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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 26340/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28619-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] p er l’E uropa d i [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , Ministero d ell ’ I struzione, dell’Università e d ella R icerca, Ministero d ell ’ E conomia e d elle Finanze in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , tutti rappresentati e difesi ope legis dall ’A vvocatura Generale d ello Statopresso i cui Uffici domiciliano in R oma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] pubblico Scuola per l’Europa di Parma R.G.N.28619/2019 Cron.

Rep.

Ud.07/07/2023 CC [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, via Crescenzio n. 17/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che le rappresenta e difende; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 310/2019 della Corte d ’ appello di Bologna, depositata il 29/03/2019 r.g.n. 17/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Bologna ha respinto ilgravame proposto dalla Scuola per l’Europa di Parma econfermato la sentenza che aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori indicati in epigrafe, in servizio presso la predetta Scuola dall’anno scolastico 2010/2011 all’anno scolastico 201 3 /201 4 , a percepire una retribuzione pari aquella corrisposta al personale delle Sc uole Europee di tipo I, con conseguente condanna della Scuola al pagamento della somma quantificata a titolo di differenza fra il trattamento economico percepito (pari a quello previsto dal c.c.n.l. del comparto scuola per i primi due contratti e quello deliberato dal Consiglio di amministrazione della Scuola nella seduta dell’8 aprile2013, inferiore del 25% a quello spettante al personaledelle Scuole europee secondo la tabella A del d.m. n. 138 del 2010, per i successivi contratti) e quello riconosciuto come dovuto;

1.1. per quanto qui rileva la Corte territoriale, nel rinviare a proprie precedenti pronunce in termini, ha ritenuto c he il problema della qualificazione giuridica della Scuola perl’Europa di Parma, in relazione alla rivendicata natura discuola statale ai fini dell’applicabilità del c.c.n.l. del comparto scuola, non fosse dirimente per la risoluzione della questione del trattamento economico da riconoscereal personale della medesima Scuola, in considerazione dell’espressa previsione normati va, di cui all’art. 1, comma11, della legge n. 115 del 2009, di attribuzione dellamedesima retribuzione spettante al personale delle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I, disposizione di rango gerarchicosuperiore, che non poteva essere derogata in peius dal d.m. n. 138 del 2010, sicché era illegittima anche la decurtazione del 25% attuata dall’anno scolastico 2013/2014 in difetto di prova, di cui era onerata la Scuola,del fatto che la operata riduzione fosse stata dispostaproprio per mantenere la equiparazione al trattamento delle [OSCURATO:PERSONA] imposta dal legislatore;

2. avverso tale pronuncia la Scuola per l’Europa di Parma, il Ministero d ell’I struzione, d ell ’U niversit à e d ella R icerca e il Ministero dell’Economia e d elle F inanze propongono ricorso per cassazione affidatoad unico motivo cui resistono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, mentre gli altri lavoratori sono rimasti intimati.

Considerato che: 1.con l’unico motivo le parti r icorrenti deduc ono la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 11, dellalegge n. 115 del 2009, e dell’art 6, comma 7, del d.m. n. 138 del 2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697cod. civ. e dell’115 cod. proc. civ., del principio dispositivo e dell’onere di allegazione delle parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., atteso chela ragione della decurtazione deliberata dal Consiglio d’amministrazione della Scuola consisteva proprio nell’adeguamento alla retribuzione adottata dalle [OSCURATO:PERSONA], dovendosi comunque escludere chel’onere della prova circa la dedotta riduzione fosse a carico della Scuola, in quanto il mancato verificarsi della ridetta riduzione rappresenta elemento costitutivo della domanda, con conseguente onere a carico del lavoratore;

1.1. il motivo è infondato nei termini che seguono;

1.2. preliminarmente, occorre evidenziare che lanatura giuridica della Scuola per l’Europa di Parma è statagià oggetto di attenta valutazione da parte di questa Corte(in particolare, Cass. Sez.

L, 31/01/2022, n. 2873), che, inbase ad analitica disamina del quadro normativo di riferimento , è giunta alla conclusione che «la Scuola è inserita a pieno titolo fra le istituzioni scolastiche statali».Nondimeno, nel citato precedente, tale riconoscimento ha comportato l’affermazione secondo cui il patrocinio e l’assistenza in giudizio della Scuola per l’Europa di Parma spettano all’Avvocatura dello Stato, ma la pregiudizialità della questione processuale in ordine alla rappresentanzain giudizio non ha consentito di approdare all’esame della questione sollevata nella presenta controversia, che è rimasta dunque impregiudicata;

1.3. comunque, la questione della natura giuridica della Scuola non assume valore dirimente ai fini dell a risoluzione della specifica questione in esame nella presente controversia , in quanto, come pure già ritenuto da questa Corte (Cass. Sez.

L, 09/02/2022, n. 4148), l’affermata naturastatale della Scuola per l’Europa di Parma non hacomportato l’assimilazione del regime di impiego del relativo personale a quello di ruolo della scuola statale, dovendosi considerare il regime speciale previsto dalla legge istitutiva;

1.4. sul punto è, dunque,intervenuta ulteriore pronuncia (Cass. Sez.

L, 19 /0 4 /202 3 , n. 13486 ) , con cui questa Corte ha affermato chedalla riconosciuta natura statale della Scuola non discende l’applicazione del trattamento retributivo previsto dal c.c.n.l. del comparto scuola, dal momento che la legge istitutiva n. 115 del 2009attribuisce al personale della Scuola, in ragione delle peculiarità del servizio reso e limitatamente al periodo di collocamento in posizione di fuori ruolo, uno specifico trattamento retributivo, equiparato a quello delle [OSCURATO:PERSONA];

1.5. come osservato nel precedente da ultimo richiamato, la concreta determinazione della retribuzione del personale della Scuola rimane affidata dal l’art. 1, comma 7 , della medesima legge 115 del 2009 ad un decretoadottato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro degli affari esteri.

In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il decreto 18 giugno 2010, n. 138 («Regolamentoamministrativo della Scuola per l’Europa di Parma»), il cuiart. 6, nel definire i compiti attribuiti al Consiglio diamministrazione, include anche la determinazione in concreto delle retribuzioni del personale della Scuola «mediante l’equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A che si allega al presenteregolamento, di cui costituisce parte integrante».

Pertanto, - in piena aderenza al principio di gerarchia delle fonti – la normativa secondaria conferma l’equiparazione del trattamento economico del personale della Scuola a quello erogato dalle Scuole europee, ponendo come limite massimo le retribuzioni indicate nella tabella A, allegata al decreto.

Ne consegue che il potere di determinare in concreto la retribuzione affidato al Consiglio d’amministrazione non può che interpretarsi comecondizionato dalla previsione fondamentale, stabilita dallafonte normativa di rango superiore, dell’equiparazione al p arametro retributivo rappresentato dalle [OSCURATO:PERSONA];

1.6. tale ricostruzione consente di concludereagevolmente che la decurtazione del 25% disposta dal Consiglio di amministrazione non può che fondarsi sulpresupposto costituito dall’equiparazione al predetto parametro di riferimento; sicché correttamente la Corteterritoriale ha posto a carico della Scuola l’onere di provare che la contestata riduzione fosse stata adottata proprio peradeguare il trattamento retributivo a quello delle ScuoleEuropee, prova che, secondo quanto affermato dal giudicedi merito, non è stata offerta;

1.7. il Collegio ritiene, quindi , di dare piena continuità all’interpretazione già resa nei precedenti sopra richiamati, alla cui ampia motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

2. alla soccombenza segue la condanna delle part i ricorrent i in solido ai sensi dell’art. 97 cod. proc. civ., stante la convergenza delle difese e il comune interesse(Cass. Sez. 3, 30/10/2018, n. 27476), al pagamento in favore delle controricorrentidelle spese del giudizio dilegittimità, liquidate come da dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese per gli intimati che non hanno svolto attività difensiva;

3. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002perché la norma non può trovare applicazione nei confrontidi quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituz ionalmente esonerate, per valutazione normativadella loro qualità soggettiva, dal materiale versamento delcontributo (Cass. Sez.

U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. Sez. 6 - L, 29/01/2016, n. 1778/2016; Cass. Sez.

L, 27/11/2017, n. 28250).

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna le part i ricorrent i in solido al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti del giudizio di legittimità, che liquida in5.500,00 euro per compensi, oltre alle spese forfettar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28619-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] p er l’E uropa d i [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , Ministero d ell ’ I struzione, dell’Università e d ella R icerca, Ministero d ell ’ E conomia e d elle Finanze in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , tutti rappresentati e difesi ope legis dall ’A vvocatura Generale d ello Statopresso i cui Uffici domiciliano in R oma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] pubblico Scuola per l’Europa di Parma R.G.N.28619/2019 Cron. Rep. Ud.07/07/2023 CC [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, via Crescenzio n. 17/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che le rappresenta e difende; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 310/2019 della Corte d ’ appello di Bologna, depositata il 29/03/2019 r.g.n. 17/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Bologna ha respinto ilgravame proposto dalla Scuola per l’Europa di Parma econfermato la sentenza che aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori indicati in epigrafe, in servizio presso la predetta Scuola dall’anno scolastico 2010/2011 all’anno scolastico 201 3 /201 4 , a percepire una retribuzione pari aquella corrisposta al personale delle Sc uole Europee di tipo I, con conseguente condanna della Scuola al pagamento della somma quantificata a titolo di differenza fra il trattamento economico percepito (pari a quello previsto dal c.c.n.l. del comparto scuola per i primi due contratti e quello deliberato dal Consiglio di amministrazione della Scuola nella seduta dell’8 aprile2013, inferiore del 25% a quello spettante al personaledelle Scuole europee secondo la tabella A del d.m. n. 138 del 2010, per i successivi contratti) e quello riconosciuto come dovuto; 1.1. per quanto qui rileva la Corte territoriale, nel rinviare a proprie precedenti pronunce in termini, ha ritenuto c he il problema della qualificazione giuridica della Scuola perl’Europa di Parma, in relazione alla rivendicata natura discuola statale ai fini dell’applicabilità del c.c.n.l. del comparto scuola, non fosse dirimente per la risoluzione della questione del trattamento economico da riconoscereal personale della medesima Scuola, in considerazione dell’espressa previsione normati va, di cui all’art. 1, comma11, della legge n. 115 del 2009, di attribuzione dellamedesima retribuzione spettante al personale delle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I, disposizione di rango gerarchicosuperiore, che non poteva essere derogata in peius dal d.m. n. 138 del 2010, sicché era illegittima anche la decurtazione del 25% attuata dall’anno scolastico 2013/2014 in difetto di prova, di cui era onerata la Scuola,del fatto che la operata riduzione fosse stata dispostaproprio per mantenere la equiparazione al trattamento delle [OSCURATO:PERSONA] imposta dal legislatore; 2. avverso tale pronuncia la Scuola per l’Europa di Parma, il Ministero d ell’I struzione, d ell ’U niversit à e d ella R icerca e il Ministero dell’Economia e d elle F inanze propongono ricorso per cassazione affidatoad unico motivo cui resistono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, mentre gli altri lavoratori sono rimasti intimati. Considerato che: 1.con l’unico motivo le parti r icorrenti deduc ono la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 11, dellalegge n. 115 del 2009, e dell’art 6, comma 7, del d.m. n. 138 del 2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697cod. civ. e dell’115 cod. proc. civ., del principio dispositivo e dell’onere di allegazione delle parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., atteso chela ragione della decurtazione deliberata dal Consiglio d’amministrazione della Scuola consisteva proprio nell’adeguamento alla retribuzione adottata dalle [OSCURATO:PERSONA], dovendosi comunque escludere chel’onere della prova circa la dedotta riduzione fosse a carico della Scuola, in quanto il mancato verificarsi della ridetta riduzione rappresenta elemento costitutivo della domanda, con conseguente onere a carico del lavoratore; 1.1. il motivo è infondato nei termini che seguono; 1.2. preliminarmente, occorre evidenziare che lanatura giuridica della Scuola per l’Europa di Parma è statagià oggetto di attenta valutazione da parte di questa Corte(in particolare, Cass. Sez. L, 31/01/2022, n. 2873), che, inbase ad analitica disamina del quadro normativo di riferimento , è giunta alla conclusione che «la Scuola è inserita a pieno titolo fra le istituzioni scolastiche statali».Nondimeno, nel citato precedente, tale riconoscimento ha comportato l’affermazione secondo cui il patrocinio e l’assistenza in giudizio della Scuola per l’Europa di Parma spettano all’Avvocatura dello Stato, ma la pregiudizialità della questione processuale in ordine alla rappresentanzain giudizio non ha consentito di approdare all’esame della questione sollevata nella presenta controversia, che è rimasta dunque impregiudicata; 1.3. comunque, la questione della natura giuridica della Scuola non assume valore dirimente ai fini dell a risoluzione della specifica questione in esame nella presente controversia , in quanto, come pure già ritenuto da questa Corte (Cass. Sez. L, 09/02/2022, n. 4148), l’affermata naturastatale della Scuola per l’Europa di Parma non hacomportato l’assimilazione del regime di impiego del relativo personale a quello di ruolo della scuola statale, dovendosi considerare il regime speciale previsto dalla legge istitutiva; 1.4. sul punto è, dunque,intervenuta ulteriore pronuncia (Cass. Sez. L, 19 /0 4 /202 3 , n. 13486 ) , con cui questa Corte ha affermato chedalla riconosciuta natura statale della Scuola non discende l’applicazione del trattamento retributivo previsto dal c.c.n.l. del comparto scuola, dal momento che la legge istitutiva n. 115 del 2009attribuisce al personale della Scuola, in ragione delle peculiarità del servizio reso e limitatamente al periodo di collocamento in posizione di fuori ruolo, uno specifico trattamento retributivo, equiparato a quello delle [OSCURATO:PERSONA]; 1.5. come osservato nel precedente da ultimo richiamato, la concreta determinazione della retribuzione del personale della Scuola rimane affidata dal l’art. 1, comma 7 , della medesima legge 115 del 2009 ad un decretoadottato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro degli affari esteri. In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il decreto 18 giugno 2010, n. 138 («Regolamentoamministrativo della Scuola per l’Europa di Parma»), il cuiart. 6, nel definire i compiti attribuiti al Consiglio diamministrazione, include anche la determinazione in concreto delle retribuzioni del personale della Scuola «mediante l’equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A che si allega al presenteregolamento, di cui costituisce parte integrante». Pertanto, - in piena aderenza al principio di gerarchia delle fonti – la normativa secondaria conferma l’equiparazione del trattamento economico del personale della Scuola a quello erogato dalle Scuole europee, ponendo come limite massimo le retribuzioni indicate nella tabella A, allegata al decreto. Ne consegue che il potere di determinare in concreto la retribuzione affidato al Consiglio d’amministrazione non può che interpretarsi comecondizionato dalla previsione fondamentale, stabilita dallafonte normativa di rango superiore, dell’equiparazione al p arametro retributivo rappresentato dalle [OSCURATO:PERSONA]; 1.6. tale ricostruzione consente di concludereagevolmente che la decurtazione del 25% disposta dal Consiglio di amministrazione non può che fondarsi sulpresupposto costituito dall’equiparazione al predetto parametro di riferimento; sicché correttamente la Corteterritoriale ha posto a carico della Scuola l’onere di provare che la contestata riduzione fosse stata adottata proprio peradeguare il trattamento retributivo a quello delle ScuoleEuropee, prova che, secondo quanto affermato dal giudicedi merito, non è stata offerta; 1.7. il Collegio ritiene, quindi , di dare piena continuità all’interpretazione già resa nei precedenti sopra richiamati, alla cui ampia motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 2. alla soccombenza segue la condanna delle part i ricorrent i in solido ai sensi dell’art. 97 cod. proc. civ., stante la convergenza delle difese e il comune interesse(Cass. Sez. 3, 30/10/2018, n. 27476), al pagamento in favore delle controricorrentidelle spese del giudizio dilegittimità, liquidate come da dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese per gli intimati che non hanno svolto attività difensiva; 3. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002perché la norma non può trovare applicazione nei confrontidi quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituz ionalmente esonerate, per valutazione normativadella loro qualità soggettiva, dal materiale versamento delcontributo (Cass. Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. Sez. 6 - L, 29/01/2016, n. 1778/2016; Cass. Sez. L, 27/11/2017, n. 28250). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna le part i ricorrent i in solido al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti del giudizio di legittimità, che liquida in5.500,00 euro per compensi, oltre alle spese forfettar
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