CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 18596/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21256 R.G.anno 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale è costituita anche in proprio; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. p.a., rappresentata e difesa dall’avvocatoFederico Lerro e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è pure domiciliata; controricorrentee ricorrente incidentale avverso la sentenza n.5437/2017 depositat a il 27 dicembre 2017 de l la Corte di appello di Milano. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 aprile 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 21256/2018 camera di consiglio12.4.2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Con citazione notificata l’11 novembre 2011 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione al precetto loro intimato dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Gli attori hanno domandato:accertarsi l’interposizione fittizia di Stefania e [OSCURATO:PERSONA] nel contratto di mutuo stipulato il 16 luglio 2008, dichiarandosi per l’effetto l’invalidità o l’inefficacia del precetto sia nei confronti delle predette che dei terzi datori di ipoteca; accertarsi l’esistenza di un contratto di mutuo trala banca pre detta , da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, «dichiarando l’invalidità del contratto di mutuo fondiario quale titolo di cui alprecetto ovvero riqualificando il contratto di mutuo fondiario inmutuo ipotecario semplice e, per l’effetto, dichiarare l’invalidità del precetto con conseguente inefficacia dello stesso ai fini espropriativi». Si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha domandato, in via riconvenzionale subordinata, la condanna degli attori al pagamento delle somme portate dall’atto di precetto. In esito al giudizio di primo grado il Tribunale di Como ha pronunciato sentenza con cui ha rigettato l’opposizione. 2. ― Quest’ultimo provvedime nto è stato impugnato avanti alla Corte di appello di Milano. Il gravame, cui ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], è stato poi respintocon sentenza del 27 dicembre 2017. 3. ― I Ruggiero ed [OSCURATO:PERSONA] e hanno impugnato per cassazione lapronuncia di appello facendo valere cinque motivi di ricorso . Resiste con controricorso la banca, la qualeha svolto un ricorso incidentale condizionato su tre motivi. I ricorrenti principali hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― I motivi dei due ricorsi possono riassumersi come s e gue. 1.1. ─ Col primo motivo del ricorso principale è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 1421 c.c. e dell’art. 99 c.p.c.. Sez. I–RG 21256/2018 camera di consiglio12.4.2023 Deducono i ricorrenti in via principale che la Corte di appello aveva ritenuto che la causa andasse decisa esclusivamente in base all’esistenza o meno della prova dell’interposizione fittizia, talché, in mancanza di controdichiarazione scritta, l’opposizioneandava respinta. Si deduce che i Giudici di merito avrebbero dovuto di contro procedere all’interpretazione del contratto di mutuo fondiario al fine di rilevarne la nullità. È precisato cheil rilievo d’ufficio della nullità può avvenire anche in appello e che fin dall’atto introduttivo gli opponenti avevano dato evidenza della mancanza di causa del contratto;si ricorda, in proposito, essere stato rappresentato che nulla le sottoscrittrici del documento contrattualerelativo al mutuo avevano ricevuto dalla banca e che nulla potevano, di conseguenza,restituire alla stessa. Col secondo mezzo del ricorso principale si oppone la violazione o falsa dell’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.. Si deduce che la Corte di appellosarebbe incorsa in errore nel ritenere che gli attori, con la prima memoriadi cui alla norma richiamata, avevano mutato la domanda. Si rileva che col detto atto i fatti già descritt i in citazione erano stati semplicemente precisati e chiariti. Il terzo motivo del ricorso principale propone una censura di violazione o falsa applicazione dell’art. 184 c.p.c.. Si osserva che la Corte del merito avrebbe dovutostabilire che i documenti tardivamente prodotti in primo gradoerano inutilizzabili ai fini decisori, non potendo essa espungerli dal fascicolo processuale. Col quarto mezzoRuggiero edElisa Barone censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedegli artt. 1421 c.c. e della l. n. 108/1996. Lamentano che la Corte di Milano , investita della decisione quanto alla lamentata usurarietà del contratto di mutuo ipotecario, nulla abbia sul punto statuito; la censura è svolta avendo anche riguardo al mancato accertamento ufficioso della nullità del contratto per contrarietà alla disciplina di cui alla l. n. 108/1996. Il quinto motivo del ricorso principale denuncia la violazione o Sez. I–RG 21256/2018 camera di consiglio12.4.2023 falsa applicazione degli artt. 1813, 1814 e 833 c.c.. Ci si duole che il contratto di mutuonon sia stato sottoposto al giudizio di meritevolezza quanto agli interessi che in esso erano implicati. 1.2. ─ Il primo motivo di ricorso incidentale condizionato prospettal’improcedibilità dell’appello per carenza di interesse stante la cessazione della materia del contendere. Con l’atto di gravame ─ è dedotto ─ si era eccepitoche il precetto intimato era divenuto inefficace, stante l’estinzione del procedimento esecutivo: si assume, in conseguenza, che la controparte non avevapiù interesse a proseguire il giudizio di cognizionevertente sull’opposizione ex art. 615 c.p.c.. Col secondo e col terzo mezzo di ricorso incidentale condizionato vengono ripropostele domande ri convenzionali già svolte dalla banca nei confronti degli opponenti, evolte ad ottenere in via subordinata la condanna degli odierni ricorrenti al pagamento dell’importo di eur o 405.879,68, oltre interessi. 2. ― Va accordata precedenza di trattazione al primo motivo del ricorso incidentale condizionato della banca, che investe una questione preliminare (relativa alla carenza di interesse degli appellanti) di cui la Corte di merito non si è occupata. 2.1. ─ Merita ricordare, al riguardo, che i l ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito(Cass. 12 agosto 2022, n. 24750; Cass. 14 marzo 2018, n. 6138). Ora, la banca rileva (pagg. 67 s. del controricorso) che nella comparsa di risposta di appello ebbe a dedurre ciò: dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado il giudice dell’esecuzione aveva approvato il piano di riparto e la procedura esecutiva si era Sez. I–RG 21256/2018 camera di consiglio12.4.2023 conseguentemente estinta. Va allora considerato che l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione se si è in presenzadi opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (Cass. 10 luglio 2014, n. 15761 ; Cass. 24 febbraio 2011,n. 4498). Il primo motivo del ricorso incidentale è dunque privo di fondamento. 3. ― Possono esaminarsi congiuntamente il primo, il secondo e il quinto motivo del ricorso principale, che si occupanodegli accertamenti relativi al difetto di causa del contratto di mutuoe al dato per cui lo stesso non sarebbe stato meritevole di tutela : accertamenti non domandati con la citazione introduttiva del giudizio. 3.1. ─ In sintesi, la Corte di appello ha evidenziato che nell’atto di citazione gli opponenti avevano richiesto l’ accertamento dell’interposizione fittizia di Stefania e [OSCURATO:PERSONA] contratto di mutuo dedotto in giudizio, oltre che la declaratoria di invalidità del distinto contratto di mutuo fondiari o che sarebbe stato realmente concluso da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , ovvero la sua riqualificazione come contratto di mutuo ipotecario semplice, mentre solo con la prima memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, c.p.c. gli stessi attori avevanorichiesto l’accertamento del la nullità del contratto per difetto di causa, perché non meritevole di tutela e perché concluso in violazione delle regole relative al merito creditizio. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha ritenuto che tali nuove domande fossero inammissibili, siccome fondate su fatti non allegati nell’atto di citazione, e che la domanda vertente sul merito creditiziopresentasse, altresì, contenuto generico. La Corte di appello ha inoltre evidenziato che la motivazione della sentenza di primo gradonon era stata impugnata nella parte in Sez. I–RG 21256/2018 camera di consiglio12.4.2023 cui,dopo essersi dato atto che la simulazione contrattuale non risultava provata, si era affermato che il contratto concluso era da qualificare come mutuo fondiario; ha infine osservato che la declaratoria di nullità del contratto ex officio trovava ostacolo nel principio per cui il rilievo della nullità dell’atto dovevacoordinarsi col principio dispositivo e con quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato: con la conseguenza che, domandatain giudizio la declaratoria di invalidità del contratto, la pronuncia del giudice andava circoscritta alle ragioni enunciatedall’interessato. Il primo e il secondo motivo del ricorso principale investono il tema del difetto della causa negoziale , mentre il quinto quello della meritevolezza di tutela del contrattoconcluso. E’ da osservare, qui, che quanto deciso con riguardo all’osservanza delle regole sul merito creditizio non è stato oggetto di impugnazione e che, del resto, la relativa statuizione è retta da una motivazione aggiuntiva, centrata, come accennato, sulla genericità della relativa domanda. 3.2. ─ La controricorrente ha lamentato un difetto di autosufficienza dei tre motivi di ricorso in esame. E’ agevole replicare che la mancata specifica indicazione ed allegazione degli atti e dei documenti sui quali eventualmente si fondino i motivi di ricorso può comportarne la declaratoria di inammissibilità solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l'esame di quell'atto,o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili (Cass. Sez. U.5 luglio 2013, n. 16887). Nella fatt ispecie , i tre motivi risultano pienamente intellegibili; è sufficiente osservare che i temi giuridic i sottopostiallo scrutinio della Corte attraverso i detti mezzi di censura sono due: quello del l’ammissibilità delle domande proposte dai ricorrenti odierni con la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, Sez. I–RG 21256/2018 camera di consiglio12.4.2023 7 c.p.c. e quello della rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali cui tali domande facevano riferimento (per l’ipotesi, è da intendere, che le domande in discorso fossero da ritener si precluse). Ebbene, ai fini dell’esame di tali questioni (risolte dal Giudice del gravame nel senso dell’inammissibilitàdelle domande nuove e della non rilevabilità d’ufficio delle nullità non dedotte con l’atto introduttivo: pagg.3 ss. e 7 s. della sentenza impugnata) non era necessario che i ricorrenti fornissero indicazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel ricorso per cassazione. La controricorrente ha altresì eccepito che l’accertamento della nullità del mutuo sarebbe precluso dal giudicato formatosi sul punto della validità del contratto. In realtà, l’accertamento, effettivamente contenuto nella sentenza, circa l’insussistenza dell’interposizione fittizia di persona,non era certamente di ostacolo all’esame della nullità , per mancanza di causa, o immeritevolezza di tutela, del contratto denunciato come simulato (contratto che la C orte di appello h a invece escluso fosse stato oggetto di una interposizione fittizia): non si ravvisa alcuna incompatibilità, sul piano logico-giuridico,tra l’accertata assenza di simulazione soggettivadi quel contratto e una nullità dello stesso per ragioni che ineriscono alla sua causa o al fatto che esso non sia meritevole di tutela per l’ordinamento giuridico. Non può d’altro canto sostenersi che sia passata in giudicato la statu i zione di primo grado quanto allavalidità del contratto di mutuo fondiario, visto che , come risulta dalla s tessa sentenza impugnata , in appello si è dibattuto dell’ammissibilità delle domande di accertamento dellanullità proposte ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e dell’attuabilità diun rilievo d’ufficio di quest’ultima.Il tema relativo alla detta invalidità è rimast o dunque vivonel giudizio di gravame. Pure da disattendere è il rilievo, svolto dalla banca, secondo cui le domande di accertamento spiegate nella prima memoria ex art. 183, comma6, c.p.c. sarebbero da considerare rinunciate ex art. 346 c.p.c., Sez. I–RG 21256/2018 camera di consiglio12.4.2023 in quanto non riproposte in appello. Gli odierni ricorrenti, siccome soccombenti─ e non vittoriosi ─ in primo grado, erano tenuti a proporre impugnazioneavverso la sentenza del Tribunale: e tanto hanno fatto . E’la parte totalmente vittoriosa in primo grado ad essere esentata dalla proposizione di appello (incidentale) sulle domande od eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, potendosi limitare a riproporre le stesse in appello (per tutte: Cass. 6 apr ile 2021, n. 9265 ; Cass. 13 maggio 2016, n. 9889). 3.3. ─ Ciò detto, i tre motivi oggetto di scrutinio devono ritenersi fondati. Le nullità di cui s i discorre potevano infatti essere rilevate d’ufficio dal giudice e potevano, altresì, essere fatte valere,nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., da gli attori (che aveva no domandato accertarsi, con l’atto introduttivo del giudizio, la nullitàdel contratto per interposizione fittizia di persona). Come spiegato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di quest'ultima diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicchéè individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio(Cass. Sez. U. 14 dicembre 2014, n. 26242; Cass. Sez. U. 14 dicembre 2014, n. 26243). Per la medesima ragione, non è precluso alla parte che abbia domandato accertarsi la nullità del contratto per una determinata causa, richiedere, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, che il contratto sia dichiarato nullo per altra ragione. Vero è che l’art. 183, c.p.c., come ha ben chiarito Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12310, distingueil caso della proposizione di domande «nuove» , intese come «ulteriori» o «aggiuntive», da quello della modificazione delle domande iniziali, che non si aggiungono a quelle originarie, ma si sostituiscono ad esse, ponendosi, rispetto alle medesime,in un rapporto di alternatività, o anche di subordinazione (relazione, quest’ultima, presa Sez. I–RG 21256/2018 camera di consiglio12.4.2023 specificamente in considerazione da Cass. Sez. U. 13 settembre 2018, n. 22404): talché le domande «ulteriori» o «aggiuntive» possono trovare ingresso solo nei ristretti limiti segnati dall’art. 183, comma 5, c.p.c. (ove siano, cioè, conseguenza della domanda riconvenzionale o dell’eccezione del convenuto). E’ altrettanto vero, però, che essendo la domanda di accertamento della nullità negoziale soggetta al trattamento riservato alle domande di accertamento dei diritti autodeterminati inerenti a situazioni giuridiche assolute, il giudizio relativo alla nullità del negozio risulta essere indipendente dai titoli di nullità fatti valere dall'attore e non può ritenersi pertanto preclusa la proposizione, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., di una domanda basata su di una fattispecie invalidante distinta rispetto a quella invocata con la citazione. Trova in altri termini applicazione, qui, la regola affermataper i diritti assoluti, r eali o di status ( cfr. Cass.31 novembre 2006, n. 24702), rispetto ai quali l'attore può mutare il titolo in base al quale chiede la tutela del diritto assoluto senza incorrere nelle preclusioniprocessuali stabilite dall’art. 183 c.p.c.. 4. ─ Il terzo motivodel ricorso principale è inammissibile. 4.1. ─ Esso è carente di concludenza.La tardività della produzione documentale escludeva che gli scritti potessero essere posti a fondamento delle allegazioni attoree. Non si vede, allora, quale pregiudizio abbiano risentito i ricorrenti dall’espunzione dal fascicolo processuale dei documenti in questione (che non avrebbero potuto essere comunque utilizzati). Peraltro, secondo i ricorrenti principali, gli scritti in parola avrebbero dovuto svolgere la loro funzione probatoria rispettoal profilo di nullità della mancata osservanza delle regole circa il merito creditizio (cfr. pag. 15 del ricorso): ma si è detto che sul punto la Corte di appello ha rilevato che le deduzioni svolte dagli attori appellanti risultavano essere generiche ; si cché le prove offerte non potevanocomunque determinare l’accoglimento del capo di domanda che qui interessa, rispetto al quale si profilava un deficitdi allegazione. Sez. I–RG 21256/2018 camera di consiglio12.4.2023 5. ─ Il quarto motivodel ricorso principale è inammissibile . 5.1. ─ I ricorrenti muovono dal presupposto per cui, ai fini dell’accertamento della usurarietà degli interessi moratori sia sufficiente comparare il tasso dei detti interessi col tassoeffettivo globale medio (TEGM) contemplato per la fattispecie contrattuale che interessa.Ora, la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica per certo anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del TEGMnon preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso- soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGMcosì come rilevato nei suddetti decreti (Cass. Sez. U. 18 settembre 2020, n. 19597). I ricorrenti hanno però mancato di esaminare la vicenda da detta angolazione: hanno omesso di considerare, in particolare,che all’epoca della conclusione del contratto di mutuo (risalente al 2008, come si legge in ricorso) il tasso medio degli interessi moratori era già incluso nei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM. 6.─ Restano da esaminare il secondo e il terzo motivo di ricorso incidentale. 6.1. ─ I medesimi risultano essere palesemente inammissibili, non constando dicensure portate avverso la sentenza di appello, ma della mera riproposizione delle domande riconvenzionali subordinate Sez. I–RG 21256/2018 camera di consiglio12.4.2023 della banca che la Corte distrettuale non ha esaminato, reputando le, all’evidenza,assorbite in ragione del rigetto dell’opposizione a precetto. Come è noto, nel giudizio di cassazioneè inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorchéproponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (per tutte: Cass. 12 giugno 2020, n. 11270). 7. ─ In conclusione, vanno accolti il primo, il secondo e il quinto motivo del ricorso principale; devono essere dichiarati inammissibili il terzo e il quarto motivo del detto ricorso; varespinto il primo motivo e devono essere dichiarati inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa allaCorte di appello di Milano, che giudicherà in diversa composizione, statuendo pure sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, il secondo e il quinto motivo del ricorso principale e dichiara inammissibili il terzo e il quarto; respinge il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, che giudicherà in diversa composizione e a cui è pure demandata la decisione sulle spese del giudizio di legittimità;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della