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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00228/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma e dagli [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo ; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate - Riscossione , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentatee difese, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 9656del 2023, pronunciata dalla Commissione tributaria di secondo grado dellaSicilia il 6/11/2023 , e pubblicata il 27/11/2023 ; udita: la relazione svoltain c.c. dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Riscossione in pendenza di giudizio - Iscrizione a ruolo Riliquidazione dell’imposta - Necessità. -2 - 1.Sulla base della sentenza n. 1896/24/2016 depositata il 13/05/2016 dalla Commissione tributaria regionale di Palermo, l’Agenzia delle entrate ha formato il ruolo e l’Agente per la riscossione ha emesso la relativa cartella di pagamento, n. 296 2017 0000915948 , per l’importo di € 1’345’705,08, oltre oneri di riscossione.

2. Contro tali pretese esattoriali ha proposto impugnazione il contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, ottenendone l’annullamentocon la sentenza n. 977 del 2018.

3. Lo stesso risultava tuttavia soccombente nel giudizio di appello instaurato dall’Agenzia fiscale, conclusosi con la sentenza impugnata in questa sedee con cui è stato rigettato il ricorso originariamente proposto dal destinatario delle intimazioni di pagamento.

4. Per la cassazione di tale pronuncia, con atto notificato il 20/05/2024 e depositato il27/05/2024, la parte privata formula due motivi di censura. [OSCURATO:PERSONA] impositori resistonocon controricorso.Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si lamenta violazionedegli artt. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 (nonché 19 d.lgs. n. 472 del 1997)e 7 l. n. 212 del 2000 , per avere la sentenza gravata confermato la legittimità dell’operato degli Uffici erariali nonostante gli stessi avessero omesso la riliquidazionedell’IVA disposta con sentenza della CTR di Palermo n. 1896/24/2016.

La censura è fondata.

Infatti, con pronuncia non superata (ma viceversa confermata nell’analoga materia dell’opposizione a cartella previdenziale) e citata anche dalla controricorrente Agenzia, questa Corte ha stabilito che “i n tema di contenzioso tributario, anche qualora il ricorso sia accolto solo parzialmente, gli avvisi impugnati perdono la loro efficacia di atti impositivi, poiché il contribuente non è tenuto ad adempiere all’obbligazione in conformità a tali atti ma ad ottemperare alla sentenza che, nel processo di -3 - "impugnazione-merito", li sostituisce, sicché fino alla nuova liquidazione del tributo, effettuata dall'Amministrazione finanziaria in ossequio alla pronuncia giudiziale, l’obbligazione tributaria non è esigibile” ( Sez. 5, sentenza n. 24092 del 12/11/2014, Rv. 633163-01).

È allora chiaro perchél’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992, nel contemperare la ratiodi evitare che la riscossione dei tributi sia ritardata da ricorsi dilatori o comunque infondati e l’inopportunità di riscuotere integralmente una pretesa controversa, faccia espresso riferimento, al comma 1, lett. c) , ad un “ ammontare determinato ”.

Richiedendo, infatti, che la sentenza tributaria di secondo grado determini l’ammontare dovuto dal contribuente, il legislatore intende scongiurare l’immediata esigibilità di impo ste controverse ed illiquide.

Una conferma si desume, a contrariis, anche dalla lettura di Cass.,Sez. 5, ordinanza 8/11/2024, n. 28882, Rv. 672677-01: “in materia tributaria, il giudicato sulla legittimità dell’avviso di accertamento, che non lascia margini di discrezionalità e incertezza in ordine alla quantificazione del tributo, consente l’iscrizione a ruolo integrale del credito definitivamente accertato, anche quando l'Amministrazione finanziaria adotta un atto di liquidazione, in quanto la maggiore tutela del contribuente, realizzata tramite l'adozione di atti diretti a chiarire la determinazione dell'importo dovuto, non può ridimensionare il valore del giudicato e delle sue conseguenze”.In definitiva, q ualora un giudicato, come nella specie, ancora non vi sia, essendo la sentenza n. 1896/24/2016 ancora sub iudice , e qualora oltretutto la pronuncia non abbia determinato l’ammontare del tributo ma abbia rimesso la sua liquidazione agli Uffici erariali, deve dunque escludersi la possibilità di una immediata iscrizione a ruolo.

Tale iscrizione (con la conseguente emissione della relativa cartella di pagamento) è infatti avvenuta sulla base di un atto –l’originario avviso di accertamento TY301B200938 –che è venuto meno nella parte in cui è stato sostituito dalla sentenza della CTR.

Quest’ultima pronuncia, tuttavia, non ha determinato il tributo, né ha acquisito l’autorità di cosa giudicata.

Non può pertanto definirsiautoesecutiva.

Inoltre, s enza un atto di liquidazione -4 - del tributo autonomamente impugnabile (cfr. art. 19 , comma 1, lett. b) , d.lgs. n. 546 del 1992), il contribuente è stato privato di un necessario passaggiopreliminare rispetto alla formazione del ruolo esattoriale.

2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (la doglianza per violazione di legge ex art. 2909 c.c. non è sviluppata ma solo menzionata nell’intitolazione del motivo), ci si duole del fatto che il Giudice territoriale avrebbe avallato una iscrizione a ruolo in difformità rispetto a quanto statuito con la cit. sentenza n. 1896, la quale non aveva determinato un importo dovuto ai fini dell’IVA, infatti rimettendone la determinazione alla stessa Agenzia fiscale.

Tale mezzo di ricorso deve ritenersi assorbito dall’accoglimento del primo e, in ogni caso, presenta profili di inammissibilità e infondatezza.

Invero, da un lato, nella classe delle censure sottese al n. 5 dell’art. 360 del codice di rito è ricompreso unicamente l’omesso esame del fatto storico di valore probatorio decisivo per il giudizio, mentre con il ricorso si vorrebbe lamentare l’omesso esame di una sentenza, cioè di un atto processuale ; dall’altro, erroneamente si afferma che la pronuncia in questione – la più volte richiamata sentenza n. 1896 del 2016, emessa dalla Commissione tributaria palermitana – rivesta autorità di cosa giudicata, essendo pendente nei confronti della stessa ricorso dinanzi a questa Corte di legittimità.

Il ricorso va dunque accolto nei termini precisati, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e d annullamento della cartella esattoriale oggetto di causa.

Le spesedei gradi di merito vanno compensate atte sa la difformità degli esiti degli stessi, mentre quelle del presente giudizio sono poste a carico delle parti controricorrentie sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Assorbito il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo motivo , cassa l’impugnata sentenza e,visto l’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, annulla la cartella esattoriale n. 29 6 2017 0000915948 .

Condanna in solido le -5 - Agenzie controricorrenti al pagamento,in favore del ricorrente , delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in € 8 ' 700 ,00 per compensi, € 200 per esborsi, oltre spese generali forfettarie al 15% e accessori di legg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma e dagli [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo ; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate - Riscossione , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentatee difese, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 9656del 2023, pronunciata dalla Commissione tributaria di secondo grado dellaSicilia il 6/11/2023 , e pubblicata il 27/11/2023 ; udita: la relazione svoltain c.c. dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Riscossione in pendenza di giudizio - Iscrizione a ruolo Riliquidazione dell’imposta - Necessità. -2 - 1.Sulla base della sentenza n. 1896/24/2016 depositata il 13/05/2016 dalla Commissione tributaria regionale di Palermo, l’Agenzia delle entrate ha formato il ruolo e l’Agente per la riscossione ha emesso la relativa cartella di pagamento, n. 296 2017 0000915948 , per l’importo di € 1’345’705,08, oltre oneri di riscossione. 2. Contro tali pretese esattoriali ha proposto impugnazione il contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, ottenendone l’annullamentocon la sentenza n. 977 del 2018. 3. Lo stesso risultava tuttavia soccombente nel giudizio di appello instaurato dall’Agenzia fiscale, conclusosi con la sentenza impugnata in questa sedee con cui è stato rigettato il ricorso originariamente proposto dal destinatario delle intimazioni di pagamento. 4. Per la cassazione di tale pronuncia, con atto notificato il 20/05/2024 e depositato il27/05/2024, la parte privata formula due motivi di censura. [OSCURATO:PERSONA] impositori resistonocon controricorso.Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si lamenta violazionedegli artt. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 (nonché 19 d.lgs. n. 472 del 1997)e 7 l. n. 212 del 2000 , per avere la sentenza gravata confermato la legittimità dell’operato degli Uffici erariali nonostante gli stessi avessero omesso la riliquidazionedell’IVA disposta con sentenza della CTR di Palermo n. 1896/24/2016. La censura è fondata. Infatti, con pronuncia non superata (ma viceversa confermata nell’analoga materia dell’opposizione a cartella previdenziale) e citata anche dalla controricorrente Agenzia, questa Corte ha stabilito che “i n tema di contenzioso tributario, anche qualora il ricorso sia accolto solo parzialmente, gli avvisi impugnati perdono la loro efficacia di atti impositivi, poiché il contribuente non è tenuto ad adempiere all’obbligazione in conformità a tali atti ma ad ottemperare alla sentenza che, nel processo di -3 - "impugnazione-merito", li sostituisce, sicché fino alla nuova liquidazione del tributo, effettuata dall'Amministrazione finanziaria in ossequio alla pronuncia giudiziale, l’obbligazione tributaria non è esigibile” ( Sez. 5, sentenza n. 24092 del 12/11/2014, Rv. 633163-01). È allora chiaro perchél’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992, nel contemperare la ratiodi evitare che la riscossione dei tributi sia ritardata da ricorsi dilatori o comunque infondati e l’inopportunità di riscuotere integralmente una pretesa controversa, faccia espresso riferimento, al comma 1, lett. c) , ad un “ ammontare determinato ”. Richiedendo, infatti, che la sentenza tributaria di secondo grado determini l’ammontare dovuto dal contribuente, il legislatore intende scongiurare l’immediata esigibilità di impo ste controverse ed illiquide. Una conferma si desume, a contrariis, anche dalla lettura di Cass.,Sez. 5, ordinanza 8/11/2024, n. 28882, Rv. 672677-01: “in materia tributaria, il giudicato sulla legittimità dell’avviso di accertamento, che non lascia margini di discrezionalità e incertezza in ordine alla quantificazione del tributo, consente l’iscrizione a ruolo integrale del credito definitivamente accertato, anche quando l'Amministrazione finanziaria adotta un atto di liquidazione, in quanto la maggiore tutela del contribuente, realizzata tramite l'adozione di atti diretti a chiarire la determinazione dell'importo dovuto, non può ridimensionare il valore del giudicato e delle sue conseguenze”.In definitiva, q ualora un giudicato, come nella specie, ancora non vi sia, essendo la sentenza n. 1896/24/2016 ancora sub iudice , e qualora oltretutto la pronuncia non abbia determinato l’ammontare del tributo ma abbia rimesso la sua liquidazione agli Uffici erariali, deve dunque escludersi la possibilità di una immediata iscrizione a ruolo. Tale iscrizione (con la conseguente emissione della relativa cartella di pagamento) è infatti avvenuta sulla base di un atto –l’originario avviso di accertamento TY301B200938 –che è venuto meno nella parte in cui è stato sostituito dalla sentenza della CTR. Quest’ultima pronuncia, tuttavia, non ha determinato il tributo, né ha acquisito l’autorità di cosa giudicata. Non può pertanto definirsiautoesecutiva. Inoltre, s enza un atto di liquidazione -4 - del tributo autonomamente impugnabile (cfr. art. 19 , comma 1, lett. b) , d.lgs. n. 546 del 1992), il contribuente è stato privato di un necessario passaggiopreliminare rispetto alla formazione del ruolo esattoriale. 2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (la doglianza per violazione di legge ex art. 2909 c.c. non è sviluppata ma solo menzionata nell’intitolazione del motivo), ci si duole del fatto che il Giudice territoriale avrebbe avallato una iscrizione a ruolo in difformità rispetto a quanto statuito con la cit. sentenza n. 1896, la quale non aveva determinato un importo dovuto ai fini dell’IVA, infatti rimettendone la determinazione alla stessa Agenzia fiscale. Tale mezzo di ricorso deve ritenersi assorbito dall’accoglimento del primo e, in ogni caso, presenta profili di inammissibilità e infondatezza. Invero, da un lato, nella classe delle censure sottese al n. 5 dell’art. 360 del codice di rito è ricompreso unicamente l’omesso esame del fatto storico di valore probatorio decisivo per il giudizio, mentre con il ricorso si vorrebbe lamentare l’omesso esame di una sentenza, cioè di un atto processuale ; dall’altro, erroneamente si afferma che la pronuncia in questione – la più volte richiamata sentenza n. 1896 del 2016, emessa dalla Commissione tributaria palermitana – rivesta autorità di cosa giudicata, essendo pendente nei confronti della stessa ricorso dinanzi a questa Corte di legittimità. Il ricorso va dunque accolto nei termini precisati, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e d annullamento della cartella esattoriale oggetto di causa. Le spesedei gradi di merito vanno compensate atte sa la difformità degli esiti degli stessi, mentre quelle del presente giudizio sono poste a carico delle parti controricorrentie sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M Assorbito il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo motivo , cassa l’impugnata sentenza e,visto l’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, annulla la cartella esattoriale n. 29 6 2017 0000915948 . Condanna in solido le -5 - Agenzie controricorrenti al pagamento,in favore del ricorrente , delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in € 8 ' 700 ,00 per compensi, € 200 per esborsi, oltre spese generali forfettarie al 15% e accessori di legg
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