CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24542/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione dell'art.640 cod. pen. con riferimento al giudizio di responsabilità per il reato di truffa, non è consentito trattandosi di prospettazioni generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono con le quali ci si limita a sostenere apoditticamente l'assenza di prova in ordine alla sussistenza di artifizi e raggiri e alla attribuibilità all'imputato della contestata condotta illecita/ senza alcuna puntuale critica argomentata avverso la motivazione posta a base della sentenza impugnata ( pag. 1) che ha valorizzato la ricostruzione offerta dalla persona offesa - ritenuta attendibile anche perché riscontrata dalla documentazione in atti- che comprovava l'azione decettiva realizzata dal ricorrente; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge con riferimento agli art. 62 bis e 133 cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena risulta manifestamente infondato, avendo la Corte di merito evidenziato l'assenza di elementi positivi ai fini del riconoscimento della invocata diminuente in favore dell'imputato, peraltro gravato da due precedenti penali e la particolare complessità della condotta fraudolenta che giustificava lo scostamento della pena inflitta dal minimo edittale (pag. 2 della parte motiva della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 gi