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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39092/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che il primo motivo che censura la destinazione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta risulta riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame adeguatamente confutata dalla Corte di appello che he ritenuto determinante, a tal fine, le modalità di occultamento, confezionamento, il dato quantitativo e qualitativo ed il possesso di euro 2.850 in contante (inconferente sul punto l'intervenuta restituzione della somma sequestrata alla luce della contestata ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, evenienza che non pregiudica la possibilità di utilizzare il dato ad altri fini); che tali dati non risultano smentiti dalle dedotte giustificazioni in ordine alle ragioni della detenzione connesse a presunti motivi di salute e, quanto al bilancino, per ragioni dietetiche, elementi che non sono idonei a confutare la detenzione della non esigua quantità di sostanza stupefacente; rilevato che il motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risulta generico in quanto privo di effettiva critica rispetto alle argomentazioni della Corte di appello in ordine alla ritenuta non lieve offensività della condotta resa palese dalla quantificazione della pena individuata in misura nettamente superiore al minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eura tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che il primo motivo che censura la destinazione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta risulta riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame adeguatamente confutata dalla Corte di appello che he ritenuto determinante, a tal fine, le modalità di occultamento, confezionamento, il dato quantitativo e qualitativo ed il possesso di euro 2.850 in contante (inconferente sul punto l'intervenuta restituzione della somma sequestrata alla luce della contestata ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, evenienza che non pregiudica la possibilità di utilizzare il dato ad altri fini); che tali dati non risultano smentiti dalle dedotte giustificazioni in ordine alle ragioni della detenzione connesse a presunti motivi di salute e, quanto al bilancino, per ragioni dietetiche, elementi che non sono idonei a confutare la detenzione della non esigua quantità di sostanza stupefacente; rilevato che il motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risulta generico in quanto privo di effettiva critica rispetto alle argomentazioni della Corte di appello in ordine alla ritenuta non lieve offensività della condotta resa palese dalla quantificazione della pena individuata in misura nettamente superiore al minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eura tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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