CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 51235/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 07/07/2023; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Firenze con ordinanza del 7 luglio 2023 (motivazione contestuale) ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 5 giugno del 2023 dal Gip del Tribunale di Prato che, adito ex art. 299 cod. proc. pen., aveva respinto la richiesta dell'indagato di revoca o, in subordine, di sostituzione delle misure cautelari dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora (applicate cumulativamente in sostituzione degli arresti domiciliari). 2. Avverso l'ordinanza dell'appello cautelare ricorre, tramite il proprio difensore, l'indagato deducendo, quale unico motivo, l'illegittimità della applicazione cumulativa delle due misure in atto in sostituzione di quella degli arresti domiciliari; ciò, infatti, violerebbe il principio affermato da Sez. U, n. 29907 del 2006, che - come dimostrato da una significativa e recente pronuncia della Sezione 2 di questa Corte - non può ritenersi superato dalle modifiche normative intervenute in materia di misure cautelari nel 2015. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il Tribunale del riesame ha rigettato l'appello con il quale l'indagato si è doluto del fatto che la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata con l'ordinanza genetica, era stata sostituita ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e con l'obbligo di dimora (applicate cumulativamente) e, quindi, con due misure. 2.1. A tale riguardo il ricorrente invoca un precedente di questa Corte (Sez. 2, n. 30900 del 08/09/2020, Vallese, Rv. 280003 - 01), secondo cui «In sede di sostituzione della misura cautelare personale con altra meno afflittiva, ai sensi dell'art. 299, comma 2, cod. proc. pen., il giudice non può disporre l'applicazione congiunta di più misure, ostandovi la previsione letterale della norma stessa. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 47 del 2015, l'applicazione cumulativa di misure cautelari personali è prevista soltanto in caso di prima applicazione in luogo della custodia cautelare ovvero in caso di aggravamento delle esigenze, ipotesi da interpretarsi tassativamente)». 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide l'opposto - e prevalente - orientamento (v., da ultimo, Sez. 5, n. 12777 del 27/03/2020, Piacentini, Rv. 279099 - 01; Sez. 6, n. 45063 del 13/10/2022, Mancini, non massimata) secondo il quale, invece, è legittima la sostituzione della misura custodiale - carceraria o degli arresti domiciliari - con più misure coercitive non custodiali. 3.1. Il principio affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 29907 del 30/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234138 - 01), al quale si richiama la sentenza "Vallese" prima citata, si fonda sul presupposto che «L'applicazione cumulativa di misure cautelari personali può essere disposta soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge agli artt. 276, comma primo, e 307, comma primo bis, cod. proc. pen.», essendosi anche precisato che, al di fuori dei casi in cui siano espressamente consentite da singole norme processuali, non sono ammissibili né l'imposizione "aggiuntiva" di ulteriori prescrizioni non previste dalle singole disposizioni regolanti le singole misure, né l'applicazione "congiunta" di due distinte misure, omogenee o eterogenee, che pure siano tra loro astrattamente compatibili. 3.2. La successiva evoluzione giurisprudenziale sul punto è stata ben ricostruita da Sez. 5, n. 12777 del 27/03/2020, Piacentini, cit. In particolare, Sez. 5, n. 6790 del 23/11/2016 - dep.2017, Musumeci, Rv. 269161, partendo dalle innovazioni introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, ha osservato come l'attuale primo periodo del comma 3 dell'art. 275 stabilisca che la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, "anche se applicate cumulativamente", risultino inadeguate; inoltre, l'art. 299, comma 4, cod. proc. pen., nell'attuale formulazione, prevede che, fermo quanto previsto dall'art.276 cod. proc. pen., quando le esigenze cautelari risultino aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva. Successivamente, detto orientamento è stato confermato da Sez. 6, n. 10278 del 19/02/2019, Serio, Rv. 275203, ove si è evidenziato come le modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015 siano espressione di un più generale potere decisionale, riconosciuto al giudice, di disporre l'applicazione cumulativa di più misure coerative o interdittive, non condizionato dalla richiesta del pubblico ministero di applicazione della custodia in carcere, risultando, al contrario, del tutto irragionevole pensare che il legislatore abbia voluto riconoscere al pubblico ministero la facoltà di domandare l'applicazione cumulativa di più misure coercitive o interdittive nella fase dinamica della cautela, allorquando le esigenze risultino aggravate, negandogli, poi, la medesima facoltà di richiesta nella fase genetica della vicenda cautelare. Si è anche precisato che «Nella medesima ottica di una esegesi sistematica, non va neppure dimenticato che il legislatore della novella del 2015 ha pure modificato l'art. 308, comma 2, cod. proc. pen., aumentando il termine di durata massima delle misure interdittive, scelta che è stata letta nel senso di superare, attraverso una diversa modulazione della loro efficacia nel tempo, il limite ad una piena utilizzazione in combinazione all'applicazione di misure coercitive. Né va trascurato come la soluzione che qui si intende privilegiare sia accreditata anche dalla ricerca della voluntas legis, desumibile dai lavori preparatori, tenuto conto che la legge n. 47 del 2015 venne votata dal Parlamento partendo dalla proposta di legge n. 631, presentata alla Camera dei Deputati il 3 aprile 2013 (a firma Ferranti e altri), nella cui nota illustrativa si legge che l'intento generale di quell'intervento riformatore era quello di limitare l'applicazione della custodia cautelare in carcere, anche per attenuare il pericoloso fenomeno del sovraffollamento negli istituti di detenzione, e che tale finalità sarebbe stato perseguito anche con la modifica della disciplina codicistica con il riconoscimento, senza riserve, della possibilità di applicazione cumulativa di misure coercitive o interdittive. E', dunque, fondato concludere - in linea con quanto asserito dalla più accreditata dottrina processualpenalistica - che l'intento del legislatore del 2015 sia stato quello di ribadire "la regola decisoria, derivante dalla combinazione tra la logica della gradualità e quella della adeguatezza, che individua nel ricorso alla carcerazione dell'imputato una vera e propria extrema ratio, tale, cioè, da utilizzarsi soltanto quando, in concreto, le esigenze cautelari del singolo caso non possano venire soddisfatte da nessuna diversa, o meno vessatoria, forma di limitazione della libertà, anche risultante dall'applicazione congiunta di 4-2( misure coercitive e interdittive (...) possibilità, quest'ultima, oggi espressamente prevista in via generale». 3.3. Da ultimo, Sez. 6, n. 45063 del 13/10/2022, Mancini, ha ritenuto che «è legittima l'applicazione da parte del Tribunale del riesame, adito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., di misura cautelare coercitiva in aggiunta alla misura interdittiva già in atto. «Invero, l'art. 275 comma 3 c.p.p. - come modificato dalla legge n. 47 del 2015 - stabilisce che la custodia cautelare in carcere può essere "disposta soltanto quando le altre misure cautelari, coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente risultano inadeguate". Quindi, a fronte della richiesta del P.M., avente ad oggetto l'applicazione della custodia in carcere, il giudice di prime cure può applicare - al posto di questa - in via cumulativa una misura interdittiva ed una coercitiva (Sez. II, n. 30900 dell'8 settembre 2020, Rv. 280003). Nella specie, il PM c n l'impugnazione cautelare o si è doluto proprio della esclusiva applicazione della misura interdittiva e il Tribunale del riesame ha proceduto ad attuare ciò che il Gip avrebbe potuto già fare con l'ordinanza genetica». 3.4. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire tale orientamento, che ormai risulta consolidato e al quale si è conformata l'ordinanza impugnata, atteso, tra l'altro, che la contraria tesi ermeneutica produce l'effetto, irragionevole e contra reum, per cui se il giudice, richiesto ex art. 299 cod. proc. pen., ritenga che le esigenze cautelari sino ad allora soddisfatte con una misura custodiale potrebbero ricevere adeguata tutela con l'applicazione - cumulativa - di più misure, coercitive (ma non custodiali) o interdittive, non potrebbe applicarle, essendo così costretto a mantenere la misura maggiormente limitativa della libertà personale. h Per le suesposte considerazioni si impone il rigetto del ricorso/. .1-1. '4' C-2, • P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process