatorio del 2015 ha precisato di conoscere [OSCURATO:PERSONA] da anni in quanto legato da rapporto di affinità di terzo grado con il predetto, cugino di secondo grado della moglie, rispetto al quale l'allora indagato faceva però presente che non sussisteva incompatibilità ai sensi dell'art.78 cod. civ. Anche in questo caso, peraltro, l'esame del profilo richiederebbe un approfondimento (anche in relazione alla eventuale applicabilità delle norme generali sull'obbligo di astensione a carico dei pubblici dipendenti di cui agli artt. 6 bis della legge n. 241 del 1990 e 7 del d.P.R. n. 62 del 2013) eccedente i limiti della mera "constatazione" da cui emerga l'innocenza degli imputati. Conclusivamente, nessun motivo dedotto dagli imputati consente di ravvisare nei profili denunciati il carattere di "evidenza" necessario affinchè, a fronte di una pronuncia di intervenuta prescrizione dichiarata nel giudizio di primo e secondo grado, possa operare la prevalenza dell'assoluzione ne