CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 14381/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di SassariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto di-chiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sassari, con ordinanza depositata in data 13 gennaio 2026,ha rigettato il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestroprobatorio, datato 25 novembre 2025, e il decreto di convalida di sequestro pro-batorio, datato 28 novembre 2025, emessi dal Pubblico Ministero presso il Tribu-nale di Sassari in un procedimento che lo vedeva indagato per il reato di cui agliartt. 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per aver, inconcorso con persone allo stato ignote, coltivato un quantitativo ingente di canna-bis indica (4.598 piante).2. Avverso tale ordinanza l’indagato propone ricorso per Cassazione, tramiteil difensore di fiducia, articolando quattro motivi, di seguito sintetizzati conforme-mente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., violazione degli artt. 125, 324, 309, 273 e 275 cod. proc. pen., in ordine allaritenuta sussistenza del fumus del reato oggetto di provvisoria incolpazione.Si lamenta che il Tribunale di Palermo abbia fornito una motivazione appa-rente, affermando apoditticamente che gli indizi raccolti, valutati complessiva-mente, siano concordanti nel dimostrare il coinvolgimento del ricorrente nella col-tivazione illecita, senza alcun confronto con le osservazioni critiche della difesa.2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., violazione degli artt. 252, 253, 275, 125, 324, comma 7, e 309 cod.proc. pen., in relazione ai principi di proporzionalità, adeguatezza e residualitàdella misura cautelare.Si afferma che il Tribunale siciliano, nel rigettare i rilievi difensivi relativi allaviolazione dei suddetti principi, ha reso una motivazione generica e apparente nonidonea a superare le censure mosse, limitandosi ad affermare che il decreto eramotivato e che non era esigibile un’indicazione precisa della durata del vincolo, afronte di un provvedimento ablatorio che non individuava alcun criterio di selezionedel materiale archiviato sui dispositivi telefonici ed informatici, né una perimetra-zione temporale dei dati di interesse, né dei tempi di selezione e di restituzione.Si afferma, altresì, che nessuna motivazione si rinviene in ordine al profilodella residualità della misura.2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., violazione degli artt. 253, 354 e 355 cod. proc. pen., in ordine alla ritenutasussistenza dei presupposti per il sequestro ad iniziativa della P.G.Si lamenta, in particolare, che a fronte delle specifiche doglianze difensive,il Tribunale del riesame si sia limitato ad affermare la legittimità dell’operato dellaP.G., per la necessità di evitare la dispersione di eventuali tracce del reato, senzaalcun riferimento al requisito dell’urgenza, posto che il pubblico ministero avevaassunto da tempo la direzione delle indagini e il decreto di perquisizione e seque-stro emesso contemplava già le autovetture in uso al [OSCURATO:PERSONA].2.4. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., violazione degli artt. 64, 364, 191 e 179 cod. proc. pen., in punto dirigetto della doglianza difensiva relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni resedall’indagato in ordine al codice di sblocco del telefono cellulare oggetto di seque-stro.Si afferma che dalla lettura del verbale di perquisizione e sequestro (pag. 2)emerge chiaramente che il codice di sblocco fu fornito dal ricorrente su richiestadella P.G., senza che lo stesso avesse ricevuto gli avvisi di legge in ordine al suodiritto al silenzio e all’assistenza di un difensore.Si ritiene che tale violazione abbia comportato, come affermato anche dallagiurisprudenza di legittimità e sovranazionale (si richiama Sez. 2, n. 17604 del23/03/2023; Sez. 4, n. 7173 del 28/03/1996; Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996; C.Edu 25/02/2010, Mokhov c. Russia; C. Edu 28/07/2009, [OSCURATO:PERSONA] c. Belgio),una nullità assoluta anche del sequestro, che il Tribunale ha disatteso, sull’erroneopresupposto che non attenesse alla legittimità della misura reale.Si chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.3. Il P.G. di questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo neitermini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso risulta fondato, nei limiti di seguito esposti.2. Il primo motivo, riguardante la sussistenza del fumus del reato oggetto diprovvisoria incolpazione, risulta proposto al di fuori dei casi consentiti in sede dilegittimità.2.1. Costituisce principio pacifico che il ricorso per cassazione in materia dimisure cautelari reali, è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il di-sposto dell'art. 325 cod. proc. pen.; ne consegue che, in tema di sindacato sullamotivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesidell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclu-sivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'ob-bligo di provvedere con decreto motivato imposto dall’art. 125 cod. proc. pen., ilcaso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. 3, n. 14977 del25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia,Rv. 269119 – 01).2.2. Ciò rende del tutto inammissibile la censura dedotta, a fronte di unamotivazione tutt’altro che inesistente o apparente.Il Tribunale di Sassari ha compiutamente analizzato tutti gli elementi eviden-ziati dalla P.G. ritenendo, con ragionamento congruo e privo di fratture logiche,indicativi, in termini di probabile coinvolgimento del ricorrente nella illecita colti-vazione, gli elementi evidenziati nel provvedimento impugnato, quali: la disponi-bilità di un fondo vicino a quello interessato dalla coltivazione illecita e di unaautovettura Nissan pickup, simile a quella registrata nelle immagini tratte dallevideo trappole sistemate dagli autori del reato per controllare la piantagione; lacompatibilità delle sembianze del [OSCURATO:PERSONA] con quelle di uno dei responsabili, ripresodai suddetti mezzi di registrazione, sebbene non si apprezzassero i lineamenti delviso; le risultanze dei tabulati telefonici, che documentavano la presenza in zonadell’indagato per ben 1643 volte; il rinvenimento, all’interno di una piccola costru-zione, presente nel terreno interessato dalla coltivazione, di una serie di scontriniriconducibili ad esercizi commerciali situati in vari paesi della Barbagia, regione diorigine dell’indagato. Del tutto coerente e conforme a logica risulta l’osservazionedel Tribunale sardo che, nel disattendere i rilievi difensivi, reiterati anche in questasede, tesi a svilire la valenza degli indizi in considerazione della disponibilità daparte del [OSCURATO:PERSONA] di un terreno vicino a quello dove era stata rinvenuta la pianta-gione, che ne giustificava la presenza in zona, della effettiva residenza dello stessoe della diffusività del pickup in uso al ricorrente, rilevava come tali considerazionifossero basati su un’analisi atomistica degli indizi raccolti, la cui valutazione com-plessiva suggeriva, invece, nella declinazione del fumus, che caratterizza le misurereali, il suo coinvolgimento nell’accertata condotta di reato.Tali conclusioni risultano in linea con i principi più volte affermati da questaCorte, secondo cui «In sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale èchiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il "fu-mus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, nongià nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa,bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la no-tizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire provecerte o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del beneall'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria»(Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007 – 01).È noto, del resto, che il "fumus" necessario (e sufficiente) per la ricerca dellaprova è quello inerente all'avvenuta commissione dei reati, nella loro materialeaccezione, e non già alla colpevolezza del singolo, sicché il sequestro è ritualmentedisposto (e convalidato) anche qualora il fatto non sia materialmente accertato,ma vi siano indizi che ne rendano ragionevolmente presumibile o probabile la com-missione (Sez. 3, n. 6465 del 14/12/2007, dep. 2008, Penco, Rv. 239159 – 01).La stessa sentenza ha, altresì, precisato che il sequestro probatorio, proprio perchémezzo di ricerca della prova dei fatti costituenti reato, non può per ciò stessoessere fondato sulla prova del carattere di pertinenza ovvero di corpo di reato dellecose oggetto del vincolo, ma solo sul fumus di esso, cioè sulla mera possibilità delrapporto di esse con il reato. Qualora, quindi, dal complesso delle prime indaginitale fumus emerga, il sequestro si appalesa non solo legittimo ma opportuno, inquanto volto a stabilire, di per sé o attraverso le successive indagini che da essoscaturiscono, se esiste il collegamento pertinenziale tra res e illecito (nello stessosenso, in motivazione, Sez. 3, n. 27658 del 15/05/2006, Mannella, non mass.).Il ricorrente obietta che il Tribunale ha rigettato la propria istanza di riesamein base a dei sospetti.L'obiezione è totalmente infondata.Ai fini dell’adozione del sequestro probatorio sono sufficienti, come detto, in-dizi di reato, e cioè uno standard probatorio, diverso sia dai gravi indizi di colpe-volezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen., che riguardano le misure cautelari per-sonali, sia (ancor più) dalla regola probatoria dettata dall’art. 192 cod. proc. pen.,che riguarda la valutazione di merito in ordine alla fondatezza dell’accusa, che èdato dal ragionevole motivo che sulla base delle informazioni concrete disponibilisia stato commesso un reato e che, nella stessa misura, vi sia un collegamentoqualificato tra l’illecito e i beni oggetto di apprensione. Parametro questo che deveritenersi rispettato ogniqualvolta, come nella fattispecie per cui si procede, vi siaun’imputazione sufficientemente delineata e suscettibile di necessari o solo perti-nenti approfondimenti istruttori che trovano proprio in quella sufficiente perime-trazione la fonte dei limiti di legittimità dell’azione cautelare reale.L'indizio è sempre fondato su un fatto certo, da cui dedurre, secondo criteridi plausibilità, un fatto non noto; il sospetto, di contro, al pari delle congetture edelle illazioni, costituisce una mera intuizione (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009,bili ipotesi investigative non postulanti necessariamente l'esistenza di responsabi-lità penali ovvero a "intuizioni personali" dell'agente/ufficiale di polizia giudiziaria,del pubblico ministero, del giudice).A tali canoni si è uniformata la decisione del Tribunale, fondata su fatti certi econcreti, la cui portata indiziante del concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel reato è stata abbon-dantemente spiegata in termini di ragionevolezza con motivazione non sindacabilein questa sede mediante inammissibili deduzioni fattuali.3. Il secondo motivo, riguardante la violazione dei principi di adeguatezza eproporzionalità del sequestro dei telefoni cellulari, è fondato.3.1. Sul tema del sequestro probatorio dei dati contenuti nei dispositivi infor-matici o telematici, questo Collegio ritiene di aderire all’orientamento consolidatodella giurisprudenza di questa Corte, che va qui ribadito, secondo cui la valuta-zione di proporzionalità della misura, nella fase genetica come in quella esecutiva,richiede che il decreto del pubblico ministero illustri le ragioni per cui è necessariodisporre un sequestro totalizzante dei dati rinvenuti o, in alternativa, le informa-zioni specifiche oggetto di ricerca e i criteri di selezione del materiale informaticoche è stato archiviato all'interno del dispositivo, anche indicando il perimetro tem-porale dei dati di interesse (qualora sensibilmente difforme dall'arco di tempo allabase dell'imputazione provvisoria) e delle operazioni materiali di esecuzione delprovvedimento, con conseguente restituzione anche della copia informatica deidati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 - 01;conf., Sez. 6, n. 38331 del 16/10/2025, Ilario, non mass.; Sez. 2, n. 33657 del25/09/2025, Resmini, non mass.; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv.286358 - 03; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 –01).La selezione dei dati da acquisire assume rilevanza centrale per lo scrutinio diproporzionalità, in quanto l'attuazione del fine legittimo di sequestrare i beni ascopo probatorio non deve eccedere quanto è strettamente necessario e, in ognicaso, deve avvenire con modalità adeguate alla tutela degli altri diritti costituzio-nali a cui da tempo la giurisprudenza, anche europea (nell'alveo, rispettivamente,dell'art. 8 CEDU, che tutela il diritto alla riservatezza, e degli artt. 7 e 8 della Cartadei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutelano i diritti al rispetto dellavita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale)assicura piena protezione, bilanciando l'esercizio di tali diritti e il fine probatorio.Il sequestro dei dispositivi informatici e telematici rappresenta, infatti, unamisura certamente invasiva della sfera personale perché consente di ottenere unarappresentazione completa delle informazioni significative della vita privata deldestinatario e di eventuali terzi estranei, anche al di là delle informazioni relativealle condotte dell'interessato che sono oggetto di indagine.Per questo il Pubblico Ministero, all'atto dell'adozione del vincolo cautelarereale e nella dinamica esecutiva, e il giudice, nella fase di controllo, devono evitarel'eccessiva compressione dei diritti fondamentali della persona raggiunta dal se-questro e il sostanziale travalicamento della finalità propria di tale tipologia di vin-colo reale.Con la conseguenza che la violazione del principio di proporzionalità, inge-rendo sulla legittimità del sequestro probatorio e rappresentandone il limite, èquestione che attiene alla legittima adozione del vincolo e può essere dedotta giàcon il riesame.In sintesi, la valutazione di proporzione richiede che il Pubblico Ministero illu-stri nel decreto di sequestro probatorio: «a) le ragioni per cui è necessario disporreun sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazionioggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materialeinformatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetra-zione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perime-tro temporale dell'imputazione provvisoria; c) i tempi entro cui verrà effettuatatale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei datinon rilevanti. Solo un'adeguata motivazione su tali punti consente di valutare lasussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite dallamisura e il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponi-bilità esclusiva dei dati personali archiviati» (in motivazione Sez. 6, n. 17677 del29/01/2025, cit.).3.2. Il Tribunale di Sassari non ha fatto corretta applicazione di questi principidi diritto.Il Tribunale del riesame, nel disattendere i rilievi difensivi, ha confermato lalegittimità del provvedimento adottato, in quanto proporzionato alle concrete fi-nalità di accertamento con riguardo all'oggetto, sufficientemente determinato(«foto, video e documenti riguardanti la piantagione, che come detto era vigilatacon video trappole»), e alla tempistica, non essendo «esigibile una indicazioneprecisa e preventiva della stessa, potendo essa desumersi dai normali tempi diestrazione di una copia forense in vista degli accertamenti non ripetibili preannun-ciati dal pubblico ministero, avendo peraltro l’indagato la facoltà, in caso di man-cata restituzione oltre un ragionevole termine, di chiedere la restituzione dei benio impugnare l’eventuale provvedimento di diniego».Tale motivazione risulta carente e, per certi profili, apparente, in relazione allespecifiche censure proposte dalla difesa in ordine alla mancata osservanza delprincipio di proporzionalità, a fronte di un provvedimento genetico che prevedevatra i dati da acquisire anche le «chat con i correi» e che risultava, quindi, confi-gurato in modo da non rispettare il suddetto canone, sia con riferimento al man-cato ricorso ad apposite parole chiave sia in relazione alla mancata delimitazionedell'ambito temporale dei dati da apprendere e alla delimitazione di un arco diragionevolezza temporale della durata del vincolo reale.3.3. Tali rilievi impongono l'annullamento senza rinvio non solo dell'ordinanzaimpugnata, ma anche del decreto di sequestro probatorio, limitatamente al seque-stro dei supporti informatici e telematici.L'accoglimento del suddetto motivo esime dal delibare le ulteriori censure for-mulate dal ricorrente in relazione al sequestro dei telefoni cellulati con il quartomotivo.4. Il terzo motivo, con cui si contesta la legittimità del sequestro, a iniziativadella P.G., dell’autovettura Nissan di proprietà del ricorrente, è manifestamenteinfondato.4.1. In via generale va evidenziato che, come già affermato da questa Corte,una volta convalidato da parte del Pubblico Ministero il sequestro probatorio, ese-guito dalla polizia giudiziaria, il giudice del riesame non deve stabilire se, ai sensidell'art. 354 cod. proc. pen., vi fosse pericolo di mutamento della situazione difatto e impossibilità di intervento del Pubblico Ministero, perché si tratta di pre-supposti coperti dalla convalida, ma deve solo limitarsi a controllare se il sequestrosia giustificato o non in relazione alle esigenze probatorie (Sez. 6, n. 49884 del12/12/2012, Ascione, Rv. 253911 – 01; Sez. 3, n. 44470 del 08/10/2009, Rizzi,Rv.245219 - 01).Tali profili risultano compiutamente esaminati dal Tribunale del riesame cheha, con apparato motivazionale privo di vizi logici, ritenuto legittimo il provvedi-mento del Pubblico Ministero, sia in ordine al requisito della pertinenza, in ragionedella constatata somiglianza dell’auto con quella ripresa dal sistema di videosor-veglianza presente nella piantagione (presentando sul cassone una struttura me-tallica individualizzante), sia in ordine alle esigenze cautelari, collegate alla neces-sità di effettuare accertamenti tecnici non ripetibili per il rinvenimento di tracceche confermassero l’utilizzo del mezzo nel contesto illecito oggetto di indagine. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro emessodal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sassari in data 25 novembre 2025limitatamente ai telefoni cellulari di [OSCURATO:PERSONA] e dispone la restituzione ditali cellulari all'avente diritto. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Manda allaCancelleria di comunicare al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sassari perl'esecuzione.Così deciso, il 17 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]