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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21883/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 28 settembre 1958; avverso la sentenza del 4 marzo 2021, della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 marzo 2021, la Corte d'appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 56, 48 e 476 cod. pen., perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], quale suo procuratore legale e difensore di fiducia, nell'ambito della procedura relativa alla demolizione di opera abusive di proprietà del primo, avrebbe presentato due istanze di archiviazione nelle quali veniva attestato falsamente il ripristino dello stato originario dei luoghi, traendo così in errore il Pubblico Ministero e compiendo atti idonei e diretti in modo non equivoco alla successiva emissione di un provvedimento di archiviazione della procedura.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, formulando quattro motivi di censura.

2.1. Il primo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, deduce che la corte territoriale, rinviando alla motivazione offerta in primo grado, avrebbe di fatto omesso di confrontarsi specificamente con i motivi di appello sollevati dalla difesa, quanto alla sussistenza, nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, del reato contestato al ricorrente.

2.2. Con il secondo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, si deduce, parallelamente, che la Corte d'appello non avrebbe comunque tenuto conto di tutta la documentazione versata in atti e, in particolare, del verbale di sopralluogo del 2 luglio 2014, determinante ai fini della valutazione della buona fede del ricorrente e, con essa, della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato.

2.3. Con il terzo, invece, si deduce, sotto il profilo del vizio di motivazione, la natura non giurisdizionale dell'atto di revoca dell'ordine di demolizione, attesa l'assenza di un'apposita procedura incidentale introdotta ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen., e l'impossibilità di configurare il reato contestato alla luce di semplici istanze di revoca, aventi natura pacificamente privatistica.

2.4. Il quarto, in ultimo, attiene al trattamento sanzionatorio e lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili per manifesta infondatezza.

In linea generale, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, la sentenza di primo grado e quella di appello si integrano vicendevolmente, formando un tutt'uno organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

In questi casi, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure.

Ed in questo contesto, minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, sono oggettivamente irrilevanti, purché tali elementi non siano 2 Pl' muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sé, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929).

Ciò considerato, in concreto, la corte territoriale, dopo aver dato atto dell'assoluta condivisibilità del percorso motivazionale seguito in primo grado ed aver ricostruito i fatti oggetto dell'imputazione, ha indicato, specificamente, le ragioni per le quali la tesi difensiva (riproposta in questa sede) non potesse trovare accoglimento, dando atto, esplicitamente, della eccentricità della documentazione versata (il verbale di sopralluogo del 2 luglio 2014, oggetto del secondo motivo di censura), afferente a procedimento differente rispetto a quello relativo ai fatti in contestazione.

E ciò anche con riferimento al profilo evocato dalla difesa e afferente all'asserita confusione ingenerata dalla pendenza di due diversi procedimenti penali aventi per oggetto diversi abusi edilizi.

Profilo rispetto al quale la Corte territoriale evidenzia non solo l'esplicita indicazione del procedimento al quale si riferiva l'ingiunzione a demolire notificata al Paolella (procedimento di esecuzione n. 193/99) e della sentenza di condanna (del 1996) ma anche la chiara diversità delle opere oggetto dell'ordine di demolizione (una tettoia in ferro di mq 300 sorretta da dieci pilastri in ferro, coperta da lamiere ondulate, tompagnata su tutti i lati, quelli oggetto dell'ordine di demolizione notificato; una pensilina quelle relative al verbale di sopralluogo depositato dal ricorrente).

Tutte circostanze che, escludendo, logicamente, la possibilità di confondere i due procedimenti, correttamente hanno indotto ad escludere la buona fede del Paolella, peraltro invocata dalla difesa alla luce di un mero, generico, richiamo all'assenza di particolari cognizioni tecniche del ricorrente, all'evidenza, eccentrico rispetto alla chiara argomentazione offerta dalla Corte territoriale, con la quale il ricorrente non si confronta.

2. Quanto al terzo motivo, il ricorrente, per come si è detto, sostiene l'insussistenza del reato contestato, mancando un'apposita procedura incidentale introdotta ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen. e avendo presentato il ricorrente due sole istanze, aventi natura pacificamente privatistica.

Anche questa deduzione è inammissibile per manifesta infondatezza.

In primo luogo in quanto il procedimento è stato correttamente introdotto dal Pubblico Ministero e, come ripetutamente osservato da questa Corte, ha carattere pacificamente giurisdizionale e non amministrativo (e ciò giustifica la relativa eseguibilità con le forme previste dal codice di procedura penale, a mezzo di un procedimento affidato al pubblico ministero ed al giudice dell'esecuzione, secondo i rispettivi ruoli: Sez. 1, n. 46612 del 03/10/2019, Rv. 277484; Sez. 3, n. 30679 del 20/12/2016, dep. 2017, Rv. 270229; Sez.

U, n. 15 del 19/06/1996, dep. 24/07/1996, P.M. in proc.

Monterisi, Rv. 205336).

E il Paolella, pacificamente, ha ricevuto la notifica del provvedimento del Pubblico Ministero di diffida-ingiunzione a demolire le opere dichiarate abusive ed a ripristinare i luoghi (finalizzato a permettere una più economica esecuzione spontanea), che del predetto procedimento ne rappresenta l'atto introduttivo.

In ogni caso, anche a prescindere alla natura giurisdizionale o meno del procedimento, il provvedimento conclusivo (al quale erano dirette le due istanze presentate dal ricorrente) conserva comunque la sua natura di atto pubblico.

E tanto dà conto della sussistenza del reato contestato.

3. Anche il quarto, in ultimo, è inammissibile per manifesta infondatezza.

Questa Corte ha già ripetutamente affermato come, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi da tale valutazione (ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899).

E, in concreto, la corte territoriale ha rilevato, quale elemento dirimente, la significativa capacità a delinquere avuto riguardo alla "non commendevole biografia criminale dell'agente, gravato da plurime condanne per il delitto di violazione dei sigilli, espressive di una maggiore pericolosità e di una accentuata propensione al crimine, circostanze - queste ultime - idonee a giustificare il computo della contestata recidiva nella determinazione del trattamento sanzionatorio".

Motivazione, alla luce di quanto evidenziato in precedenza, ampiamente sufficiente a giustificare, di per sé, il diniego delle invocate circostanze.

4. In conclusione, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 28 settembre 1958; avverso la sentenza del 4 marzo 2021, della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 marzo 2021, la Corte d'appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 56, 48 e 476 cod. pen., perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], quale suo procuratore legale e difensore di fiducia, nell'ambito della procedura relativa alla demolizione di opera abusive di proprietà del primo, avrebbe presentato due istanze di archiviazione nelle quali veniva attestato falsamente il ripristino dello stato originario dei luoghi, traendo così in errore il Pubblico Ministero e compiendo atti idonei e diretti in modo non equivoco alla successiva emissione di un provvedimento di archiviazione della procedura. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, formulando quattro motivi di censura. 2.1. Il primo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, deduce che la corte territoriale, rinviando alla motivazione offerta in primo grado, avrebbe di fatto omesso di confrontarsi specificamente con i motivi di appello sollevati dalla difesa, quanto alla sussistenza, nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, del reato contestato al ricorrente. 2.2. Con il secondo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, si deduce, parallelamente, che la Corte d'appello non avrebbe comunque tenuto conto di tutta la documentazione versata in atti e, in particolare, del verbale di sopralluogo del 2 luglio 2014, determinante ai fini della valutazione della buona fede del ricorrente e, con essa, della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. 2.3. Con il terzo, invece, si deduce, sotto il profilo del vizio di motivazione, la natura non giurisdizionale dell'atto di revoca dell'ordine di demolizione, attesa l'assenza di un'apposita procedura incidentale introdotta ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen., e l'impossibilità di configurare il reato contestato alla luce di semplici istanze di revoca, aventi natura pacificamente privatistica. 2.4. Il quarto, in ultimo, attiene al trattamento sanzionatorio e lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili per manifesta infondatezza. In linea generale, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, la sentenza di primo grado e quella di appello si integrano vicendevolmente, formando un tutt'uno organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. In questi casi, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure. Ed in questo contesto, minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, sono oggettivamente irrilevanti, purché tali elementi non siano 2 Pl' muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sé, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929). Ciò considerato, in concreto, la corte territoriale, dopo aver dato atto dell'assoluta condivisibilità del percorso motivazionale seguito in primo grado ed aver ricostruito i fatti oggetto dell'imputazione, ha indicato, specificamente, le ragioni per le quali la tesi difensiva (riproposta in questa sede) non potesse trovare accoglimento, dando atto, esplicitamente, della eccentricità della documentazione versata (il verbale di sopralluogo del 2 luglio 2014, oggetto del secondo motivo di censura), afferente a procedimento differente rispetto a quello relativo ai fatti in contestazione. E ciò anche con riferimento al profilo evocato dalla difesa e afferente all'asserita confusione ingenerata dalla pendenza di due diversi procedimenti penali aventi per oggetto diversi abusi edilizi. Profilo rispetto al quale la Corte territoriale evidenzia non solo l'esplicita indicazione del procedimento al quale si riferiva l'ingiunzione a demolire notificata al Paolella (procedimento di esecuzione n. 193/99) e della sentenza di condanna (del 1996) ma anche la chiara diversità delle opere oggetto dell'ordine di demolizione (una tettoia in ferro di mq 300 sorretta da dieci pilastri in ferro, coperta da lamiere ondulate, tompagnata su tutti i lati, quelli oggetto dell'ordine di demolizione notificato; una pensilina quelle relative al verbale di sopralluogo depositato dal ricorrente). Tutte circostanze che, escludendo, logicamente, la possibilità di confondere i due procedimenti, correttamente hanno indotto ad escludere la buona fede del Paolella, peraltro invocata dalla difesa alla luce di un mero, generico, richiamo all'assenza di particolari cognizioni tecniche del ricorrente, all'evidenza, eccentrico rispetto alla chiara argomentazione offerta dalla Corte territoriale, con la quale il ricorrente non si confronta. 2. Quanto al terzo motivo, il ricorrente, per come si è detto, sostiene l'insussistenza del reato contestato, mancando un'apposita procedura incidentale introdotta ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen. e avendo presentato il ricorrente due sole istanze, aventi natura pacificamente privatistica. Anche questa deduzione è inammissibile per manifesta infondatezza. In primo luogo in quanto il procedimento è stato correttamente introdotto dal Pubblico Ministero e, come ripetutamente osservato da questa Corte, ha carattere pacificamente giurisdizionale e non amministrativo (e ciò giustifica la relativa eseguibilità con le forme previste dal codice di procedura penale, a mezzo di un procedimento affidato al pubblico ministero ed al giudice dell'esecuzione, secondo i rispettivi ruoli: Sez. 1, n. 46612 del 03/10/2019, Rv. 277484; Sez. 3, n. 30679 del 20/12/2016, dep. 2017, Rv. 270229; Sez. U, n. 15 del 19/06/1996, dep. 24/07/1996, P.M. in proc. Monterisi, Rv. 205336). E il Paolella, pacificamente, ha ricevuto la notifica del provvedimento del Pubblico Ministero di diffida-ingiunzione a demolire le opere dichiarate abusive ed a ripristinare i luoghi (finalizzato a permettere una più economica esecuzione spontanea), che del predetto procedimento ne rappresenta l'atto introduttivo. In ogni caso, anche a prescindere alla natura giurisdizionale o meno del procedimento, il provvedimento conclusivo (al quale erano dirette le due istanze presentate dal ricorrente) conserva comunque la sua natura di atto pubblico. E tanto dà conto della sussistenza del reato contestato. 3. Anche il quarto, in ultimo, è inammissibile per manifesta infondatezza. Questa Corte ha già ripetutamente affermato come, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi da tale valutazione (ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899). E, in concreto, la corte territoriale ha rilevato, quale elemento dirimente, la significativa capacità a delinquere avuto riguardo alla "non commendevole biografia criminale dell'agente, gravato da plurime condanne per il delitto di violazione dei sigilli, espressive di una maggiore pericolosità e di una accentuata propensione al crimine, circostanze - queste ultime - idonee a giustificare il computo della contestata recidiva nella determinazione del trattamento sanzionatorio". Motivazione, alla luce di quanto evidenziato in precedenza, ampiamente sufficiente a giustificare, di per sé, il diniego delle invocate circostanze. 4. In conclusione, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
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