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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09060/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 21 settembre 2023 con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commesso il 15 settembre 2022; rilevato che il ricorrente deduce, con due motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di rispondere alle doglianze proposte, relative all'assenza di dolo nel non rientrare in casa entro l'orario prescritto e alla omessa concessione delle attenuanti generiche, e per avere ribadito il diniego di queste ultime e l'applicazione della recidiva con formule di stile, e solo sulla base dei precedenti penali del ricorrente; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità, in quanto si limita a ripetere il contenuto del motivo di appello relativo all'assenza di dolo senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha esaminato detto motivo e lo ha ritenuto infondato, con motivazione congrua e non illogica, soprattutto evidenziando che il ricorrente stesso, in sede di interrogatorio, ha dimostrato di essere pienamente a conoscenza dell'orario in cui era obbligato a rientrare e di essersi, nonostante ciò, trattenuto al lavoro, compiendo una scelta consapevole e volontaria e non ritardando il rientro per un mero errore, come sostenuto nella tesi difensiva; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità anche con riferimento al diniego di concessione delle attenuanti generiche, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, che ha motivato l'omessa concessione del beneficio per la «allarmante» personalità criminale dimostrata dal ricorrente sia commettendo i molti e gravi reati precedentemente giudicati, sia tenendo la condotta contestata, non rispettosa delle regole imposte con la misura della sorveglianza speciale, mentre l'esclusione della ,recidiva non è stata valutata perché non risulta essere stata oggetto di una specifica richiesta in sede di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 21 settembre 2023 con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commesso il 15 settembre 2022; rilevato che il ricorrente deduce, con due motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di rispondere alle doglianze proposte, relative all'assenza di dolo nel non rientrare in casa entro l'orario prescritto e alla omessa concessione delle attenuanti generiche, e per avere ribadito il diniego di queste ultime e l'applicazione della recidiva con formule di stile, e solo sulla base dei precedenti penali del ricorrente; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità, in quanto si limita a ripetere il contenuto del motivo di appello relativo all'assenza di dolo senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha esaminato detto motivo e lo ha ritenuto infondato, con motivazione congrua e non illogica, soprattutto evidenziando che il ricorrente stesso, in sede di interrogatorio, ha dimostrato di essere pienamente a conoscenza dell'orario in cui era obbligato a rientrare e di essersi, nonostante ciò, trattenuto al lavoro, compiendo una scelta consapevole e volontaria e non ritardando il rientro per un mero errore, come sostenuto nella tesi difensiva; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità anche con riferimento al diniego di concessione delle attenuanti generiche, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, che ha motivato l'omessa concessione del beneficio per la «allarmante» personalità criminale dimostrata dal ricorrente sia commettendo i molti e gravi reati precedentemente giudicati, sia tenendo la condotta contestata, non rispettosa delle regole imposte con la misura della sorveglianza speciale, mentre l'esclusione della ,recidiva non è stata valutata perché non risulta essere stata oggetto di una specifica richiesta in sede di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2
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