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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 41530/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05KHDQH) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (im [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che tutte le censure dedotte nell'unico motivo di ricorso per vizio di motivazione dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non si sottraggono alla dichiarazione di inammissibilità.

1.1. Le censure in punto di elemento soggettivo e di idoneità ed inequivocità degli atti non sono consentite, risolvendosi o nella sollecitazione di apprezzamenti preclusi in questa sede o, comunque, nella riproposizione di critiche già vagliate e disattese dai giudici del merito che hanno, con valutazioni conformi, desunto gli estremi oggettivi del tentato omicidio oltre che l'animus necandi, dalla complessiva condotta tenuta dall'imputato: uso di arma micidiale preferita ad un'altra disponibile dotata di minore potenzialità offensiva, pluralità di colpi e loro direzione verso zone vitali, gravità delle lesioni e delle ferite, che avevano reso necessario procedere ad d un intervento chirurgico al fine di bloccare l'emorragia, la pronuncia durante l'aggressione di frasi che esplicitavano l'intenzione omicidiaria.

1.2. Considerata la forza dimostrativa degli indicati elementi fattuali sono stati giustificatamente considerati recessivi sia la condotta tenuta dalla persona offesa, non valutabile ai fini della configurabilità della scriminate della legittima difesa ma dell'attenuante della provocazione, sia il dato offerto dalla documentazione sanitaria e dalle dichiarazioni di colui che l'aveva redatta sull'assenza di significative alterazioni vitali.

A quest'ultimo proposito va ricordato che la scarsa entità (o anche l'inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa.

È sufficiente che l'azione offensiva, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, sia stata attuata in modo da conseguire l'effetto avuto di mira. (Sez. 1, n. 20601 del 17/03/2023, Rv. 284722 - 02; Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702 - 01)

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05KHDQH) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (im [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che tutte le censure dedotte nell'unico motivo di ricorso per vizio di motivazione dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non si sottraggono alla dichiarazione di inammissibilità. 1.1. Le censure in punto di elemento soggettivo e di idoneità ed inequivocità degli atti non sono consentite, risolvendosi o nella sollecitazione di apprezzamenti preclusi in questa sede o, comunque, nella riproposizione di critiche già vagliate e disattese dai giudici del merito che hanno, con valutazioni conformi, desunto gli estremi oggettivi del tentato omicidio oltre che l'animus necandi, dalla complessiva condotta tenuta dall'imputato: uso di arma micidiale preferita ad un'altra disponibile dotata di minore potenzialità offensiva, pluralità di colpi e loro direzione verso zone vitali, gravità delle lesioni e delle ferite, che avevano reso necessario procedere ad d un intervento chirurgico al fine di bloccare l'emorragia, la pronuncia durante l'aggressione di frasi che esplicitavano l'intenzione omicidiaria. 1.2. Considerata la forza dimostrativa degli indicati elementi fattuali sono stati giustificatamente considerati recessivi sia la condotta tenuta dalla persona offesa, non valutabile ai fini della configurabilità della scriminate della legittima difesa ma dell'attenuante della provocazione, sia il dato offerto dalla documentazione sanitaria e dalle dichiarazioni di colui che l'aveva redatta sull'assenza di significative alterazioni vitali. A quest'ultimo proposito va ricordato che la scarsa entità (o anche l'inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa. È sufficiente che l'azione offensiva, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, sia stata attuata in modo da conseguire l'effetto avuto di mira. (Sez. 1, n. 20601 del 17/03/2023, Rv. 284722 - 02; Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702 - 01) 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14
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