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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13217/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 6 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alpino e [OSCURATO:PERSONA], condannati alle pene ritenute di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 56, 640 e 628 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente D'Alpino lamenta la carenza di motivazione in ordine alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa ed in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di estorsione, è aspecifico in quanto non si confronta con le argomentazioni contenute nelle sentenze di merito ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Ciò premesso va evidenziato che la versione dei fatti offerta dalle persone offese risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] né alcun interesse all'accusa da parte delle predette persone offese (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e che, di conseguenza, la motivazione non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609); ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente D'Alpino lamenta la carenza di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è generico e manifestamente infondato.

L'invocata riqualificazione, che non era stata dedotta con i motivi di appello, è incompatibile con la motivazione, coerente con le risultanze processuali ed ineccepibile in punto di logica, con cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistente gli elementi costitutivi del reato di rapina (pag. 4 della sentenza impugnata).

Deve esser, in proposito, ribadito che, in sede di legittimità, è sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500); considerato che l'unico motivo del ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al giudizio di comparazione tre le opposte circostanze, è manifestamente infondato in quanto, diversamente da quanto affermato dalla difesa, il giudizio di bilanciamento è stato operato dai giudici del merito in termini di prevalenza, nella massima estensione, delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti (pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 6 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alpino e [OSCURATO:PERSONA], condannati alle pene ritenute di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 56, 640 e 628 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente D'Alpino lamenta la carenza di motivazione in ordine alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa ed in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di estorsione, è aspecifico in quanto non si confronta con le argomentazioni contenute nelle sentenze di merito ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Ciò premesso va evidenziato che la versione dei fatti offerta dalle persone offese risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] né alcun interesse all'accusa da parte delle predette persone offese (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e che, di conseguenza, la motivazione non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609); ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente D'Alpino lamenta la carenza di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è generico e manifestamente infondato. L'invocata riqualificazione, che non era stata dedotta con i motivi di appello, è incompatibile con la motivazione, coerente con le risultanze processuali ed ineccepibile in punto di logica, con cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistente gli elementi costitutivi del reato di rapina (pag. 4 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito che, in sede di legittimità, è sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500); considerato che l'unico motivo del ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al giudizio di comparazione tre le opposte circostanze, è manifestamente infondato in quanto, diversamente da quanto affermato dalla difesa, il giudizio di bilanciamento è stato operato dai giudici del merito in termini di prevalenza, nella massima estensione, delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti (pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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