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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 07199/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 29923/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE Ciascuna in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - ricorrenti - Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 1118/16/18 depositata in data 15/03/2018, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorreva avverso l'avviso di accertamento notificatole per IRES, IVA ed IRAP 2004; - il giudice provinciale di merito accoglieva il ricorso; - l'Amministrazione appellava tal pronuncia; - la CTR, con la sentenza qui gravata, rigettava l'appello; ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la società contribuente resiste con controricorso; Considerato che: - è in atti memoria della società contribuente con allegata documentazione relativa alla presentazione nei termini di domanda di definizione agevolata della lite e attestazione di versamento della prima rata; pertanto, va dichiarata la estinzione del giudizio ex art. 6 comma 13 d.l. n. 119/2018; - le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate. p.q.m. dichiara l'estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 29923/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE Ciascuna in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - ricorrenti - Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 1118/16/18 depositata in data 15/03/2018, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorreva avverso l'avviso di accertamento notificatole per IRES, IVA ed IRAP 2004; - il giudice provinciale di merito accoglieva il ricorso; - l'Amministrazione appellava tal pronuncia; - la CTR, con la sentenza qui gravata, rigettava l'appello; ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la società contribuente resiste con controricorso; Considerato che: - è in atti memoria della società contribuente con allegata documentazione relativa alla presentazione nei termini di domanda di definizione agevolata della lite e attestazione di versamento della prima rata; pertanto, va dichiarata la estinzione del giudizio ex art. 6 comma 13 d.l. n. 119/2018; - le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate. p.q.m. dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2022.
Sentenza Cassazione n. 07199/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris