CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34066/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 23 dicembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violenza privata in concorso e, applicata la recidiva reiterata ed infraquinquennale per il primo, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia, concedendo al solo [OSCURATO:PERSONA] il beneficio di cui all'art.163 cod. pen.; - che il primo motivo dei ricorsi degli imputati, che lamentano l'erronea applicazione della norma processuale in relazione agli artt. 192 e 503 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato in quanto, oltre ad asserire un difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato (in particolare, il giudice di merito ben chiariva i motivi a fondamento della credibilità del racconto della persona offesa; si vedano pagg. 2 e ss.), è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il secondo motivo, volto a censurare il diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto lamenta mancanza e illogicità della motivazione non rinvenibili dal provvedimento impugnato, in cui la Corte di appello di Palermo ha specificatamente motivato sul punto (si veda pag. 3 della motivazione), oltre ad essere non consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di censure già dedotte in appello e adeguatamente disattese; - che il terzo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti si dolgono del vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 2 e n. 5 cod. pen. in regime di prevalenza o quanto meno equivalenza alla recidiva contestata al solo [OSCURATO:PERSONA], non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente il trattamento sanzionatorio, sebbene questo sia sorretto da adeguata motivazione della Corte territoriale; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C