CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 agosto 1976
Cassazione n. 43318/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/08/1976 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/03/1947 avverso la sentenza del 10/11/2023 della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], proposti con distinti atti a firma del medesimo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che gli unici motivi di ciascun ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza e/ l'erronea applicazione degli artt. 81, 110, 477, 482, 56, 640 e 61, n. 7), cod. pen., nonché la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione «in relazione al trattamento sanzionatorio», premesso che attengono in realtà non al «trattamento sanzionatorio» ma all'affermazione di responsabilità dei due ricorrenti per i reati, commessi in concorso tra loro (oltre che con altri), di tentata truffa e di falso materiale commesso dal privato, non sono consentiti in questa sede perché sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello avverso la sentenza di primo grado - con la quale l'impugnata sentenza di appello, a essa conforme, si salda - e, diversamente da quanto è sostenuto dai ricorrenti, motivatamente e logicamente disattese dalla Corte di merito - la quale ha puntualmente argomentato in ordine al contributo concorsuale fornito da ciascuno dei due ricorrenti all'impresa truffaldina loro contestata (si vedano, in particolare, le pagg. 7-8 della sentenza impugnata) -, risolvendosi, perciò, le doglianze dei ricorrenti nella sollecitazione di una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire ai diversi elementi di prova, il che, appunto, non è consentito fare in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 otto