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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 37242/2021

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guente Rep.

ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 29823 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56T07 G273N) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36E06 C3420) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Curatore pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P12 G273Y) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Pa- lermo n. 1859/2019, pubblicata in data 20 settembre 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 15 luglio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza del Tribu- nale di Palermo che aveva accolto l'opposizione a precetto di rilascio avanzata nei suoi confronti dalla Curatela del Fallimen- to della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..

Ric. n. 29823/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 6 Ricorre il Lauro, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la Curatela del Fallimento della Mas- saro [OSCURATO:SOCIETA]..

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.

Ragioni della decisione

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposi- zione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzia- le che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sen- tenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01).

La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostan- ziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il signifi- cato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impu- gnato (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv.

Ric. n. 29823/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 6 575401 - 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004).

Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza im- pugnata.

Il ricorso in esame non presenta tale contenuto minimo.

Non vengono adeguatamente chiariti, nella parte del ricorso dedicata all'esposizione del fatto - che, nello sviluppo dell'atto di impugnazione, precede l'illustrazione dei motivi - il preciso contenuto del precetto di rilascio opposto, quello del titolo esecutivo fatto valere e, soprattutto, le precise ragioni di fatto e di diritto poste a base dell'opposizione della curatela, le dife- se dell'intimante, le argomentazioni a fondamento della sen- tenza di primo grado che ha accolto detta opposizione e gli specifici motivi posti a base del gravame proposto dall'intimante.

Le lacune indicate non sono superate neanche tenendo conto dell'esposizione contenuta nella parte del ricor- so dedicata all'illustrazione dei singoli motivi.

Alla Corte non è quindi fornita una chiara e completa cogni- zione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, il che impedisce di valutare nel merito l'impugnazione. 1.2 n ricorso non rispetta, inoltre, neanche il requisito di am- missibilità prescritto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

Ric. n. 29823/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 6 L'appello del Lauro è stato dichiarato inammissibile in quanto non ritenuto sufficientemente chiaro e specifico dai giudici di secondo grado, in violazione dell'art. 342 c.p.c..

Il ricorrente sostiene che il suo gravame era invece sufficien- temente specifico e avanza un motivo di ricorso rubricato co- me «violazione dell'art. 132, 112 e 156 c.p.c., e conseguente nullità della sentenza», poi deducendo, nell'esposizione di tale motivo, «omesso esame ed omessa motivazione oltre l'omessa pronuncia (Cass. 360 n. 4) per la violazione tra il chiesto e il pronunciato (che consente l'esame diretto degli at- ti); comunque ricorre la violazione dei principi regolatori del giusto processo ex art. 360 bis c.p.c.».

Le indicate censure risultano in realtà semplicemente ed apo- ditticamente enunciate, ma non sono articolate e illustrate in modo sufficientemente chiaro e preciso le ragioni a fondamen- to delle stesse.

La sentenza impugnata è, comunque, sostenuta da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente se- de, mentre nel ricorso non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, lo specifico contenuto dell'atto di cui si assu- me l'omessa o erronea valutazione e, segnatamente, il conte- nuto dell'atto di appello, ritenuto non adeguatamente specifi- co, chiaro e comprensibile dalla corte di appello.

Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurispru- denza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassazio- ne, il quale intenda dolersi dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. - di pro- durlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o Ric. n. 29823/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 6 riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 - 01; Sez.

U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 - 01; Sez.

U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619544 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 124 del 04/01/2013, Rv. 624588 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 12/12/2014, Rv. 633667 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 - 01; Sez. 5, Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017, Rv. 644546 - 01, in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017, Rv. 646829 - 1; Sez.

L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019, Rv. 654796 - 2; in senso analogo, Cass. Sez.

U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01). 1.3 È appena il caso di osservare, infine, che il secondo moti- vo di ricorso, rubricato «violazione dell'art. 91 c.p.c. in ragio- ne della dovuta soccombenza dell'intimata», consta della sola riportata rubrica, non seguita da alcuna esposizione.

Sembra potersi ipotizzare che il ricorrente abbia semplicemente inteso invocare l'eventuale favore delle spese di lite, in caso di acco- glimento delle proprie ragioni.

Non si tratterebbe quindi, in tal caso, neanche di una vera e propria censura avverso la sen- tenza impugnata.

Comunque sia, ogni questione sul punto è assorbita in conse- guenza della rilevata inammissibilità del ricorso.

Ric. n. 29823/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 6

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della curatela controricorrente, li- quidandole in complessivi C 6.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di Cassazione, in data 15 luglio 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 29823 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56T07 G273N) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36E06 C3420) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Curatore pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P12 G273Y) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Pa- lermo n. 1859/2019, pubblicata in data 20 settembre 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 15 luglio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza del Tribu- nale di Palermo che aveva accolto l'opposizione a precetto di rilascio avanzata nei suoi confronti dalla Curatela del Fallimen- to della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Ric. n. 29823/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 6 Ricorre il Lauro, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la Curatela del Fallimento della Mas- saro [OSCURATO:SOCIETA].. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposi- zione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzia- le che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostan- ziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il signifi- cato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impu- gnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 - 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. Ric. n. 29823/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 6 575401 - 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza im- pugnata. Il ricorso in esame non presenta tale contenuto minimo. Non vengono adeguatamente chiariti, nella parte del ricorso dedicata all'esposizione del fatto - che, nello sviluppo dell'atto di impugnazione, precede l'illustrazione dei motivi - il preciso contenuto del precetto di rilascio opposto, quello del titolo esecutivo fatto valere e, soprattutto, le precise ragioni di fatto e di diritto poste a base dell'opposizione della curatela, le dife- se dell'intimante, le argomentazioni a fondamento della sen- tenza di primo grado che ha accolto detta opposizione e gli specifici motivi posti a base del gravame proposto dall'intimante. Le lacune indicate non sono superate neanche tenendo conto dell'esposizione contenuta nella parte del ricor- so dedicata all'illustrazione dei singoli motivi. Alla Corte non è quindi fornita una chiara e completa cogni- zione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, il che impedisce di valutare nel merito l'impugnazione. 1.2 n ricorso non rispetta, inoltre, neanche il requisito di am- missibilità prescritto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Ric. n. 29823/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 6 L'appello del Lauro è stato dichiarato inammissibile in quanto non ritenuto sufficientemente chiaro e specifico dai giudici di secondo grado, in violazione dell'art. 342 c.p.c.. Il ricorrente sostiene che il suo gravame era invece sufficien- temente specifico e avanza un motivo di ricorso rubricato co- me «violazione dell'art. 132, 112 e 156 c.p.c., e conseguente nullità della sentenza», poi deducendo, nell'esposizione di tale motivo, «omesso esame ed omessa motivazione oltre l'omessa pronuncia (Cass. 360 n. 4) per la violazione tra il chiesto e il pronunciato (che consente l'esame diretto degli at- ti); comunque ricorre la violazione dei principi regolatori del giusto processo ex art. 360 bis c.p.c.». Le indicate censure risultano in realtà semplicemente ed apo- ditticamente enunciate, ma non sono articolate e illustrate in modo sufficientemente chiaro e preciso le ragioni a fondamen- to delle stesse. La sentenza impugnata è, comunque, sostenuta da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente se- de, mentre nel ricorso non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, lo specifico contenuto dell'atto di cui si assu- me l'omessa o erronea valutazione e, segnatamente, il conte- nuto dell'atto di appello, ritenuto non adeguatamente specifi- co, chiaro e comprensibile dalla corte di appello. Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurispru- denza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassazio- ne, il quale intenda dolersi dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. - di pro- durlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o Ric. n. 29823/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 6 riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 - 01; Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 - 01; Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619544 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 124 del 04/01/2013, Rv. 624588 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 12/12/2014, Rv. 633667 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 - 01; Sez. 5, Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017, Rv. 644546 - 01, in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017, Rv. 646829 - 1; Sez. L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019, Rv. 654796 - 2; in senso analogo, Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01). 1.3 È appena il caso di osservare, infine, che il secondo moti- vo di ricorso, rubricato «violazione dell'art. 91 c.p.c. in ragio- ne della dovuta soccombenza dell'intimata», consta della sola riportata rubrica, non seguita da alcuna esposizione. Sembra potersi ipotizzare che il ricorrente abbia semplicemente inteso invocare l'eventuale favore delle spese di lite, in caso di acco- glimento delle proprie ragioni. Non si tratterebbe quindi, in tal caso, neanche di una vera e propria censura avverso la sen- tenza impugnata. Comunque sia, ogni questione sul punto è assorbita in conse- guenza della rilevata inammissibilità del ricorso. Ric. n. 29823/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 6 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della curatela controricorrente, li- quidandole in complessivi C 6.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di Cassazione, in data 15 luglio 2021.
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