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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 1980

Cassazione n. 47036/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/02/1980 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/08/1973 [OSCURATO:PERSONA] (CL. 57) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/03/1957 avverso la sentenza del 08/03/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto del presente procedimento è la sentenza della Corte di assise di appello di Bari dell'8 marzo 2019 che ha parzialmente riformato quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari appellata da venti imputati oltre che dal Pubblico Ministero.

Le principali condotte oggetto di ricostruzione sono quelle di cui al capo A (associazione finalizzata allo smercio di sostanze stupefacenti, con ruoli di promotori o organizzatori contestati e riconosciuti a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e quella di cui al capo 17 bis (sequestro di persona a scopo di estorsione commesso il 10 gennaio del 2013 in danno di [OSCURATO:PERSONA] e contestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del '57 e [OSCURATO:PERSONA] del '93).

Sono poi contestati innumerevoli episodi di commercio di sostanze stupefacenti e reati relativi alle armi nonché violazioni delle misure di prevenzione.

È stata esclusa, sin dal primo grado, l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991.

L'associazione per delinquere, invece, è stata qualificata come avente la disponibilità di armi.

Si trattava di associazione che operava nei territori posti a nord di Bari.

In estrema sintesi, va ricordato che il G.U.P. ricostruisce l'esistenza della associazione sulla base di contributi dichiarativi provenienti da alcuni collaboratori di giustizia (tra cui due degli imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo vittima del sequestro a scopo di estorsione di cui al capo 17 bis) e sulla base dei contenuti di intercettazioni telefoniche e ambientali nonché sui risultati delle operazioni di polizia giudiziaria con sequestro delle sostanze droganti.

Le posizioni dei tre odierni ricorrenti sono le seguenti.

2. [OSCURATO:PERSONA].

Condannato in primo grado per la partecipazione all'associazione per delinquere, per il sequestro di persona a scopo di estorsione e per altri reati relativi alle armi e stupefacenti.

La Corte territoriale, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. ritenuta equivalente alle aggravanti contestate per il capo 17 bis (sequestro di persona a scopo di estorsione), ha determinato la pena in anni venti di reclusione.

La Corte di Assise di Appello ha applicato la circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui all'art. 311 cod. pen. per la breve durata della privazione della libertà personale subita dal Loiacono, la non elevata entità del profitto che ci si proponeva di conseguire e il contesto complessivo in cui è maturata l'azione delittuosa, finalizzata essenzialmente alla punizione di un sodale.

Il bilanciamento dell'attenuante con la recidiva reiterata e l'aggravante del numero dei concorrenti è stato risolto nel senso dell'equivalenza, in ragione di quanto previsto dall'art. 69, comma 4,cod. pen.

La pena base è stata quantificata nel minimo edittale di anni 25 di reclusione, con aumento per la continuazione con gli altri dieci reati di anni sette di reclusione, applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. e riduzione finale della pena ad anni venti di reclusione per il rito.

Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, d=bw in un primo motivo, violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.

Nella decisione di primo grado, la circostanza aggravante del numero dei concorrenti (art. 112 cod. pen.) contestata per il delitto di cui al capo 17 bis non era stata conteggiata nel calcolo della pena: di conseguenza, la Corte territoriale non la poteva prendere in considerazione per il giudizio di bilanciamento delle circostanze, in mancanza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero.

In un secondo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla entità dell'incremento della pena a titolo di continuazione.

La sentenza impugnata si limitava ad un generico rinvio ai contenuti della decisione di primo grado.

3. [OSCURATO:PERSONA].

Condannato per la partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo A e per il sequestro di persona a scopo di estorsione di cui al capo 17 bis, oltre a numerosi altri reati; in appello, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.311 cod. pen. ritenuta equivalente alle aggravanti contestate per il sequestro di persona, la pena è stata fissata in anni 20 di reclusione.

La decisione è analoga a quella adottata per [OSCURATO:PERSONA]; anche in questo caso, il giudizio di equivalenza tra le aggravanti contestate per il delitto di cui all'art. 630 cod. pen. e l'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. è giustificat a in base al disposto dell'art. 69, comma 4, cod. pen.

La pena base è stata fissata nel minimo edittale di anni 25 di reclusione, aumentata ad anni 33 per la continuazione con gli altri reati, ridotta ad anni 30 di reclusione per il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. e ad anni venti di reclusione per il rito abbreviato.

Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.

Il riconoscimento della lieve entità del fatto ai sensi dell'art. 311 cod. pen. si atteggia a 'diminuente speciale', in quanto la condotta è strutturalmente diversa, e non a semplice circostanza attenuante, cosicché la circostanza deve essere sottratta al giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen. Né la comparazione poteva essere operata con la recidiva, che è circostanza che riguarda la personalità del soggetto e che è inevitabilmente recessiva.

Il ricorrente censura, inoltre, la mancanza di motivazione sull'entità dell'aumento per continuazione.

4. [OSCURATO:PERSONA] classe 1957.

Condannato sia per il delitto associativo che per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, in appello, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. con riferimento al delitto di sequestro di persona, circostanza ritenuta equivalente alle aggravanti contestate, la pena è stata quantificata in anni venti di reclusione.

Il giudizio di equivalenza veniva giustificato dal dettato dell'art. 69, comma 4, cod. pen., essendo stata contestata la recidiva reiterata; la pena base veniva determinata nel minimo edittale di anni 25 di reclusione, con aumento per la continuazione con il delitto associativo pari ad anni cinque e riduzione della pena per il rito abbreviato.

Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] classe 1957, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena.

Era stato violato il divieto di reformatio in peius, atteso che l'aumento per la continuazione con il reato si cui al capo A era stato quantificato in anni cinque di reclusione, mentre era pari ad anni due di reclusione nella sentenza di primo grado.

Il giudizio di comparazione era erroneo: la circostanza aggravante del numero dei concorrenti non era stata 'concretamente' applicata e l'aumento per la recidiva doveva ritenersi riferito, per la sua entità, alla recidiva semplice.

5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] (oltre che di altri imputati) ha depositato memoria con cui ribadisce che l'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. non era stata applicata dal Giudice di primo grado e che, pertanto, il giudice di appello aveva operato il bilanciamento dell'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. con detta aggravante in violazione del divieto di reformatio in peius.Il difensore si richiama alle considerazioni già esposte nei ricorsi.

5. All'udienza del 17 luglio 2020, questa Corte disponeva la separazione delle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] classe 1957, sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 311 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 142 del 2021, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma icod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di lieve entità sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. 6.

Fissata l'odierna udienza, l'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], con la requisitoria scritta, chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza della Corte Costituzionale cui si è fatto riferimento nella parte espositiva impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Bari: in effetti, la pena finale inflitta ai tre ricorrenti consegue al bilanciamento nel senso dell'equivalenza tra la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., ritenuta dai giudici di merito, e l'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen.; bilanciamento che, prima della predetta sentenza, non poteva essere risolto nel senso della prevalenza dell'attenuante in forza del divieto posto dall'art. 69, comma 4, cod. pen.

Il giudice del rinvio dovrà, quindi, effettuare nuovamente il giudizio di bilanciamento tra le circostanze alla luce del venir meno del divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva.

In quella sede dovrà essere rivalutata anche la misura dell'aumento per continuazione calcolato per i reati satellite, oggetto dei motivi di ricorso: in effetti - specie nel caso in cui l'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. venga ritenuta prevalente sulla recidiva - tale aumento dovrà essere parametrato alla pena base determinata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti in relazione al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/02/1980 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/08/1973 [OSCURATO:PERSONA] (CL. 57) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/03/1957 avverso la sentenza del 08/03/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto del presente procedimento è la sentenza della Corte di assise di appello di Bari dell'8 marzo 2019 che ha parzialmente riformato quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari appellata da venti imputati oltre che dal Pubblico Ministero. Le principali condotte oggetto di ricostruzione sono quelle di cui al capo A (associazione finalizzata allo smercio di sostanze stupefacenti, con ruoli di promotori o organizzatori contestati e riconosciuti a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e quella di cui al capo 17 bis (sequestro di persona a scopo di estorsione commesso il 10 gennaio del 2013 in danno di [OSCURATO:PERSONA] e contestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del '57 e [OSCURATO:PERSONA] del '93). Sono poi contestati innumerevoli episodi di commercio di sostanze stupefacenti e reati relativi alle armi nonché violazioni delle misure di prevenzione. È stata esclusa, sin dal primo grado, l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. L'associazione per delinquere, invece, è stata qualificata come avente la disponibilità di armi. Si trattava di associazione che operava nei territori posti a nord di Bari. In estrema sintesi, va ricordato che il G.U.P. ricostruisce l'esistenza della associazione sulla base di contributi dichiarativi provenienti da alcuni collaboratori di giustizia (tra cui due degli imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo vittima del sequestro a scopo di estorsione di cui al capo 17 bis) e sulla base dei contenuti di intercettazioni telefoniche e ambientali nonché sui risultati delle operazioni di polizia giudiziaria con sequestro delle sostanze droganti. Le posizioni dei tre odierni ricorrenti sono le seguenti. 2. [OSCURATO:PERSONA]. Condannato in primo grado per la partecipazione all'associazione per delinquere, per il sequestro di persona a scopo di estorsione e per altri reati relativi alle armi e stupefacenti. La Corte territoriale, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. ritenuta equivalente alle aggravanti contestate per il capo 17 bis (sequestro di persona a scopo di estorsione), ha determinato la pena in anni venti di reclusione. La Corte di Assise di Appello ha applicato la circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui all'art. 311 cod. pen. per la breve durata della privazione della libertà personale subita dal Loiacono, la non elevata entità del profitto che ci si proponeva di conseguire e il contesto complessivo in cui è maturata l'azione delittuosa, finalizzata essenzialmente alla punizione di un sodale. Il bilanciamento dell'attenuante con la recidiva reiterata e l'aggravante del numero dei concorrenti è stato risolto nel senso dell'equivalenza, in ragione di quanto previsto dall'art. 69, comma 4,cod. pen. La pena base è stata quantificata nel minimo edittale di anni 25 di reclusione, con aumento per la continuazione con gli altri dieci reati di anni sette di reclusione, applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. e riduzione finale della pena ad anni venti di reclusione per il rito. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, d=bw in un primo motivo, violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. Nella decisione di primo grado, la circostanza aggravante del numero dei concorrenti (art. 112 cod. pen.) contestata per il delitto di cui al capo 17 bis non era stata conteggiata nel calcolo della pena: di conseguenza, la Corte territoriale non la poteva prendere in considerazione per il giudizio di bilanciamento delle circostanze, in mancanza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero. In un secondo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla entità dell'incremento della pena a titolo di continuazione. La sentenza impugnata si limitava ad un generico rinvio ai contenuti della decisione di primo grado. 3. [OSCURATO:PERSONA]. Condannato per la partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo A e per il sequestro di persona a scopo di estorsione di cui al capo 17 bis, oltre a numerosi altri reati; in appello, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.311 cod. pen. ritenuta equivalente alle aggravanti contestate per il sequestro di persona, la pena è stata fissata in anni 20 di reclusione. La decisione è analoga a quella adottata per [OSCURATO:PERSONA]; anche in questo caso, il giudizio di equivalenza tra le aggravanti contestate per il delitto di cui all'art. 630 cod. pen. e l'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. è giustificat a in base al disposto dell'art. 69, comma 4, cod. pen. La pena base è stata fissata nel minimo edittale di anni 25 di reclusione, aumentata ad anni 33 per la continuazione con gli altri reati, ridotta ad anni 30 di reclusione per il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. e ad anni venti di reclusione per il rito abbreviato. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Il riconoscimento della lieve entità del fatto ai sensi dell'art. 311 cod. pen. si atteggia a 'diminuente speciale', in quanto la condotta è strutturalmente diversa, e non a semplice circostanza attenuante, cosicché la circostanza deve essere sottratta al giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen. Né la comparazione poteva essere operata con la recidiva, che è circostanza che riguarda la personalità del soggetto e che è inevitabilmente recessiva. Il ricorrente censura, inoltre, la mancanza di motivazione sull'entità dell'aumento per continuazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] classe 1957. Condannato sia per il delitto associativo che per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, in appello, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. con riferimento al delitto di sequestro di persona, circostanza ritenuta equivalente alle aggravanti contestate, la pena è stata quantificata in anni venti di reclusione. Il giudizio di equivalenza veniva giustificato dal dettato dell'art. 69, comma 4, cod. pen., essendo stata contestata la recidiva reiterata; la pena base veniva determinata nel minimo edittale di anni 25 di reclusione, con aumento per la continuazione con il delitto associativo pari ad anni cinque e riduzione della pena per il rito abbreviato. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] classe 1957, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Era stato violato il divieto di reformatio in peius, atteso che l'aumento per la continuazione con il reato si cui al capo A era stato quantificato in anni cinque di reclusione, mentre era pari ad anni due di reclusione nella sentenza di primo grado. Il giudizio di comparazione era erroneo: la circostanza aggravante del numero dei concorrenti non era stata 'concretamente' applicata e l'aumento per la recidiva doveva ritenersi riferito, per la sua entità, alla recidiva semplice. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] (oltre che di altri imputati) ha depositato memoria con cui ribadisce che l'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. non era stata applicata dal Giudice di primo grado e che, pertanto, il giudice di appello aveva operato il bilanciamento dell'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. con detta aggravante in violazione del divieto di reformatio in peius.Il difensore si richiama alle considerazioni già esposte nei ricorsi. 5. All'udienza del 17 luglio 2020, questa Corte disponeva la separazione delle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] classe 1957, sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 311 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 142 del 2021, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma icod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di lieve entità sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. 6. Fissata l'odierna udienza, l'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], con la requisitoria scritta, chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza della Corte Costituzionale cui si è fatto riferimento nella parte espositiva impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Bari: in effetti, la pena finale inflitta ai tre ricorrenti consegue al bilanciamento nel senso dell'equivalenza tra la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., ritenuta dai giudici di merito, e l'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen.; bilanciamento che, prima della predetta sentenza, non poteva essere risolto nel senso della prevalenza dell'attenuante in forza del divieto posto dall'art. 69, comma 4, cod. pen. Il giudice del rinvio dovrà, quindi, effettuare nuovamente il giudizio di bilanciamento tra le circostanze alla luce del venir meno del divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva. In quella sede dovrà essere rivalutata anche la misura dell'aumento per continuazione calcolato per i reati satellite, oggetto dei motivi di ricorso: in effetti - specie nel caso in cui l'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. venga ritenuta prevalente sulla recidiva - tale aumento dovrà essere parametrato alla pena base determinata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti in relazione al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezion
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