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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 09493/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, non è consentito nel giudizio di cassazione, sollecitando una valutazione alternativa rispetto all’apprezzamento del giudice di merito in ordine a un elemento probatorio (le fatture e i documenti di trasporto, non relativi a tutta la merce oggetto di imputazione e privi di indicazione di marca e modello; cfr. p. 11); che il secondo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già correttamente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pp. 3-11, ove si evidenzia, in particolare, la mancanza di spiegazione fornita dalla imputata in ordine alla provenienza dei beni nella sua disponibilità e l’accertata contraffazione di molti di essi), facendo esatta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di estraneità al delitto presupposto (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955–01; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334-01) e di consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 03/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, non è consentito nel giudizio di cassazione, sollecitando una valutazione alternativa rispetto all’apprezzamento del giudice di merito in ordine a un elemento probatorio (le fatture e i documenti di trasporto, non relativi a tutta la merce oggetto di imputazione e privi di indicazione di marca e modello; cfr. p. 11); che il secondo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già correttamente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pp. 3-11, ove si evidenzia, in particolare, la mancanza di spiegazione fornita dalla imputata in ordine alla provenienza dei beni nella sua disponibilità e l’accertata contraffazione di molti di essi), facendo esatta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di estraneità al delitto presupposto (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955–01; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334-01) e di consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09493/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris