CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 novembre 2020
Cassazione n. 13474/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 1459-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCF.I.LER1A della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].CO; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 27/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che chiede che la Corte di Cassazione accolga il ricorso e dichiari la competenza territoriale del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro. Premesso che il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli in relazione alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inerente alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - alle cui dipendenze avevano lavorato dal 16/11/2013 fino alla data di scioglimento del rapporto di lavoro — volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento dell'obbligo di lavaggio della divisa aziendale ai sensi degli artt. 2087 cod. civ. e 77, comma 4,, d.lgs. n. 81 del 2008; - avverso tale ordinanza propongono regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Fabio di Matteo; - resiste, con controricorso assistito da memoria, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha richiesto che, in accoglimento del ricorso venga dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro: il Collegio - rileva preliminarmente come, nonostante il ricorso risulti proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei quali si rinviene, in calce, la relativa procura, risulta sviluppato, nel suo svolgimento, esclusivamente con riguardo alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] difettando qualsivoglia riferimento testuale o documentale, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - deve, quindi dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre lo stesso va reputato fondato con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; - come correttamente rilevato dal Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 413 comma 2, cod. proc. civ., per le controversie previste dall'art. 409, competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro; - l'onere della prova grava sul ricorrente; - nella specie, va rilevato come, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], a fronte della ritenuta assenza di qualsivoglia elemento a sostegno delle deduzioni circa il luogo in cui sarebbe stato concluso il contratto, soltanto genericamente indicato, nulla viene prodotto anche in questa sede in violazione dell'art. 366 cod. proc. civ.; - hanno precisato, al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 34469 del 27/12/2019), non solo che sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c. p. c., le censure afferenti a domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelle fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità;- d'altra parte, è consolidato il principio secondo cui i requisiti di contenuto- forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (ex pbrimis„ Cass. n. 29093 del 13/11/2018); - quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], invece, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità relativa alle deduzioni non formulate dinanzi al Tribunale di Milano; - invero, il ricorso per regolamento di competenza, ritualmente proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza ex art. 47, secondo comma, cod. proc. civ. rispetta il combinato disposto degli artt. 413, 428, 28 e 38 cod. proc. civ.; - deve, poi, rilevarsi come sia stato prodotto il contratto concluso mediante sottoscrizione di entrambe le parti e come vi sia il riferimento geografico "Segrate" sede della società a nulla rilevando la circostanza che la sottoscrizione del medesimo sia avvenuta in data antecedente rispetto all'inizio del rapporto medesimo (1/8/2014 — 4/8/2014) né assumendo rilievo il riferimento al tipo di rapporto intercorso (a tempo determinato od indeterminato); - nulla emerge dalle deduzioni ed allegazioni di parte controricorrente con riguardo al coinvolgimento della sede di Napoli, non essendovi in atti ricevute né di fax né di raccomandate concernenti la trasmissione della missiva a Napoli;- deve evidenziarsi, al riguardo, come, per costante giurisprudenza di legittimità (cfr., sul punto, Class. n. 25402 del 2017), in tema di controversie di lavoro, ai fini della individuazione della competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, il meccanismo previsto dagli artt. 1326, comma 1, e 1335 c.c. opera solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell'intervenuta accettazione si è avuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è avvenuta la sottoscrizione della proposta per accettazione; - alla luce delle suesposte argomentazioni„ va dichiarato inammissibile il ricorso relativamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con spese regolate secondo soccombenza; - deve essere invece accolto relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; -va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Milano, assegnando termine di legge per la riassunzione; - le spese verranno regolate in sede di giudizio definitivo; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso relativamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in Curo 2.500,00 per compensi, 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15°/0 e accessori come per legge. Accogli(--._ il ricorso relativamente a [OSCURATO:PERSONA] e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, assegnando termine di legge per la riassunzione. Spese al definitivo. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'8 marzo 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] tN CAt"CEL.I. F_