CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024
Cassazione n. 03567/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che OWNE Michel alias SYLL Maramat ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino, che - dopo aver rigettato la proposta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. - ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Torino, in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando la mancata esclusione della contestata recidiva; ritenuto che le doglianze difensive siano per un verso meramente reiterative di quanto già esaminato e motivatamente disatteso dalla Corte territoriale, e - per altro verso - manifestamente infondate, avuto riguardo al fatto che la Corte d'Appello non si è certo limitata a richiamare i plurimi precedenti specifici (peraltro di notevole rilievo, che avevano costretto il ricorrente a lunghi periodi di carcerazione), ma ha anche valorizzato il fatto che l'ulteriore delitto, oggetto dell'odierno processo, era stato commesso con una diversa identità, e che in tale veste egli si era presentato agli operanti, esibendo un documento contraffatto; ritenuto che tale percorso argomentativo sia ampiamente idoneo a sostenere una valutazione di maggiore pericolosità e più spiccata consapevolezza, con conseguente rigetto della richiesta di esclusione della recidiva; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2024 Il consiglie stensore [OSCURATO:PERSONA]