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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 14875/2022

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DINANZA sul ricorso n.5947/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].SE. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione, in persona dei liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocal:i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in Liquidazione, n persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 25/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Bologna con decreto del 25 gennaio 2017 ha respinto le riunite opposizioni allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ed allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, proposte dalla Ge.Se. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, subentrata alla SFIRS-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., volte ad ottenere l'ammissione cel credito di C 3.000.000,00, oltre accessori, negata in entrambe le procedure.

Il credito azionato deriva da una complessa operazione, conclusa in occasione dell'assemblea straordinaria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., del 24 dicembre 2009, che deliberò l'aumento del capitale sociale da C 18.000.000 ad C 21.000.000, sottoscritto e liberato per intero dalla socia [OSCURATO:SOCIETA]. (previa rinuncia da parte degli altri soci ai diritti di opzione e di prelazione), con la contestuale previsione dell'obbligo di acquisto, entro termini determinati, delle azioni di nuova emissione a carico del socio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., obbligo garantito da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -) /1-1/-1,7 Avverso il decreto ricorre per cassazione la Ge.Se. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale in liquidazione, sulla base di un motivo.

Resiste con controricorso il Fallimento.

Entrambe le parti hanno depositato memoria e>: art.380 bis.1 cod. proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il decreto impugnato ha ritenuto, per quanto ancora rileva, quanto segue.

1.1. Ha in primo luogo accertato che dal verbale della assemblea straordinaria del 24.12.2009 risulta, oltre alla delibera di aumento del capitale sociale ed alla integrale sottoscrizione con contestuale versamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., che quest'ultima società e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. pattuirono espressamente (Titolo II art.2) che: a) la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si obbligava ad acquistare le nuove azioni nell'arco di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2012, al prezzo pari al valore nominale, previa rivalutazione Euribor a 12 mesi più spread di 3 punti; b) la [OSCURATO:PERSONA] poteva acquistare tutte le azioni residue sin dal 10 gennaio 2013; c) la medesima era «per contro» obbligata all'«immediato acquisto» delle azioni, «qualora venisse riscontrato uno scostamento superiore al 25% dell'ebitda rispetto a quanto previsto dal piano industriale quinquennale approvato dal consiglio di amministrazione della società».

Ha inoltre accertato che, contestualmente, gli altri soci prestarono preventivo assenso in ordine a tale trasferimento azionario, rinunciando al diritto di prelazione, e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. prestò fideiussione.

1.2. Ha poi accertato che, verificatasi la condizione predetta dello scostamento dell'indice eccedente la percentuale indicata, la Ge.Se. s.r.I., controllata totalitaria da [OSCURATO:SOCIETA]., ha richiesto con lettere del 16 febbraio e del 27 giugno 2012 l'adempimento dell'obbligo, ma la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stata dichiarata fallita il 3 luglio 2012, dopo che era stata ammessa al concordato preventivo nel mese di novembre 2011.

1.3. Il Tribunale ha quindi, in primo luogo, qualificato giuridicamente l'operazione complessiva ritenendo che essa, pur essendo finalizzata a consentire a [OSCURATO:PERSONA] di dotarsi nel tempo delle risorse necessarie all'acquisto delle azioni di nuova emissione, non integri un mutuo di scopo (dato che nessuna somma fu consegnata con obbligo di restituzione), bensì sia composta da due contratti, una vendita ed un preliminare di vendita di azioni.

Quindi, preso atto che il curatore ha espresso, in corso di causa, il diniego a subentrare nel contratto preliminare del 24 dicembre 2009, e rilevato che occorreva stabilire se l'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all'obbligo di acquisto, di cui al punto c) che precede, fosse anteriore ci successivo al fallimento, ha interpretato le clausole contrattuali nel senso che l'obbligo sarebbe sorto esclusivamente dopo il decorso del triennio dalla stipulazione del negozio del 24 dicembre 2009, onde esso si colloca temporalmente in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento del 3 luglio 2012, traendone la conseguenza che nessuna obbligazione può essere riconosciuta a carico del Fallimento della Busi impianti s.p.a., né del fallimento (anch'esso peraltro dichiarato nel luglio 2012) della garante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sostegno della propria interpretazione, ha indicato: -in primo luogo, una lettura coordinata delle clausole dell'art.2 sopra riportate evidenziante, da un lato, la previsione dell'obbligo di acquisto sub a) ripartito nell'arco di cinque anni «a decorrere dal terzo anno>> successivo al contratto e della facoltà di acquisto sub b) dell'intero pacchetto azionario a decorrere dal 1 gennaio 2013, successivo alla prima scadenza, dall'altro la previsione dell'obbligo di acquisto immediato sub c) senza un preciso termine, ma da intendere del pari quello del 1 gennaio 2013, come si trae dall'incipit «per contro», che pone la previsione in relazione con quella immediatamente precedente, statuendo in capo alla stessa parte un obbligo omologo alla facoltà, scandito dalle stesse modalità e dai medesimi termini; -inoltre, la partecipazione all'atto pubblico nel corso dell'assemblea del legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. e la precisazione, contenuta nella deliberazione del c.d.a. della società di conferimento dei relativi poteri, dell'obbligo di "riscatto anticipato" dopo il termine iniziale del 31 dicembre 2012, in tal modo delimitando i poteri del legale rappresentante; -il comportamento anche successivo delle parti, avendo l'opponente esercitato il proprio diritto solo nel febbraio e nel giugno del 2012, ben due anni dopo l'avveramento (e la possibilità di verificarlo) della condizione costituita da lo scostamento dell'indice indicato nella clausola (come risultante dalla c.t.u. espletata nel corso del giudizio).

2. La ricorrente formula un unico motivo di ricorso, con il quale censura tale interpretazione del contratto, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.

Sostiene che il tribunale ha violato i criteri legali d'interpretazione, i quali fissano i canoni della interpretazione letterale, logica e sistematica delle clausole del testo negoziale.

Evidenzia che l'art. 2 del contratto, come riferito anche dal tribunale, fissa invero l'obbligo di «acquisto immediato» delle azioni in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ed a tale aggettivo non può attribuirsi in diritto altro significato che l'assenza di un termine dilatorio, mentre le parole «per contro», con le quali lo stesso capoverso inizia, mai potrebbero leggersi nel senso di implicare un richiamo ad uno o più profili della pattuizione che immediatamente precede, rispetto alla quale ci si intende invece porre in evidente e dichiarato rapporto di alterità o, meglio, di totale contraddizione.

Osserva poi la ricorrente, quanto al dato, considerato dal tribunale benché estraneo al testo negoziale, costituito dal verbale del c.d.a. di [OSCURATO:SOCIETA]. in data 25 novembre 2009, in cui si menziona l'obbligo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

«a partire dal terzo anno»: che tale atto non è richiamato nel testo, bensì allegato al verbale per estratto non in ragione del suddetto contenuto; che tale contenuto non è conforme a quello delle allegate procure delle altre società presenti (riprodotte testualmente nel ricorso), né corrisponde (a differenza delle altre procure) al testo del contratto infine concluso; che la delibera consiliare è anteriore al contratto per atto pubblico del 24 dicembre 2009 di un mese, in tal modo dovendosi ritenere superato e, comunque, non corrispondente alla comune volontà delle parti, ma mero atto endosocietario; né è vero, come afferma invece il decreto impugnato, che il legale rappresentante sarebbe stato privo di poteri per la stipula dell'accordo poi concluso, atteso il disposto dell'art.2384 c.c.

Meramente suggestive, e tutt'altro che puntuali e concludenti, sono poi secondo la ricorrente le considerazioni esposte nel decreto circa la condotta della medesima, successiva al contratto, di attesa per oltre due anni nel pretendere l'adempimento dell'obbligo in questione, tenuto conto, da un lato, che :sarebbe stato comportamento di inusitato zelo (specie per una società in mano pubblica), a fronte di un arco temporale convenuto di cinque anni, non attendere di svolgere le verifiche sugli scostamenti intervenuti in relazione al noto indice quantomeno per due esercizi consecutivi, dall'altro che è del tutto comprensibile e fisiologica la sostanziale () coincidenza temporale tra le richieste di adempimento della ricorrente e l'insorgenza di difficoltà economiche di [OSCURATO:PERSONA].

Infine, la ricorrente insiste per la qualificazione de negozio come mutuo di scopo, attesa la causa unitaria dell'intera operazione realizzata, avente all'evidenza il fine del finanziamento dell'intrapresa ed il sostegno alla società, da parte della società finanziaria regionale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Va, in generale, ricordato che «l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, oppure - nel vigore del novellato testo di detta norma - nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti» (Cass. 14 luglio 2016, n. 14355).

Con particolare riferimento al vizio di violazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt.1362 e ss. cod.civ., è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui « per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili, e plausibili, due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra» (cfr.tra molte: Cass.Sez.1, 27/06/2018 n.16987; Sez.3, 28/11/2017 n.28319; Sez.3, 20/11/2009 n.24539; Sez.1, 22/02/2007 n.4178).

Quindi, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità «non può investire il risultato interpretativo in sé>>, ma solo la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica (oltre all'omesso esame di fatti discussi e decisivi), «con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati» (Cass.10/02/2015 n.2465).

3.2. L'illustrazione del motivo di ricorso in esame non rispetta tali principi.

Le doglianze della società ricorrente si sostanziano nel prospettare una valutazione alternativa degli stessi elementi esaminati dal giudice di merito, che si è rettamente avvalso, innanzitutto, del criterio della interpretazione letterale complessiva della clausola in esame, pervenendo con motivazione congrua e coerente ad una conclusione che appare plausibile.

In tal senso, tutt'altro che impossibile, o implausibile, appare -contrariamente a quanto sostiene la ricorrente- la tesi secondo la quale il «per contro» posto all'inizio dell'art.2 lettera c) esprima una relazione, sia pure avversativa, con la ipotesi prevista nel capoverso immediatamente precedente (lettera b), tale da poter ritenere richiamato per l'obbligo di acquisto lo stesso termine triennale indicato per la facoltà di acquisto dal capoverso precedente.

Tale relazione, del resto, non è negata dalla ricorrente, che tuttavia la riferisce esclusivamente alla contrapposizione tra la facoltà e l'obbligo rispettivamente previsti nella lettera b) e nella lettera c), secondo una diversa lettura pur possibile, ma non certo esclusiva.

Né può ritenersi che il non essersi il giudice di merito limitato a considerare il senso letterale della sola parola «immediato>> giustifichi la opposta conclusione: al contrario, il giudice ha implicitamente ritenuto non decisivo di per sé il senso letterale di tale parola ai fini della indagine sulla comune intenzione delle parti, che ha rettamente condotto alla luce di una lettura complessiva della clausola, della quale ha dato conto.

3.3. Quanto poi agli altri elementi extratestuali, pur considerati dal tribunale, le critiche espresse dalla ricorrente (peraltro in gran parte attingenti il merito delle valutazioni) si mostrano comunque in sé stesse non decisive, in quanto inerenti alla utilizzazione di criteri sussidiari rispetto a quello prioritario della interpretazione letterale complessiva del contratto, che si rendono necessari solo ove risulti la impossibilità, e non la mera difficoltà, di conoscere la comune intenzione delle parti attraverso l'interpretazione letterale (cfr.tra molte: Cass.,Sez.3, 11/03/2014 n.5595; Sez.1, 19/07/2012 n.12535; Sez.5, 23/04/2010 n.9786).

3.4. Quanto infine alla doglianza circa la qualificazione giuridica del contratto come preliminare di vendita di azioni piuttosto che come mutuo di scopo, essa si palesa inammissibile, sia perché, in violazione dell'art.360 cod.proc.civ., non è formulata come specifico motivo di ricorso distinto da quello relativo alla interpretazione del contratto e risulta priva di chiara indicazione delle norme o principi giuridici che si assumano violati, sia perché si limita a porre una questione giuridica senza precisare le ragioni per le quali essa sarebbe idonea a incidere sulla decisione impugnata.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese di questo giudizio, in C 14.700,00 (di cui C 200,00 per esborsi), oltre () alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a tito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso n.5947/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].SE. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione, in persona dei liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocal:i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in Liquidazione, n persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 25/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Bologna con decreto del 25 gennaio 2017 ha respinto le riunite opposizioni allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ed allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, proposte dalla Ge.Se. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, subentrata alla SFIRS-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., volte ad ottenere l'ammissione cel credito di C 3.000.000,00, oltre accessori, negata in entrambe le procedure. Il credito azionato deriva da una complessa operazione, conclusa in occasione dell'assemblea straordinaria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., del 24 dicembre 2009, che deliberò l'aumento del capitale sociale da C 18.000.000 ad C 21.000.000, sottoscritto e liberato per intero dalla socia [OSCURATO:SOCIETA]. (previa rinuncia da parte degli altri soci ai diritti di opzione e di prelazione), con la contestuale previsione dell'obbligo di acquisto, entro termini determinati, delle azioni di nuova emissione a carico del socio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., obbligo garantito da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -) /1-1/-1,7 Avverso il decreto ricorre per cassazione la Ge.Se. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale in liquidazione, sulla base di un motivo. Resiste con controricorso il Fallimento. Entrambe le parti hanno depositato memoria e>: art.380 bis.1 cod. proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il decreto impugnato ha ritenuto, per quanto ancora rileva, quanto segue. 1.1. Ha in primo luogo accertato che dal verbale della assemblea straordinaria del 24.12.2009 risulta, oltre alla delibera di aumento del capitale sociale ed alla integrale sottoscrizione con contestuale versamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., che quest'ultima società e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. pattuirono espressamente (Titolo II art.2) che: a) la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si obbligava ad acquistare le nuove azioni nell'arco di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2012, al prezzo pari al valore nominale, previa rivalutazione Euribor a 12 mesi più spread di 3 punti; b) la [OSCURATO:PERSONA] poteva acquistare tutte le azioni residue sin dal 10 gennaio 2013; c) la medesima era «per contro» obbligata all'«immediato acquisto» delle azioni, «qualora venisse riscontrato uno scostamento superiore al 25% dell'ebitda rispetto a quanto previsto dal piano industriale quinquennale approvato dal consiglio di amministrazione della società». Ha inoltre accertato che, contestualmente, gli altri soci prestarono preventivo assenso in ordine a tale trasferimento azionario, rinunciando al diritto di prelazione, e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. prestò fideiussione. 1.2. Ha poi accertato che, verificatasi la condizione predetta dello scostamento dell'indice eccedente la percentuale indicata, la Ge.Se. s.r.I., controllata totalitaria da [OSCURATO:SOCIETA]., ha richiesto con lettere del 16 febbraio e del 27 giugno 2012 l'adempimento dell'obbligo, ma la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stata dichiarata fallita il 3 luglio 2012, dopo che era stata ammessa al concordato preventivo nel mese di novembre 2011. 1.3. Il Tribunale ha quindi, in primo luogo, qualificato giuridicamente l'operazione complessiva ritenendo che essa, pur essendo finalizzata a consentire a [OSCURATO:PERSONA] di dotarsi nel tempo delle risorse necessarie all'acquisto delle azioni di nuova emissione, non integri un mutuo di scopo (dato che nessuna somma fu consegnata con obbligo di restituzione), bensì sia composta da due contratti, una vendita ed un preliminare di vendita di azioni. Quindi, preso atto che il curatore ha espresso, in corso di causa, il diniego a subentrare nel contratto preliminare del 24 dicembre 2009, e rilevato che occorreva stabilire se l'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all'obbligo di acquisto, di cui al punto c) che precede, fosse anteriore ci successivo al fallimento, ha interpretato le clausole contrattuali nel senso che l'obbligo sarebbe sorto esclusivamente dopo il decorso del triennio dalla stipulazione del negozio del 24 dicembre 2009, onde esso si colloca temporalmente in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento del 3 luglio 2012, traendone la conseguenza che nessuna obbligazione può essere riconosciuta a carico del Fallimento della Busi impianti s.p.a., né del fallimento (anch'esso peraltro dichiarato nel luglio 2012) della garante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sostegno della propria interpretazione, ha indicato: -in primo luogo, una lettura coordinata delle clausole dell'art.2 sopra riportate evidenziante, da un lato, la previsione dell'obbligo di acquisto sub a) ripartito nell'arco di cinque anni «a decorrere dal terzo anno>> successivo al contratto e della facoltà di acquisto sub b) dell'intero pacchetto azionario a decorrere dal 1 gennaio 2013, successivo alla prima scadenza, dall'altro la previsione dell'obbligo di acquisto immediato sub c) senza un preciso termine, ma da intendere del pari quello del 1 gennaio 2013, come si trae dall'incipit «per contro», che pone la previsione in relazione con quella immediatamente precedente, statuendo in capo alla stessa parte un obbligo omologo alla facoltà, scandito dalle stesse modalità e dai medesimi termini; -inoltre, la partecipazione all'atto pubblico nel corso dell'assemblea del legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. e la precisazione, contenuta nella deliberazione del c.d.a. della società di conferimento dei relativi poteri, dell'obbligo di "riscatto anticipato" dopo il termine iniziale del 31 dicembre 2012, in tal modo delimitando i poteri del legale rappresentante; -il comportamento anche successivo delle parti, avendo l'opponente esercitato il proprio diritto solo nel febbraio e nel giugno del 2012, ben due anni dopo l'avveramento (e la possibilità di verificarlo) della condizione costituita da lo scostamento dell'indice indicato nella clausola (come risultante dalla c.t.u. espletata nel corso del giudizio). 2. La ricorrente formula un unico motivo di ricorso, con il quale censura tale interpretazione del contratto, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. Sostiene che il tribunale ha violato i criteri legali d'interpretazione, i quali fissano i canoni della interpretazione letterale, logica e sistematica delle clausole del testo negoziale. Evidenzia che l'art. 2 del contratto, come riferito anche dal tribunale, fissa invero l'obbligo di «acquisto immediato» delle azioni in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ed a tale aggettivo non può attribuirsi in diritto altro significato che l'assenza di un termine dilatorio, mentre le parole «per contro», con le quali lo stesso capoverso inizia, mai potrebbero leggersi nel senso di implicare un richiamo ad uno o più profili della pattuizione che immediatamente precede, rispetto alla quale ci si intende invece porre in evidente e dichiarato rapporto di alterità o, meglio, di totale contraddizione. Osserva poi la ricorrente, quanto al dato, considerato dal tribunale benché estraneo al testo negoziale, costituito dal verbale del c.d.a. di [OSCURATO:SOCIETA]. in data 25 novembre 2009, in cui si menziona l'obbligo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. «a partire dal terzo anno»: che tale atto non è richiamato nel testo, bensì allegato al verbale per estratto non in ragione del suddetto contenuto; che tale contenuto non è conforme a quello delle allegate procure delle altre società presenti (riprodotte testualmente nel ricorso), né corrisponde (a differenza delle altre procure) al testo del contratto infine concluso; che la delibera consiliare è anteriore al contratto per atto pubblico del 24 dicembre 2009 di un mese, in tal modo dovendosi ritenere superato e, comunque, non corrispondente alla comune volontà delle parti, ma mero atto endosocietario; né è vero, come afferma invece il decreto impugnato, che il legale rappresentante sarebbe stato privo di poteri per la stipula dell'accordo poi concluso, atteso il disposto dell'art.2384 c.c. Meramente suggestive, e tutt'altro che puntuali e concludenti, sono poi secondo la ricorrente le considerazioni esposte nel decreto circa la condotta della medesima, successiva al contratto, di attesa per oltre due anni nel pretendere l'adempimento dell'obbligo in questione, tenuto conto, da un lato, che :sarebbe stato comportamento di inusitato zelo (specie per una società in mano pubblica), a fronte di un arco temporale convenuto di cinque anni, non attendere di svolgere le verifiche sugli scostamenti intervenuti in relazione al noto indice quantomeno per due esercizi consecutivi, dall'altro che è del tutto comprensibile e fisiologica la sostanziale () coincidenza temporale tra le richieste di adempimento della ricorrente e l'insorgenza di difficoltà economiche di [OSCURATO:PERSONA]. Infine, la ricorrente insiste per la qualificazione de negozio come mutuo di scopo, attesa la causa unitaria dell'intera operazione realizzata, avente all'evidenza il fine del finanziamento dell'intrapresa ed il sostegno alla società, da parte della società finanziaria regionale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Va, in generale, ricordato che «l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, oppure - nel vigore del novellato testo di detta norma - nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti» (Cass. 14 luglio 2016, n. 14355). Con particolare riferimento al vizio di violazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt.1362 e ss. cod.civ., è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui « per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili, e plausibili, due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra» (cfr.tra molte: Cass.Sez.1, 27/06/2018 n.16987; Sez.3, 28/11/2017 n.28319; Sez.3, 20/11/2009 n.24539; Sez.1, 22/02/2007 n.4178). Quindi, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità «non può investire il risultato interpretativo in sé>>, ma solo la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica (oltre all'omesso esame di fatti discussi e decisivi), «con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati» (Cass.10/02/2015 n.2465). 3.2. L'illustrazione del motivo di ricorso in esame non rispetta tali principi. Le doglianze della società ricorrente si sostanziano nel prospettare una valutazione alternativa degli stessi elementi esaminati dal giudice di merito, che si è rettamente avvalso, innanzitutto, del criterio della interpretazione letterale complessiva della clausola in esame, pervenendo con motivazione congrua e coerente ad una conclusione che appare plausibile. In tal senso, tutt'altro che impossibile, o implausibile, appare -contrariamente a quanto sostiene la ricorrente- la tesi secondo la quale il «per contro» posto all'inizio dell'art.2 lettera c) esprima una relazione, sia pure avversativa, con la ipotesi prevista nel capoverso immediatamente precedente (lettera b), tale da poter ritenere richiamato per l'obbligo di acquisto lo stesso termine triennale indicato per la facoltà di acquisto dal capoverso precedente. Tale relazione, del resto, non è negata dalla ricorrente, che tuttavia la riferisce esclusivamente alla contrapposizione tra la facoltà e l'obbligo rispettivamente previsti nella lettera b) e nella lettera c), secondo una diversa lettura pur possibile, ma non certo esclusiva. Né può ritenersi che il non essersi il giudice di merito limitato a considerare il senso letterale della sola parola «immediato>> giustifichi la opposta conclusione: al contrario, il giudice ha implicitamente ritenuto non decisivo di per sé il senso letterale di tale parola ai fini della indagine sulla comune intenzione delle parti, che ha rettamente condotto alla luce di una lettura complessiva della clausola, della quale ha dato conto. 3.3. Quanto poi agli altri elementi extratestuali, pur considerati dal tribunale, le critiche espresse dalla ricorrente (peraltro in gran parte attingenti il merito delle valutazioni) si mostrano comunque in sé stesse non decisive, in quanto inerenti alla utilizzazione di criteri sussidiari rispetto a quello prioritario della interpretazione letterale complessiva del contratto, che si rendono necessari solo ove risulti la impossibilità, e non la mera difficoltà, di conoscere la comune intenzione delle parti attraverso l'interpretazione letterale (cfr.tra molte: Cass.,Sez.3, 11/03/2014 n.5595; Sez.1, 19/07/2012 n.12535; Sez.5, 23/04/2010 n.9786). 3.4. Quanto infine alla doglianza circa la qualificazione giuridica del contratto come preliminare di vendita di azioni piuttosto che come mutuo di scopo, essa si palesa inammissibile, sia perché, in violazione dell'art.360 cod.proc.civ., non è formulata come specifico motivo di ricorso distinto da quello relativo alla interpretazione del contratto e risulta priva di chiara indicazione delle norme o principi giuridici che si assumano violati, sia perché si limita a porre una questione giuridica senza precisare le ragioni per le quali essa sarebbe idonea a incidere sulla decisione impugnata. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese di questo giudizio, in C 14.700,00 (di cui C 200,00 per esborsi), oltre () alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a tito
Decreto Cassazione n. 14875/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris