CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08641/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e RO-[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA, difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], D'AMBRO-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1522/2022 depositata il08/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con delibera n. 367/2017, prot. 0689183, del 25 maggio 2017, il [OSCURATO:PERSONA] d'Italia ha irrogato a [OSCURATO:PERSONA], componente del consigliodi amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza (di seguito: BPVi), privoNumero registro generale 24938/2022Numero sezionale 374/2026di deleghe esecutive, sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi €Numero di raccolta generale 8641/2026175.000 (€ 105.000 ed € 70.000), ai sensi dell'art. 144 t.u.b., pDearta lpeub sbleicagziuoneen 07t/i0 4/2026irregolarità accertate all'esito dell'ispezione condotta dalla BCE nel periodo 26febbraio – 3 luglio 2015: carenze nell'organizzazione, nella gestione dei rischie nei controlli interni, nonché carenze di governo societario, con particolareriferimento all'assetto del gruppo, alla ripartizione delle deleghe e ai flussiinformativi (art. 53, comma 1, lett. b) e d), e art. 67, comma 1, lett. b) e d)t.u.b.; Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia del 4 marzo 2008; Circolare n. 285).Le evidenze ispettive erano state trasmesse dalla BCE alla [OSCURATO:PERSONA] d'Italiacon nota del 22 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 18, par. 5, Reg. UE n.1024/2013; gli addebiti erano stati contestati con nota n. 0877978/16 dell'8luglio 2016.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 145 t.u.b. dinanzi allaCorte d'Appello di Roma, chiedendo in via principale l'annullamento della de-libera e, in subordine, la rideterminazione in diminuzione della sanzione. Si ècostituita la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, chiedendo il rigetto dell'opposizione; è altresì in-tervenuto il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, concludendo nel medesimo senso.La Corte d'Appello di Roma ha respinto l'opposizione, avvalendosi della mo-tivazione per relationem ai propri precedenti resi in cause analoghe relativead altri componenti del medesimo consiglio di amministrazione di BPVi (sen-tenze nn. 2979/2019 e 8428/2021). In sintesi, la Corte territoriale ha ritenutolegittima la motivazione per relationem del provvedimento sanzionatorio,esclusa la natura sostanzialmente penale delle sanzioni ex art. 144 t.u.b., re-spinto le eccezioni di tardività della contestazione e di superamento del ter-mine di conclusione del procedimento, rigettato la domanda di applicazioneretroattiva del d.lgs. n. 72/2015 e le censure attinenti al circuito ispettivoBCE–[OSCURATO:PERSONA] d'Italia, e accertato la sussistenza dell'elemento soggettivo dellacolpa a carico dell'opponente, consigliere privo di deleghe, per omessa vigi-lanza sull'adeguatezza dei controlli interni e della struttura organizzativa dellabanca, richiamando il dovere di agire informati di cui all'art. 2381, ultimocomma, c.c. e il quadro normativo di vigilanza prudenziale. La sentenza haaltresì dato conto della sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di2 di 17Numero registro generale 24938/2022Numero sezionale 374/2026Vicenza (n. 348/2021), rilevandone l'irrilevanza per l'autonomia dei due pro-Numero di raccolta generale 8641/2026cedimenti e la diversità dell'elemento psicologico, e osservandoD catha epu blbalic asztioense s07a/0 4/2026sentenza penale aveva rimarcato l'«estrema superficialità» e la «mal ripostafiducia» dell'opponente nei confronti del management.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di ventitré motivi, arti-colati in due serie: la prima (motivi dal primo all'ottavo) relativa a pretesi viziformali del procedimento sanzionatorio e della sentenza impugnata; la se-conda (motivi dal nono al ventitreesimo) relativa ai vizi sostanziali attinentiall'elemento soggettivo e alla fondatezza delle singole contestazioni. Resistecon controricorso la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia. Entrambe le parti hanno depositato me-morie ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 24, co. 1, l.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 262, dell'art. 145, co. 1-bis Tub nonché dell'art. 4, co. 3, Tub,come interpretati alla luce dell'art. 6 Cedu, dell'art. 41, par. 2, lett. a), ed art.52, par. 5, della Carta dei diritti fondamentali UE, dell'art. 6 CEDU, in relazioneall'art. 360, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto nonfondata la censura d'illegittimità del provvedimento punitivo impugnato per lasua contrarietà alla dinamica dell'equo procedimento ed al principio della ne-cessaria autosufficienza della determinazione afflittiva di [OSCURATO:PERSONA] d'Italia. Il ri-corrente assume che il Direttorio della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia si sarebbe limitato a re-cepire la proposta sanzionatoria degli uffici istruttori senza formulare motiva-zione autonoma, in violazione del principio di separazione tra funzioni istrut-torie e decisorie.1.2. - La censura è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.La questione è governata da un orientamento consolidato di questa Corte:i provvedimenti irrogativi delle sanzioni ex artt. 144-145 t.u.b. possono esseremotivati per relationem, mediante rinvio all'atto recante la proposta di irroga-zione, purché quest'ultimo sia richiamato con precisa indicazione dei suoiestremi e reso disponibile agli interessati (Cass. n. 4/2019), con la precisa-zione che il divieto di motivare per relationem «costituirebbe un irragionevoleunicum» non riscontrabile in alcuna giurisdizione (Cass., S.U., n. 7074/2017;3 di 17Numero registro generale 24938/2022Numero sezionale 374/2026Numero di raccolta generale 8641/2026Cass. pen., sez. VI, n. 53420/2014). La giurisprudenza successiva non regi-Data pubblicazione 07/04/2026stra eccezioni (Cass. n. 21924/2021; Cass. n. 16316/2020; Cass. n.11570/2025, § 3.1.1, resa sulla medesima delibera n. 367/2017). Il principiodi separazione esige la distinzione tra organo istruttore e organo decidente,non una motivazione autonoma nel corpo del provvedimento; l'art. 3, comma3, l. n. 241/1990 è inconferente, poiché la base giuridica della tecnica moti-vazionale è di rango costituzionale.2.1. - Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 117, co. 1,Cost., nel significato ricavabile dall'interposizione dell'art. 6 Cedu e dell'art. 41della Carta dei diritti fondamentali UE, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.,nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto non fondata la censura di ille-gittimità del provvedimento punitivo impugnato per non avere la sanzionecomminata carattere punitivo ma eminentemente riparatorio. Le sanzioni exart. 144 t.u.b. rivestirebbero, secondo i criteri Engel, natura sostanzialmentepenale, per la finalità deterrente, l'entità considerevole dell'importo, la pub-blicazione stigmatizzante e la destinazione all'erario. Il ricorrente censura lagiurisprudenza di legittimità per aver imposto una «soglia di gravità» nellavalutazione della natura penale.2.2. - La doglianza è priva di fondamento.Questa Corte ha reiteratamente escluso l'equiparazione, rilevando che lesanzioni pecuniarie per carenze organizzative ex art. 144 t.u.b. non sono as-similabili, per tipologia, severità e incidenza patrimoniale, a quelle irrogatedalla Consob per manipolazione del mercato ex artt. 187-bis e 187-ter t.u.f.,le sole per le quali la Corte EDU ha affermato la natura sostanzialmente penale(Cass. n. 3656/2016; Cass. n. 20689/2018; Cass. n. 4/2019; Cass. n.4599/2020; Cass. n. 11570/2025, § 4.1.2; Cass. n. 8229/2025). [OSCURATO:PERSONA]Italia rileva che l'afflittività della sanzione va rapportata ai compensi perce-piti dall'incolpato (€ 127.100 nel 2014) e che le pronunce costituzionali invo-cate riguardano la diversa materia degli abusi di mercato. Le pronunce dellaCorte costituzionale non sono trasponibili al sistema sanzionatorio bancario,che nel regime ratione temporis applicabile non contemplava sanzioni4 di 17Numero registro generale 24938/2022Numero sezionale 374/2026Numero di raccolta generale 8641/2026accessorie interdittive. Il doppio grado di tutela giurisdizionale (Corte d'Ap-Data pubblicazione 07/04/2026pello e Cassazione) soddisfa le esigenze dell'art. 6 CEDU.3.1. - Il terzo e il quarto motivo, che si prestano a trattazione congiunta perla connessione delle questioni poste, investono i termini del procedimentosanzionatorio.Con il terzo motivo si denuncia la falsa applicazione dell'art. 14, co. 2, l.689/1981, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la Corted'appello ha reputato di poter correlare il dies a quo del termine decadenzialeper l'esercizio della potestà punitiva all'apposizione agli atti del visto del diret-tore centrale per la vigilanza bancaria, e comunque operando una valutazionedella complessità dell'accertamento avulsa dal caso concreto, contrariamentealle indicazioni della giurisprudenza di legittimità; omesso esame di fatto de-cisivo, in ogni caso, nella parte in cui la Corte d'appello ha giustificato la pro-trazione dei tempi dell'accertamento omettendo di verificare in concreto lasussistenza della presunta complessità dello stesso. Il ricorrente colloca il diesa quo al 29 febbraio 2016, data della seconda riunione del Gruppo per l'esamedelle irregolarità, e denuncia l'erroneità dell'individuazione del dies a quo nelvisto del Capo del Dipartimento della Vigilanza (6 luglio 2016), mero adempi-mento burocratico; deduce l'assenza di complessità, avendo la [OSCURATO:PERSONA] d'Italiarecepito evidenze già raccolte dalla BCE.Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 19, co. 3, l. 689/1981,in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la Corte d'appello hanegato la decadenza del potere punitivo per superamento del termine di con-clusione del procedimento sanzionatorio opinando che la norma non è confe-rente rispetto all'ambito delle sanzioni amministrative; omesso esame di fattodecisivo, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., nella parte in cui la Corte d'ap-pello ha omesso di valorizzare — come avrebbe dovuto in base al [OSCURATO:PERSONA] — la data del deposito delle controdeduzioni del Sig. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:DATA_NASCITA]) quale dies a quo del decorso del termine di 240 giorni prescrittoper la conclusione del procedimento, definito invece in data 29.5.2017. Il ri-corrente deduce altresì l'illegittimità del regolamento per difetto di base legi-slativa e invoca la giurisprudenza costituzionale.5 di 17Numero registro generale 24938/2022Numero sezionale 374/2026Numero di raccolta generale 8641/20263.2. - Entrambe le censure vanno disattese.Data pubblicazione 07/04/2026Quanto al terzo motivo, il dies a quo dell'accertamento non coincide conl'acquisizione del fatto nella sua materialità, ma comprende il tempo necessa-rio alla valutazione dei dati e alla loro sussunzione nell'ipotesi di illecito (Cass.,S.U., n. 5395/2007; Cass. n. 12436/2022). La Corte territoriale ha motivatola congruità del tempo impiegato, valorizzando la novità assoluta della proce-dura (prima applicazione dell'art. 18, par. 5, Reg. MVU), la necessità di tra-durre e analizzare un rapporto ispettivo di 103 pagine in lingua inglese e disussumere le evidenze della vigilanza prudenziale entro fattispecie sanziona-torie nazionali a carico di trentuno persone fisiche. Il medesimo apprezza-mento è stato confermato da Cass. n. 11570/2025, § 3.1.2, resa sulla mede-sima delibera. La doglianza sulla complessità è inammissibile ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., poiché la Corte d'Appello l'ha valutata e ritenutasussistente.Quanto al quarto motivo, l'art. 19, comma 3, l. n. 689/1981 non stabilisceun termine finale per il provvedimento sanzionatorio (Cass., S.U., n.5395/2007; Cass. n. 9254/2018; Cass. n. 4363/2015); il termine regolamen-tare di 240 giorni è meramente ordinatorio e il suo superamento non produceeffetti invalidanti.4.1. - Il quinto e il sesto motivo, parimenti connessi, si prestano a tratta-zione congiunta.Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell'art. 5 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.72, come interpretato alla luce dell'art. 7 Cedu, dell'art. 49, par. 1, e art. 52,par. 5, della Carta dei diritti fondamentali UE, in relazione all'art. 360, n. 3,c.p.c., nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto non fondata la già pro-spettata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 d.lgs. 72/2015 edell'ivi contenuta previsione che esclude la retroattività della disciplina più fa-vorevole a (presunti) illeciti compiuti anteriormente alla sua entrata in vigore.Il ricorrente invoca l'applicazione retroattiva del d.lgs. n. 72/2015, che hacondizionato la sanzionabilità delle persone fisiche all'impatto rilevante dellaviolazione (art. 144-ter t.u.b.), e assume l'incostituzionalità dell'art. 6, comma2, d.lgs. n. 72/2015 alla luce della giurisprudenza costituzionale.6 di 17Numero registro generale 24938/2022Numero sezionale 374/2026Con il sesto motivo si deduce la nullità della sentenza, in relazione all'art.Numero di raccolta generale 8641/2026112 c.p.c., per aver la Corte capitolina del tutto omesso di consDidatea pruabrbelic aizli omne 0o7-/04/2026tivo che censurava la violazione e falsa applicazione dell'art. 144-quater Tubrelativamente alla disposizione che regola l'attività decisionale della P.A. insede di quantificazione delle sanzioni.4.2. - Le censure non meritano accoglimento.Esclusa la natura sostanzialmente penale delle sanzioni in esame (si rinviaal secondo motivo), il principio della retroattività della lex mitior non opera(Cass. n. 11570/2025, § 4.1.2; Cass. n. 32010/2024; Cass. n. 8229/2025).In ogni caso, l'applicazione del nuovo regime non gioverebbe al ricorrente: ildisconoscimento di CET 1 per oltre 521 milioni attesta l'impatto gravissimodelle irregolarità sugli assetti patrimoniali, integrando la condizione previstadall'art. 144-ter. L'art. 144-quater non si applica ratione temporis (art. 6,comma 2, d.lgs. n. 72/2015; Cass. n. 4114/2016; Cass. n. 20688/2018); ilrigetto della domanda sulla lex mitior assorbe la doglianza. In ogni caso, laBanca d'Italia ha applicato i criteri dell'art. 11 l. n. 689/1981 e la differenzia-zione degli importi tra i diversi esponenti attesta la personalizzazione dellasanzione.5.1. - Merita separata trattazione la censura articolata con il settimo motivo,che investe il rapporto tra ispezione BCE e procedimento sanzionatorio nazio-nale.Il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 18, par. 5, Reg. UE n.1024/2013, dell'art. 23 Cost., e dell'art. 1 L. n. 689/1981, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la Corte d'appello ha reputato correttamenteesercitato il potere punitivo di [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, in assenza di un accertamentoistruttorio proprio e sulla base di un accertamento ispettivo di BCE, compiutorelativamente a fatti per cui la stessa era carente, in assoluto, di poteri dinatura pubblicistica nei confronti del ricorrente. Il ricorrente assume che laBanca d'Italia avrebbe sanzionato sulla base esclusiva delle risultanze BCEsenza accertamento autonomo in contraddittorio e che la BCE non disponevadi poteri pubblicistici sulle persone fisiche, nonché che sarebbero stati applicatiretroattivamente parametri [OSCURATO:PERSONA].7 di 17Numero registro generale 24938/2022Numero sezionale 374/2026Numero di raccolta generale 8641/20265.2. - Il rilievo è destituito di fondamento.Data pubblicazione 07/04/2026L'architettura del Meccanismo di vigilanza unico attribuisce alla BCE il poteredi chiedere all'autorità nazionale di avviare procedimenti sanzionatori a caricodelle persone fisiche per violazione del diritto nazionale; la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia va-luta autonomamente la sussumibilità dei fatti, la loro imputabilità ai singoliesponenti e la misura della sanzione, senza duplicazione dell'attività ispettiva(Cass. n. 11570/2025, §§ 3.1.1 e 5.1.1). Le carenze contestate integranoviolazioni dell'art. 53, comma 1, t.u.b. e delle Circolari nn. 229/1999 e263/2006, vigenti prima dell'entrata in vigore della Direttiva 2013/36/UE: lapretesa applicazione retroattiva di parametri [OSCURATO:PERSONA] è inconferente. Il con-traddittorio procedimentale è stato pienamente assicurato al ricorrente.6.1.- Il connesso ottavo motivo, con il quale si lamenta la violazione dell'art.24 l. 262/2005, come interpretato sulla base dell'art. 41 della Carta europeadei diritti fondamentali e dell'art. 6 Cedu, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.,nella parte in cui la Corte d'appello ha negato la compressione del diritto didifesa dinanzi al diniego di [OSCURATO:PERSONA] d'Italia dell'accesso a documenti ammini-strativi, non supera il vaglio di ammissibilità.6.2. - La censura non è perspicua nella costruzione giuridica, poiché nonchiarisce il rapporto tra l'invocazione della full jurisdiction e la doglianza sullacondotta extraprocessuale dell'autorità. In ogni caso, il ricorrente non ha rea-gito al diniego nelle forme previste dall'ordinamento, e l'ipotesi che il docu-mento contenesse una valutazione positiva dell'adeguatezza organizzativa re-sta congetturale.7.1. - Il nono motivo, che assume rilievo fondante per l'intera seconda seriedi censure, denuncia la violazione dell'art. 3 l. 689/1981, come interpretatoalla luce dell'art. 6 CEDU, dell'art. 48 Carta dei diritti fondamentali UE, nonchédell'art. 7, co. 10, d.lgs. 150/2011, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., peressere stato disatteso il principio di presunzione di innocenza. Il ricorrentelamenta l'inversione dell'onere della prova e l'incompatibilità della presunzionedi colpa con le garanzie convenzionali, deducendo l'assenza di segnali d'al-larme percepibili.7.2. – Il nono motivo è rigettato.8 di 17Numero registro generale 24938/2022Numero sezionale 374/2026La questione è risolta dalla giurisprudenza di questa Corte.Numero di raccolta generale 8641/2026L'art. 3 l. n. 689/1981 pone una presunzione iuris tantum Ddatia pcuobblplicaz,io nce o07n/0 4/2026conseguente onere per il sanzionato di provare di aver agito senza colpa(Cass. n. 17211/2020; Cass. n. 6625/2020; Cass. n. 11777/2020; Cass. n.4/2019). Il principio è confermato, per la medesima delibera, da Cass. n.11570/2025, § 4.1.2, e da Cass. n. 8229/2025. L'invocazione dell'art. 6, par.2, CEDU è priva di pertinenza, posto che le sanzioni in esame non rivestononatura penale (si rinvia al secondo motivo); il richiamo all'art. 7, comma 10,d.lgs. n. 150/2011 è inconferente. L'obbligo di agire informati ex art. 2381,ultimo comma, c.c. esige una declinazione particolarmente rigorosa per gliamministratori di intermediari bancari, in ragione della tutela del risparmio(art. 47 Cost.) e della normativa di sana e prudente gestione. In applicazionedi tali principi, la Corte d’appello ha ritenuto che ricorrente non abbia assoltol'onere probatorio che su di lui gravava, esprimendo un apprezzamento dimerito non censurabile in questa sede di legittimità.Quanto al decimo motivo, v. avanti.8.1. - L'undicesimo motivo, anch'esso fondante, denuncia la violazione efalsa applicazione dell'art. 2392, co. 1, c.c., nonché dell'art. 53, co. 1, TUB, edelle disposizioni regolamentari di attuazione adottate da [OSCURATO:PERSONA] d'Italia con lecircolari n. 285 del 17.12.2013 e n. 263 del 27.12.2006, nel testo applicabileall'epoca dei fatti, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la sentenzaimpugnata ritenuto di poter formulare un giudizio d'imputazione di omissionial ricorrente, pretermettendo la considerazione di quali sono — a norma dilegge e regolamento — le effettive facoltà di controllo del CdA e dei suoi com-ponenti sulla struttura aziendale di una [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente lamenta che ilgiudizio di responsabilità sarebbe stato formulato senza esame delle effettivefacoltà di controllo del consiglio e dei componenti non esecutivi, attesa la di-stinzione tra supervisione strategica e gestione operativa.8.2. – L’undicesimo motivo è rigettato.[OSCURATO:PERSONA] n. 263/2006 (Tit. V) e la Circolare n. 285/2013 attribuiscono alconsiglio la funzione di supervisione strategica, comprensiva della verifica pe-riodica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, del sistema dei controlli9 di 17Numero registro generale 24938/2022Numero sezionale 374/2026Numero di raccolta generale 8641/2026interni e della gestione dei rischi, senza possibilità di frammentazione per ilData pubblicazione 07/04/2026tramite della delega a comitati o funzioni (Cass. n. 4/2019; Cass. n.4099/2019; Cass. n. 8237/2019). Il consigliere privo di deleghe operative ètenuto ad attivarsi con ogni mezzo a sua disposizione, richiedendo informa-zioni e sollecitando interventi correttivi a fronte di segnali percepibili con l'or-dinaria diligenza (Cass. n. 11570/2025, § 4.1.1; Cass. n. 8229/2025). LaBanca d'Italia oppone che la normativa organizzativa non esclude poteri e do-veri di controllo degli organi sociali. La distinzione tra supervisione strategicae gestione operativa, correttamente evocata dal ricorrente, non delimita unasfera di irresponsabilità: essa definisce la misura della diligenza esigibile, chesi esplica nella verifica dell'adeguatezza complessiva del sistema, non nell'e-secuzione di controlli operativi puntuali. La Corte d'Appello ha accertato infatto che il ricorrente non ha esercitato neppure tale forma di vigilanza: ap-prezzamento di merito non sindacabile in cassazione.9.1. - I motivi decimo, dodicesimo e tredicesimo, che condividono il nucleoargomentativo — l'invocazione dell'occultamento perpetrato dai vertici esecu-tivi e dell'affidamento incolpevole nelle strutture interne — si prestano a trat-tazione congiunta. Con il decimo motivo si deduce l'omesso esame di fattodecisivo, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d'appellogiudicato sulla base della cd. presunzione di colpevolezza ritraibile dall'art. 3L. n. 689/1981, omettendo di valorizzare il limite all'operare della stessa,quale individuato nella giurisprudenza di Codesta Suprema Corte, connessoalla circostanza — pacifica nel caso — dell'occultamento della propria condottaillecita da parte di un gruppo di dirigenti al livello di Direzione Generale: e ciòpur in presenza di fatti accertati ed incontroversi, in tal senso risultanti dallostesso atto di accertamento di BCE e considerati in quello di [OSCURATO:PERSONA] d'Italia.Con il dodicesimo motivo si deduce l'omesso esame di fatto decisivo, inrelazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto comun-que irrilevante l'attività dolosa dell'alta dirigenza della [OSCURATO:PERSONA] ad escludere lacolpa in capo al ricorrente.Il tredicesimo motivo denuncia l'omesso esame di fatto decisivo, in rela-zione all'art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto comunque10 di 17Numero registro generale 24938/2022Numero sezionale 374/2026Numero di raccolta generale 8641/2026irrilevante, ai fini dell'esclusione della colpa, il fatto che, per regolamentazioneData pubblicazione 07/04/2026interna di BPVi, le domande di acquisto di azioni e quelle di vendita delle stesseerano vagliate preventivamente dal comitato soci, organismo interno compo-sto da consiglieri di amministrazione non delegati con cui cooperavano addettiall'ufficio soci della stessa banca.9.2. - I tre motivi ricevono una risposta unitaria, fondata sull'inderogabilitàdell'obbligo di supervisione strategica illustrato ai motivi nono e undicesimo.Sotto il profilo del decimo motivo, il ricorrente non denuncia un omessoesame ma contesta la valutazione di merito (Cass., S.U., n. 8053/2014).Cass., S.U., n. 20930/2009 non soccorre: la Corte territoriale ha esaminatol'occultamento e l'ha motivatamente disatteso; il silenzio fraudolento dei ver-tici esecutivi è esso stesso conseguenza delle smagliature del sistema di con-trolli interni sulla cui effettività il consiglio era tenuto a vigilare (Cass. n.11570/2025, §§ 4.1.1-4.1.2).Per il dodicesimo motivo, la documentazione invocata a fondamento dell'af-fidamento — valutazioni positive dell'audit, assenza di segnalazioni — con-ferma il paradigma rigettato: la carenza delle strutture interne è oggettodell'addebito.Per il tredicesimo, il comitato soci confermava la diffusione interna dellanotizia dei finanziamenti correlati, rendendo il fenomeno percepibile dall'interoconsiglio; la delega a comitati endoconsiliari non spoglia l'organo collegialedelle responsabilità che gli competono per legge e regolamento.10.1. - I motivi quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo investono,sotto angolature diverse, la fondatezza delle singole contestazioni.Con il quattordicesimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell'art. 2441 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la Corted'appello ha respinto la censura di illegittimità del provvedimento sanzionato-rio per non essere stata correttamente determinata l'entità del sovrapprezzodelle azioni di nuova emissione di BPVi.Il quindicesimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.2392, co. 1, c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nella parte in cui laCorte d'appello ha ritenuto fondato l'addebito di violazione delle norme11 di 17Numero registro generale 24938/2022Numero sezionale 374/2026prudenziali che impediscono di considerare il capitale finanziato nel patrimonioNumero di raccolta generale 8641/2026di vigilanza, al fine di garantire la stabilità degli intermediari. Data pubblicazione 07/04/2026Il sedicesimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.2392, co. 1, c.c., nonché dell'art. 53, co. 1, TUB, e delle disposizioni regola-mentari di attuazione adottate da [OSCURATO:PERSONA] d'Italia con le circolari n. 285 del17.12.2013 e n. 263 del 27.12.2006 nel testo applicabile all'epoca dei fatti, inrelazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto dipoter formulare un giudizio d'imputazione di omissioni al ricorrente per le ipo-tizzate carenze riguardanti la mala gestio sia del Fondo acquisto azioni proprie,sia delle richieste di vendita delle azioni da parte dei soci, con mancato rispettodell'ordine di presentazione temporale delle relative domande.10.2. - Per il quattordicesimo motivo, l'art. 2441 c.c. disciplina l'esclusionedel diritto di opzione ed è inconferente rispetto all'addebito, che attiene allecarenze procedurali nella fissazione del prezzo delle azioni: il consiglio ha pas-sivamente recepito le risultanze peritali, senza coinvolgimento delle unità ope-rative e con ingiustificata riduzione del coefficiente di rischio, abdicando acompetenze non delegabili ex artt. 2381 e 2392 c.c. La richiesta di riesamedelle valutazioni peritali è preclusa in sede di legittimità.Per il quindicesimo motivo, si rinvia ai motivi decimo e undicesimo; la di-mensione sistemica del fenomeno (disconoscimento CET 1 per oltre 521 mi-lioni) rendeva la correlazione percepibile; per l'aumento 2014, l'assistenza fi-nanziaria era stata deliberata dal consiglio ai sensi dell'art. 2358 c.c.Per il sedicesimo motivo, l'addebito concerne l'omessa istituzione dell'ordinecronologico di registrazione degli ordini di vendita, con esposizione a rischilegali documentati da 1.200 reclami per 91 milioni; la gestione del fondo ac-quisto azioni rientra nella supervisione strategica (si rinvia all'undicesimo mo-tivo).11.1. - I motivi dal diciassettesimo al ventunesimo reiterano, con riguardoa specifiche irregolarità operative, il paradigma argomentativo dell'occulta-mento e dell'affidamento incolpevole, già confutato nei motivi precedenti. Pos-sono pertanto essere trattati congiuntamente, con rinvio espresso ai motivifondanti (nono, undicesimo, decimo).12 di 17Numero registro generale 24938/2022Numero sezionale 374/2026Con il diciassettesimo motivo si denuncia l'omesso esame di fatto decisivo,Numero di raccolta generale 8641/2026in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., nella parte in cui la CorteD adta 'paupbbpliceazllion e h07a/0 4/2026ritenuto colposa la condotta del ricorrente in riferimento alle censure per nonaver intercettato ed impedito il fenomeno dei c.d. "ristorni", e di non essersitrollo interno idonei ad evitare quelle operazioni di remunerazione dei soci.Il diciottesimo motivo investe l'omesso esame di fatto decisivo, in relazioneall'art. 360, n. 5, c.p.c., nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto colposala condotta del ricorrente in riferimento alle censure di non essersi attivatoper la predisposizione di procedure di monitoraggio degli impieghi di risorsedi BPVi in fondi comuni di investimento, e per non aver riscontrato termini emodalità di verifica dell'andamento degli investimenti c.d. "in monte", ancheprevia limitazione delle deleghe conferite dal CdA al cessato D.G. di BPVi Dr.Sorato.Il diciannovesimo motivo lamenta l'omesso esame di fatto decisivo, in rela-zione all'art. 360, n. 5, c.p.c., nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenutocolposa la condotta del ricorrente, per non aver garantito — quale componentedel CdA — adeguato sostegno alle funzioni interne di conformità (compliance)e di ispettorato (audit).Con il ventesimo motivo si deduce l'omesso esame di fatto decisivo, in re-lazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenutocolposa la condotta del ricorrente in riferimento alle censure relative al c.d.portafoglio strategico, ove non era stata rilevata l'operatività di un dirigentedella banca (direttore finanza), in difetto di una apposita delega da parte delDirettore Generale, investito della gestione di tale comparto di risorse di BPVi.Il ventunesimo motivo contesta la violazione e falsa applicazione dell'art.2392, co. 1, c.c., nonché dell'art. 53, co. 1, TUB, e delle disposizioni regola-mentari di attuazione adottate da [OSCURATO:PERSONA] d'Italia con le circolari n. 285 del17.12.2013 e n. 263 del 27.12.2006 nel testo applicabile all'epoca dei fatti, inrelazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto dipoter formulare un giudizio d'imputazione di omissioni e negligenza del13 di 17Numero registro generale 24938/2022Numero sezionale 374/2026Numero di raccolta generale 8641/2026ricorrente relativamente alla formulazione e struttura di contratti derivati sti-Data pubblicazione 07/04/2026pulati dalla dirigenza della banca a copertura di rischi d'impresa.11.2. - Le censure sono prive di fondamento e ricevono, nelle loro lineeessenziali, un'unica risposta.Per il diciassettesimo motivo, gli storni emergevano in sede contabile e dibilancio e il sistema comprendeva altresì lettere d'impegno e garanzie di ren-dimenti, la cui emersione era possibile mediante l'incrocio dei dati disponibili:il rinvio al decimo motivo è dirimente.Per il diciottesimo motivo, l'investimento di centinaia di milioni in fondi nonera supportato da un adeguato studio preparatorio, mancavano analisi strut-turate e clausole di uscita; la passiva devoluzione all'organo delegato attestail deficitario presidio consiliare.Per il diciannovesimo motivo, il comportamento del responsabile dell'auditconferma l'inadeguatezza dei flussi informativi la cui effettività il consiglio eratenuto a garantire; in presenza di operazioni di dubbia copertura finanziaria,l'onere di sollecitare le funzioni di controllo gravava sull'organo collegiale (sirinvia all'undicesimo motivo).Per il ventesimo motivo, la contestazione investe il mancato controllo sull'o-peratività fuori dei limiti posti dal consiglio e sull'utilizzo strumentale dellacontrollata irlandese BPV [OSCURATO:PERSONA] plc: accertamento di fatto ade-guatamente motivato.Per il ventunesimo motivo, l'addebito non concerne le scelte di investimentoma l'estraniamento del consiglio da un settore ad alto rischio; le argomenta-zioni del ricorrente presentano un profilo contraddittorio, postulando al tempostesso una scelta consapevole degli organi sociali e la responsabilità delle solestrutture operative.12.1. - Resta da esaminare il ventiduesimo motivo, con il quale si deducel'omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.,con riguardo al motivo di opposizione con cui si era censurata la quantifica-zione delle sanzioni e per quanto concerne l'applicazione del cumulo materiale.12.2. - La questione si sovrappone a quella trattata al quinto e al sestomotivo.14 di 17Numero registro generale 24938/2022Numero sezionale 374/2026Numero di raccolta generale 8641/2026L'art. 144-quater non si applica ratione temporis, come ivi argomentato. LaData pubblicazione 07/04/2026determinazione dell'ammontare della sanzione, contenuta entro i limiti edittalie parametrata all'effettiva gravità, è valutazione di merito non sindacabile insede di legittimità (Cass. n. 19560/2020; Cass. n. 11570/2025, § 4.1.2). Ilcumulo materiale è legittimo, attesa la diversità delle irregolarità contestate(carenze organizzative e carenze di governo societario). La differenziazionedegli importi tra i diversi esponenti attesta l'avvenuta personalizzazione.13.1. - Il ventitreesimo motivo denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c., inrelazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la Corte d'appello ha di-sposto la condanna alle spese del ricorrente a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA] d'Italia,nonostante quest'ultima si sia difesa con funzionari interni e non con avvocatidel libero foro, senza pertanto incorrere in alcuna spesa (al di là dello stipendiogià garantito ai medesimi funzionari) per la difesa in giudizio.13.2. - Il presupposto è erroneo.I precedenti invocati riguardano l'ipotesi in cui la pubblica amministrazionestia in giudizio senza difesa tecnica, avvalendosi di funzionari privi della qualitàdi avvocato (art. 23 l. n. 689/1981). Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia si èdifesa per il tramite della propria Avvocatura interna, composta da avvocatiiscritti all'Albo nell'[OSCURATO:PERSONA] e muniti di procura ad litem. Gli avvocatidegli uffici legali degli enti pubblici sono abilitati all'esercizio delle attività ri-servate alla professione forense ai sensi dell'art. 23 l. n. 247/2012 (Cass. n.31860/2018); la circostanza che percepiscano retribuzione fissa non osta allaliquidazione delle spese in favore dell'amministrazione vittoriosa (d.l. n.90/2014, conv. l. n. 114/2014).14. - Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. in prossimità dell'adunanza camerale.[OSCURATO:PERSONA] d'Italia ha integrato il controricorso con precedenti sopravvenuti(tra cui Cass. nn. 32010/2024, 20952/2024, 27127/2024, 12436/2022) e hasviluppato argomenti sulla compatibilità della presunzione di colpa con l'art.6, par. 2, CEDU e sul principio di concretizzazione in tema di lex mitior.Il ricorrente ha posto a fondamento della tesi sulla natura penale delle san-zioni due pronunce europee sopravvenute — Corte EDU, 11 settembre 2025,15 di 17Numero registro generale 24938/2022Numero sezionale 374/2026Numero di raccolta generale 8641/2026Mereghetti c. Italia, e CGUE, 1° agosto 2025, C-544/23 — e ha formulato seiData pubblicazione 07/04/2026quesiti di rinvio pregiudiziale alla CGUE, vertenti sulla compatibilità con gliartt. 41, 47, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali UE dell'esclusione dellanatura punitiva delle sanzioni, della negazione della retroattività della lex mi-tior, della presunzione di responsabilità, della presunzione di colpevolezza,della negazione del diritto di accesso e della rimessione all'amministrazionedella fissazione del dies a quo.La richiesta di rinvio pregiudiziale non può essere accolta. Nessuno dei que-siti formulati soddisfa i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte digiustizia a partire dalla sentenza Cilfit del 6 ottobre 1982 (causa C-283/81)per la sussistenza dell'obbligo del rinvio. Non esiste un ragionevole dubbiocirca la coerenza dell'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte sulla qualifi-cazione amministrativa delle sanzioni con i principi elaborati dalla Corte diStrasburgo e recepiti dalla CGUE. La sentenza Mereghetti attiene a una san-zione irrogata ai sensi dell'art. 190 del t.u.f. per carenze organizzative e dicontrollo interno di un intermediario finanziario: fattispecie diversa da quelladelle sanzioni per carenze organizzative previste dall'art. 144 t.u.b. La sen-tenza della CGUE causa C-544/23 enuncia criteri generali sulla applicazionedella lex mitior, la cui ricaduta sul caso concreto non muterebbe l'esito dellacontroversia per le ragioni esposte nella trattazione del quinto motivo: as-senza di natura punitiva sostanziale, inapplicabilità ratione temporis e ade-guato impatto dei fatti ai fini dell'art. 144-ter t.u.b. Come ribadito dalla CGUE(sez. VI, ordinanza 15 dicembre 2022, causa C-144/22), la mera possibilità dieffettuare diverse letture di una disposizione del diritto dell'Unione non è suf-ficiente a integrare un dubbio ragionevole, quando nessuna lettura alternativaappaia sufficientemente plausibile alla luce del contesto e della finalità delladisposizione.15. - La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liqui-dano in dispositivo.Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte16 di 17Numero registro generale 24938/2022Numero sezionale 374/2026Numero di raccolta generale 8641/2026ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo diData pubblicazione 07/04/2026contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare allaparte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 11.000,oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agliaccessori di legge.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della partericorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo dicontributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, il 17/02/2026.Il PresidenteGIUSEPPE TEDESCO17 di 17