CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01498/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19823/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Settembrini n. 30 –ricorrente – contro GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Ferrari n. 35, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimata – Avverso la sentenza n. 364 /20 20 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 24 febbraio 2020. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 19823/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1 7 novembre2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.Dopo aver infruttuosamente intimato precetto per il pagamento della complessiva somma di euro 2.800,22 (al lordo della ritenuta d’acconto), [OSCURATO:PERSONA] promosse in danno della Generali Italia S.p.A. (debitrice esecutata) e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. espropriazione presso terzi, introdotta con pignoramento notificato il 16 ottobre 2017 ed iscritto a ruolo in data 11 novembre 2017. A seguito di opposizione all’esecuzione spiegata dall’esecutata (e poi non coltivata nel merito dalle parti), il giudice dell’esecuzione, rilevato che il procedente aveva ricevuto dalla esecutata prima dell’iscrizione a ruolo della procedura un assegno per un importo inferiore al credito azionato, emise ordinanza di assegnazione della somma di euro 348,64, quale residua sorte capitale, e liquidò le spese di esecuzione in euro 220 per compensi ed euro 196 per anticipazioni. 2. Avverso quest’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione agli atti esecutivi, assumendone l’erroneità nella parte relativa agli importi liquidati per compensi afferenti il procedimento esecutivo. 3. La decisionein epigrafe ha rigettato l’opposizione. 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Generali Italia S.p.A.; è rimasta intimata in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 5. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa per la camera di consiglio del 17 novembre 2022, nella quale la causa è stata trattata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. È superfluo dare conto dei motivi di ricorso, in ragione della improcedibilità dello stesso. r.g. n. 19823/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Giova, per dare conto dell’enunciata conclusione, richiamare gli (oramai consolidati) orientamenti della giurisprudenza di legittimità concernenti il modo diesplicazione degli adempimenti previsti dall’art.369 cod. proc. civ. in relazione al processo telematico. È necessario premettere che al giudizio di cassazione non è stato ancora esteso il processo telematico (ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria ex art. 16 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), ragion per cui è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1-bise 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Cass., Sez. U, 27/04/2018, n. 10266). Da questa premessa discende che in tema di ricorso per cassazione, ove la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, è necessario che il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, estragga copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione dinotifica e provvedimento impugnato) ed attesti, con propria sottoscrizione autografa, la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1 - ter , della legge n. 53 del 1994, depositando nei t ermini quest’ultima presso la cancelleria della Suprema Corte (in tal senso, cfr. Cass. 22/12/2017, n. 30765; Cass. 22/05/2018, n. 12609; Cass.26/06/2018, n. 16822). Quanto all’inosservanza di dette prescrizioni, questa Corte, nella composizione più tipica di organo della nomofilachia, ha precisato che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente (e necessariamente inserita nel fascicolo informatico) senza attestazione di conformità del difensore ex r.g. n. 19823/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione della improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale della medesima decisione; se invece alcune o tutte le parti rimangano intimate o, comunque, disconoscano la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata, deposito possibile sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio (così Cass., Sez. U, 25/03/2019, n. 8312; conf., ex multis, Cass. 12/02/2021, n. 3727). 1.1. Nella specie, dettoonere non è stato adempiuto dal difensore del ricorrente, dacché risulta depositata la copia analogica della gravata sentenza, formata e notificata digitalmente, non corredata da attestazione di conformità all’originale sottoscritta dal difensore. Poiché uno dei soggetti evocati in lite, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., è rimastointimato e il difensore del ricorrente non ha depositato, entro la data dell’adunanza in camera di consiglio, l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile. 1.2. Ad impedire una statuizione di tal fatta non soccorre il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ. , il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua r.g. n. 19823/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (tra le tante, cfr. Cass. 30/04/2019, n. 11386). Nella vicenda in esame, infatti, il ricorso è stato notificato il 10 luglio 2020, oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza (risalente al 24 febbraio 2020) il quale, purconsiderando la sospensione prevista (dal 9 marzo all’11 maggio 2020) dalle norme dettate per fronteggiare gli effetti dell’emergenza pandemica da COVID-19, era elasso lunedì 29 giugno 2020, per differimento dalla originaria scadenza di sabato 27 giugno 2020. 2. Il ricorso è dichiarato improcedibile. 3. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 4. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q.M. Dichiara improcedibileil ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in r.g. n. 19823/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il