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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22817/2026

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ilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Venezia ha confermato ilprovvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari applicava a XXXXXXXXXXXXXXla misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di rapina impropria aidanni di un’anziana vittima.2.

Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Col primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, per avere ilTribunale ravvisato la gravità indiziaria sulla base di una mera presunzione logica, ignorandole specifiche censure in tema di 1) individuazione del ricorrente da parte della vittima e deisuoi parenti, 2) mancata considerazione delle ridotte capacità di discernimento della vittima,alla luce dell’avanzata età della medesima 3) dubbi circa la materiale apprensione deldenaro da parte del XXXXXX.2.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge e vizio di motivazione in relazionealla valutazione, del tutto sganciata da un’effettiva considerazione del caso in esame, intema di attualità e concretezza del rischio di reiterazione del reato, peraltro affermato adispetto del significativo lasso temporale trascorso dai fatti ascritti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo è aspecifico, in quanto elusivo di un confronto, critico ed effettivo, conla motivazione, che, con motivazione adeguata, ha illustrato come dirimenti, ai fini dellavalutazione della sussistenza della gravità indiziaria, siano state proprio le dichiarazioni dellapersona offesa, oltre che dei parenti della stessa.

A tal proposito, sono state disattese ledoglianze in tema di identificazione dell’indagato, che quest’ultimo torma in tal sede ariproporre con osservazioni, da un lato, congetturali, dall’altro manifestamente infondate.Congetturali, posto che il riferimento all’età avanzata della vittima viene valorizzato nelricorso in maniera del tutto asseverativa, senza considerare che 1) i giudici della cautelahanno ritenuto il narrato della persona offesa chiaro e non minato da contraddizioni 2) l’etàavanzata, lungi dal prestare un argomento a favore della difesa, è stata giustamentevalorizzata per sottolineare, invece, la particolare spregiudicatezza del ricorrente, privo diremore nel colpire non soltanto il patrimonio, ma soprattutto, l’affidamento e la buona fede diuna vittima ultranovantenne, cui il XXXXXXriferiva di un inesistente incidente stradalecausato dal figlio dell’anziana donna, al fine di carpire l’interesse della stessa e disollecitarne la disponibilità a elargire denaro.Le doglianze sono, inoltre, manifestamente infondate, là dove contestano l’eccentricitàdella motivazione, che valorizza l’ausilio prestato dai parenti della vittima nell’individuazionedell’indagato.

La difesa asserisce che tale profilo sarebbe estraneo a quanto dedotto.

Ma èovvio, invece, che la valutazione della gravità indiziaria, su cui l’istanza di riesame siconcentrava, implica, come correttamente inteso dal Tribunale, anche il riconoscimentodell’indagato, su cui correttamente il Tribunale ha voluto soffermarsi, dimostrandone lasolidità.

3. Il secondo motivo è generico.

La doglianza relativa al tempo trascorso tra il fattocontestato (risalente al febbraio 2025) e la misura cautelare adottata (luglio 2025) èpuramente contestativa e non considera il principio di diritto, secondo cui il requisitodell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc.pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va tanto equiparato all'imminenza del pericolo dicommissione di un ulteriore reato, ma sta ad indicare, piuttosto, la continuità del periculumlibertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza aifatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza dielementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazionedei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (ex multis, Sez. 1, n. 26618 del11/07/2025, D'eugenio, Rv. 288476 – 01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv.282767, Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618).Ora, in disparte il tempo trascorso, nel caso in esame non particolarmente significativo,la motivazione ha reso ragioni adeguate a dar conto, appunto, del pericolo di reiterazione delreato, atteso il numero di precedenti, l’esecuzione di condanne e l’assenza, nonostante ciò,di resipiscenza, giustamente valutata come indicativa del pericolo di reiterazione.

Ne derivala completezza del giudizio in tema di sussistenza dei requisiti di attualità e concretezza delpericolo, avendo il Tribunale offerto una prognosi incentrata sulla rigorosa e complessivavalutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all'indagato,in rapporto alle sue attuali condizioni, non essendo, invece, richiesta l'individuazione dioccasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (da ultimo, v.

Sez. 2, n. 1122 del02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01).3.

Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile.Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa inragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., n. 186 del13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, infavore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte,appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Venezia ha confermato ilprovvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari applicava a XXXXXXXXXXXXXXla misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di rapina impropria aidanni di un’anziana vittima.2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Col primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, per avere ilTribunale ravvisato la gravità indiziaria sulla base di una mera presunzione logica, ignorandole specifiche censure in tema di 1) individuazione del ricorrente da parte della vittima e deisuoi parenti, 2) mancata considerazione delle ridotte capacità di discernimento della vittima,alla luce dell’avanzata età della medesima 3) dubbi circa la materiale apprensione deldenaro da parte del XXXXXX.2.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge e vizio di motivazione in relazionealla valutazione, del tutto sganciata da un’effettiva considerazione del caso in esame, intema di attualità e concretezza del rischio di reiterazione del reato, peraltro affermato adispetto del significativo lasso temporale trascorso dai fatti ascritti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è aspecifico, in quanto elusivo di un confronto, critico ed effettivo, conla motivazione, che, con motivazione adeguata, ha illustrato come dirimenti, ai fini dellavalutazione della sussistenza della gravità indiziaria, siano state proprio le dichiarazioni dellapersona offesa, oltre che dei parenti della stessa. A tal proposito, sono state disattese ledoglianze in tema di identificazione dell’indagato, che quest’ultimo torma in tal sede ariproporre con osservazioni, da un lato, congetturali, dall’altro manifestamente infondate.Congetturali, posto che il riferimento all’età avanzata della vittima viene valorizzato nelricorso in maniera del tutto asseverativa, senza considerare che 1) i giudici della cautelahanno ritenuto il narrato della persona offesa chiaro e non minato da contraddizioni 2) l’etàavanzata, lungi dal prestare un argomento a favore della difesa, è stata giustamentevalorizzata per sottolineare, invece, la particolare spregiudicatezza del ricorrente, privo diremore nel colpire non soltanto il patrimonio, ma soprattutto, l’affidamento e la buona fede diuna vittima ultranovantenne, cui il XXXXXXriferiva di un inesistente incidente stradalecausato dal figlio dell’anziana donna, al fine di carpire l’interesse della stessa e disollecitarne la disponibilità a elargire denaro.Le doglianze sono, inoltre, manifestamente infondate, là dove contestano l’eccentricitàdella motivazione, che valorizza l’ausilio prestato dai parenti della vittima nell’individuazionedell’indagato. La difesa asserisce che tale profilo sarebbe estraneo a quanto dedotto. Ma èovvio, invece, che la valutazione della gravità indiziaria, su cui l’istanza di riesame siconcentrava, implica, come correttamente inteso dal Tribunale, anche il riconoscimentodell’indagato, su cui correttamente il Tribunale ha voluto soffermarsi, dimostrandone lasolidità. 3. Il secondo motivo è generico. La doglianza relativa al tempo trascorso tra il fattocontestato (risalente al febbraio 2025) e la misura cautelare adottata (luglio 2025) èpuramente contestativa e non considera il principio di diritto, secondo cui il requisitodell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc.pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va tanto equiparato all'imminenza del pericolo dicommissione di un ulteriore reato, ma sta ad indicare, piuttosto, la continuità del periculumlibertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza aifatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza dielementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazionedei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (ex multis, Sez. 1, n. 26618 del11/07/2025, D'eugenio, Rv. 288476 – 01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv.282767, Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618).Ora, in disparte il tempo trascorso, nel caso in esame non particolarmente significativo,la motivazione ha reso ragioni adeguate a dar conto, appunto, del pericolo di reiterazione delreato, atteso il numero di precedenti, l’esecuzione di condanne e l’assenza, nonostante ciò,di resipiscenza, giustamente valutata come indicativa del pericolo di reiterazione. Ne derivala completezza del giudizio in tema di sussistenza dei requisiti di attualità e concretezza delpericolo, avendo il Tribunale offerto una prognosi incentrata sulla rigorosa e complessivavalutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all'indagato,in rapporto alle sue attuali condizioni, non essendo, invece, richiesta l'individuazione dioccasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (da ultimo, v. Sez. 2, n. 1122 del02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01).3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile.Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa inragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, infavore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte,appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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