CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03672/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma dell'Il dicembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Roma in data 30 aprile 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA], era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo U); fatto commesso in Roma il 30 dicembre 2016. Letta la memoria del 7 ottobre 2025, con la quale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che sia disposta la rimessione degli atti al Presidente della Corte affinché, previa riassegnazione ad altra Sezione, il ricorso possa essere trattato. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza (la cui utilizzabilità è stata ben argomentata alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), da cui è emerso che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui [OSCURATO:PERSONA] è stato legale rappresentante all'epoca dei fatti, non ha presentato le dichiarazioni dei redditi e dell'iva riferite al 2015, pur essendovi tenuta, con evasione iva pari a 245.985,38 euro e ires pari a 4.565.284,07 euro, avendo la Corte di appello sottolineato la coerenza delle acquisizioni probatorie delineatesi a carico dell'imputato, rimaste prive di una seria smentita, e ciò anche rispetto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, desumibile dalla rilevante entità delle imposte evase e dal loro mancato pagamento postumo. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre