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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 23625/2022

Testo disponibile della fonte

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 3871/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto: ADER – assistenza e rappresentanza da avvocato del libero foro Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno n. 5165/05/19 depositata in data 11/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente ricorreva avverso un avv iso di intimazione notificatole in relazione a varie cartelle di pagamento per tributi riferiti all’ anno 2007; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tale pronuncia di appello principale il concessionario per la riscossione; - con la sentenza impugnata la CT R dichiarava inammissibile l’impugnazione in quanto proposta dal riscossore avvalendosi di un avvocato del libero foro; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate – Riscossione con atto affidato a un motivo; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; Considerato che: - vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità formulate in controricorso; - invero, il motivo proposto non si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte; esso, inoltre, ben precisa le ragioni che pone alla base della richiesta di cassazione della sentenza gravata; la questione in diritto posta nel motivo, poi, è del tutto autosufficiente – oltre che specifica - risultando percepibile adeguatamente sia dall’articolazione del motivo sia dalla sentenza della CTR; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - venend o allora all’esame del mezzo di impugnazione dedotto, osserva la Corte che l’unico motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 11 c. 2, 12 c. 1 e 15 c. 2 sexies del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e 1 c. 8 del d.

L. n. 193 del 2016 convertito in L. n. 225 del 2016 nonché dell’art. 4 novies del d.

L. n. 34 del 2019 convertito in L. n. 58 del 2019, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile l’appello del concessionario per la riscossione in quanto proposto da avvocato del libero foro; - il motivo è fondato ; - questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica (si veda la pronuncia resa da Cass., Sez.U, n. 30008 del 19/11/2019) , ha chiarito che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità; - ne l decidere in difformità a tali principi, la CTR salernitana ha quindi commesso errore di diritto; - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata; p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, che statuirà anche q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 3871/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto: ADER – assistenza e rappresentanza da avvocato del libero foro Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno n. 5165/05/19 depositata in data 11/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente ricorreva avverso un avv iso di intimazione notificatole in relazione a varie cartelle di pagamento per tributi riferiti all’ anno 2007; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tale pronuncia di appello principale il concessionario per la riscossione; - con la sentenza impugnata la CT R dichiarava inammissibile l’impugnazione in quanto proposta dal riscossore avvalendosi di un avvocato del libero foro; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate – Riscossione con atto affidato a un motivo; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; Considerato che: - vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità formulate in controricorso; - invero, il motivo proposto non si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte; esso, inoltre, ben precisa le ragioni che pone alla base della richiesta di cassazione della sentenza gravata; la questione in diritto posta nel motivo, poi, è del tutto autosufficiente – oltre che specifica - risultando percepibile adeguatamente sia dall’articolazione del motivo sia dalla sentenza della CTR; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - venend o allora all’esame del mezzo di impugnazione dedotto, osserva la Corte che l’unico motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 11 c. 2, 12 c. 1 e 15 c. 2 sexies del d. Lgs. n. 546 del 1992 e 1 c. 8 del d. L. n. 193 del 2016 convertito in L. n. 225 del 2016 nonché dell’art. 4 novies del d. L. n. 34 del 2019 convertito in L. n. 58 del 2019, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile l’appello del concessionario per la riscossione in quanto proposto da avvocato del libero foro; - il motivo è fondato ; - questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica (si veda la pronuncia resa da Cass., Sez.U, n. 30008 del 19/11/2019) , ha chiarito che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità; - ne l decidere in difformità a tali principi, la CTR salernitana ha quindi commesso errore di diritto; - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata; p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, che statuirà anche q
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