CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 novembre 1989
Cassazione n. 27584/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8.6.2020 il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli rispettivamente del reato di cui all'art. 590 comma 1 e 2 cod. pen. e del reato di cui agli artt. 81 cpv e 378 cod. pen. e, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, ha condannato il primo alla pena di mesi due di reclusione ed il secondo alla pena di mesi tre di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali condannando altresì il responsabile civile e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita rimettendo le parti al giudice civile per la relativa determinazione nonché al pagamento di una somma a titolo di provvisionale provvisoriamente esecutiva. Interposto gravame da parte degli imputati, la Corte d'appello di Palermo con sentenza in data 11.2.2021 ha assolto gli imputati dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste e per l'effetto ha revocato le statuizioni civili. In breve i fatti come ricostruiti dalle sentenze di merito sono i seguenti: in data 19.4.2013 alle ore 10 e 30 circa [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si era posto alla guida del proprio natante da diporto partendo dal porto di Trapani in direzione Favignana. Durante il tragitto, all'altezza della Torre di Nubia, a circa due miglia dalla costa (circostanza accertata dalla Capitaneria di Porto di Trapani) l'imbarcazione urtava un subacqueo, [OSCURATO:PERSONA], che veniva subito dopo condotto sulla barca e portato al Porto di Trapani dopo aver allertato il 118. [OSCURATO:PERSONA] si recava all'ospedale per accertarsi delle condizioni del Monteleone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si recavano sul luogo del sinistro per recuperare l'attrezzatura del subacqueo. Questi risultava dotato di un motorino semi sommergibile che trainava una plancetta gonfiabile utilizzata da base d'appoggio per le attrezzature che risultava priva della bandierina di segnalazione obbligatoria per i sub. Il giudice di primo grado fondava il proprio convincimento di colpevolezza sulla relazione dei periti i quali avevano rilevato che il galleggiante nelle condizioni in cui era stato ritrovato non era regolamentare, in quanto non dotato della bandierina di segnalazione di colore rosso con striscia bianca diagonale, non escludendo, tuttavia, che la stessa, presente al momento dell'incidente si fosse inabissata successivamente sottolineando che le asole del galleggiante in uso al Monteleone erano usurate e non più in grado di tenere la bandierina.Concludevano tuttavia che, in assenza della bandierina, il galleggiante poteva comunque segnalare la presenza di qualsiasi cosa in acqua con obbligo di evitarla e di osservare una distanza di oltre 100 metri da una boa a prescindere dalla presenza o meno di bandierina. Quanto al Lorenzino, lo stesso dopo il sinistro aveva aiutato il Bianco ad eludere le investigazioni, dapprima omettendo di riferire alla Polizia della sua presenza a bordo del natante, e poi nelle sommarie informazioni negando di aver rilevato la presenza in acqua del subacqueo e di aver avvisato il Bianco. La Corte d'appello di Palermo, riformando la sentenza di primo grado, ha invece assolto [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste ritenuto che "..sono proprio le modalità di svolgimento del fatto e l'eccezionalità dell'evento che permettono di escludere la sussistenza di alcun profilo di rimproverabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA]..". Ha ritenuto, invero, che la condotta del Monteleone che si recava a due miglia dalla costa, ad aprile ed in una zona di mare caratterizzata dal passaggio di aliscafi e diportisti, non poteva essere ex ante prevedibile. Ha altresì escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 378 cod. pen. essendo stata accertata la obiettiva insussistenza del reato presupposto. 2. Avverso detta sentenza la parte civile, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo rubricato "Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e cod.proc.pen." deduce che il giudice di appello, nel riformare la sentenza di primo grado assolvendo gli imputati, ha fondato la propria decisione su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale che per conseguenza ha determinato un vizio di contraddittorietà nonché di manifesta illogicità della motivazione. Il travisamento degli elementi istruttori ha riguardato nello specifico la consulenza tecnica del perito [OSCURATO:PERSONA] disposta ex art. 507 cod.proc.pen., le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ed il verbale di sequestro probatorio redatto dalla Capitaneria di Porto della [OSCURATO:PERSONA] del 19.3.2013. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La parte civile ed il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nonché i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] 1.1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che ai sensi dell'art. 606 cod..proc.pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Con l'ulteriore precisazione, quanto alla l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, che deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Alla Corte di cassazione, infatti, non è consentito procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non è affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. (Sez. 6, n. 752 del 18.12.2006, Romagnolo, Rv. 235732). Ciò premesso, deve ritenersi che la sentenza impugnata superi il vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero travisamento del fatto o della prova. Ed invero, il giudizio assolutorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] poggia sulla ricostruzione della dinamica del sinistro compiuta dal giudice di appello ed in particolare si fonda sulla accertata inidoneità dei mezzi di segnalazione del subacqueo ed in particolare della prescritta bandierina, ad allertare della sua presenza in acqua i natanti di passaggio, unitamente alla circostanza di avere condotto una battuta di pesca a due miglia dalla costa in un tratto di mare percorso anche da navi. Ne consegue che, difettando la violazione di una regola cautelare, non risulta integrato in capo al Bianco l'elemento soggettivo del reato di lesioni colpose che appunto presuppone l'inosservanza delle norme di prudenza e di diligenza da cui derivi l'evento dannoso. Per converso, la censura svolta dal ricorrente si sostanzia in una ricostruzione alternativa dell'incidente, come tale inammissibile essendo preclusa in sede di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Quanto alla condotta ascritta al Lorenzino, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che, a fronte della insussistenza del reato presupposto, sia da escludersi la configurabilità del reato contestato (Sez. 6, n. 6751 del 19.11.2013, Perreca, Rv.258996) In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Ad esso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione in favore della cassa delle ammende che si stima adeguato determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro