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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2021

Cassazione n. 01664/2023

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30543-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimata - avverso la sentenza n. 9508/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 31/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 9508del 31 .

5. 2021, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso unacartella di pagamento , sottesa ad estratto di ruoloed emessa per infrazioni al codice della strada, in quanto la stessa risultava correttamente notificata alla data del 16 agosto 2012 e la prescrizione interrotta con l’atto di intimazione notificato in data 25 maggio 2017; letto il controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; l’unicomotivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione degli art. 2943 c.c., 2697 c.c., D.M. n. 321 del 1999,artt. 1 e 6, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5 comma 5, in relazione all’art. 360, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato interrotta la prescrizione del credito in forza dell’atto di intimazione notificato il 25 maggio 2017, nonostante tale atto non risultasse dall’estratto di ruolo rilasciato alla ricorrente e nonostante non vi fosse la prova del contenuto dello stesso, non essendo a tal fine sufficiente la corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti apposti sugli avvisi di ricevimento della cartella esattoriale e quelli a cui si riferisce l’atto di intimazione come risultante sull’estratto di ruolo; il motivo è manifestamente fondato con riferimento alla censura che ha dichiarato l’intimazionein oggetto atto idoneo all’interruzione della prescrizione, alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui “l'atto per avere efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cass.17123/2015; n. 15714/2018;n. 18546/2020) e che pertanto, in mancanza di tale atto, non è sufficiente la corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento e quelli indicati nei report interni della società di riscossione con riferimento alla cartella indicata(Cass. 24677/2021); la decisione impugnata, laddove ha ritenuto invece sufficiente ai fini della riconducibilità delcontenuto dell’atto di intimazione n. 09720178002090215 alla cartella di pagamento oggetto di contestazione la mera indicazione nell’estratto di ruolo dei suddetti riferimenti numerici, non appare conforme al predetto orientamento .

Considerato che: è stata depositata memoria; il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30543-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimata - avverso la sentenza n. 9508/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 31/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 9508del 31 . 5. 2021, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso unacartella di pagamento , sottesa ad estratto di ruoloed emessa per infrazioni al codice della strada, in quanto la stessa risultava correttamente notificata alla data del 16 agosto 2012 e la prescrizione interrotta con l’atto di intimazione notificato in data 25 maggio 2017; letto il controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; l’unicomotivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione degli art. 2943 c.c., 2697 c.c., D.M. n. 321 del 1999,artt. 1 e 6, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5 comma 5, in relazione all’art. 360, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato interrotta la prescrizione del credito in forza dell’atto di intimazione notificato il 25 maggio 2017, nonostante tale atto non risultasse dall’estratto di ruolo rilasciato alla ricorrente e nonostante non vi fosse la prova del contenuto dello stesso, non essendo a tal fine sufficiente la corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti apposti sugli avvisi di ricevimento della cartella esattoriale e quelli a cui si riferisce l’atto di intimazione come risultante sull’estratto di ruolo; il motivo è manifestamente fondato con riferimento alla censura che ha dichiarato l’intimazionein oggetto atto idoneo all’interruzione della prescrizione, alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui “l'atto per avere efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cass.17123/2015; n. 15714/2018;n. 18546/2020) e che pertanto, in mancanza di tale atto, non è sufficiente la corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento e quelli indicati nei report interni della società di riscossione con riferimento alla cartella indicata(Cass. 24677/2021); la decisione impugnata, laddove ha ritenuto invece sufficiente ai fini della riconducibilità delcontenuto dell’atto di intimazione n. 09720178002090215 alla cartella di pagamento oggetto di contestazione la mera indicazione nell’estratto di ruolo dei suddetti riferimenti numerici, non appare conforme al predetto orientamento . Considerato che: è stata depositata memoria; il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella ca
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