CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 marzo 2023
Cassazione n. 31483/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per difetto della condizione di procedibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Macerata respingeva l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il sequestro il decreto di sequestro preventivo che aveva vincolato diversi beni riconoscendo il fumus del reato di appropriazione indebita; il reato veniva ritenuto procedibile d'ufficio ai sensi dell'articolo 649-bis cod. pen. -nella formulazione in allora vigente - in quanto veniva ritenuto sussistente il danno di rilevante quantità gravità. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1.con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità (art. 649-bis cod. pen.): il reato non avrebbe potuto essere perseguito d'ufficio in quanto il danno correlato alle condotte contestate non sarebbe "di grave entità", dunque non sarebbe stato applicabile l'art. 649-bis cod. pen.. 2.2.Con altri tre motivi si contestava (a) omessa motivazione in ordine al fumus commissi delicti, (b) la violazione del principio di proporzionalità del sequestro, (c) la violazione dell'art. 2639 cod. civ. e dell'art. 110 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio in quanto in seguito all'entrata in vigore del d.lgs n. 150 del 2022, l'art. 649-bis cod. pen. è stato modificato e la procedibilità d'ufficio non è più prevista nel caso di condotte che abbiano prodotto un danno di rilevante gravità. Non sussistono dunque le condizioni per procedere d'ufficio, anche tenuto conto del fatto che la querela non è stata presentata nel periodo intercorrente dal 1 gennaio al 31 marzo 2023, concesso dal legislatore per attivare la procedibilità su base volontaria nei casi in è stata eliminata la possibilità di procedere d'ufficio. Si ribadisce peraltro che il difetto di una condizione di procedibilità è rilevabile anche nella fase del riesame (Sez. 2, n. 22407 del 14/05/2013, Pittalis, Rv. 255938 - 01 P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro preventivo e dispone la restituzione dei beni all'avente diritto. Manda alla cancelleria perché provveda ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il giorno 24 maggio 202:3