CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29455/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
G. n. 19203/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 669 /202 1 della Corte d ’ appello di Palermo depositata il 31maggio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che:1. la Corte d’appello di Palermo ha respinto l’ appell o propost o dall’I.N.P.S. avverso lapronuncia con cui il Tribunale di Palermo aveva dichiarato prescritti i contributi dovuti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] a seguito di iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2009; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato prescritta la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., attivata con richiestadi pagamento ricevutadalla professionista in data 30 giugno 2015 , sul rilievo che il dies a quoandava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che, nel caso in esame , scadeva il 16 giugno 20 10 , non reputando condivisibile la tesi dell’Istituto in ordine all’applicabilità del differimento concesso con maggiorazione per il versamento del saldo, infondato l’ulteriore rilievo dell’I.N.P.S. in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ., per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto, la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd. “quadro RR” del modello di dichiarazione dei redditi, risultando, nel contesto di specie, l’omissione di natura colposa, frutto piuttosto delle incertezze e dei contrasti interpretativi in materia; 3. avversotale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione , deducendo un unico motivo di censura; 4. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività difensiva;5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 6. l’istituto ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 cod. civ., de ll’art. 2, commi 26 - 31, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18del d.lgs. n. 241 del 1997, all’art. 17 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, edel d.P.C.M. 10 giugno 2010, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale attribuito rilievo al differimento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6 luglio 2010 disposto in favore di tutti «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposte regionali sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62 bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze […]»; 2. il motivo è fondato nei termini che seguono, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L, 1 9 /0 4 /2021, n. 10273 , nonché, più di recente, Cass. Sez, L. 08 / 11 /2021, n. 32467 , pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, edalla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 3. in effetti, la Corte d’appello ha dichiarato prescritti i contributi riferiti all’anno 2009 assumendo che il termine per il versamento degli stessi decorresse dal 16 giugno 2010, con conseguente maturazione della prescrizione alla data del 30 giugno 2015, allorché era stata ricevuta la richiesta di pagamento proveniente dall’I.N.P.S., senza considerare il predetto differimento del termine; 4. viceversa, questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L, 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L, 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123); 5. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L , n. 10273 del 2021, cit., occorre partire dall’assunto che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera deltitolare della posizione assicurativa, in quanto l ’ obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre ladichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali,che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all ’ obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall ’ ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento , come si desume dall’art. 55del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 , conv. con modif. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevanoessere versati».Viene, quindi , in rilievo l ’ art. 18, comma 4, del d.lgs. 9 luglio 1997, n.241, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi terminiprevisti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi» . N el caso di specie, l’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 10 giugno 2010, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] - Serie generale n. 1 4 1 del 19 giugno 201 0 , emanato giusta laprevisione generale dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, cit., haprevisto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dal le dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per lequali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legg e 29 ottobre 1993, n. 427, e chedichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell ’ economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versaredello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett.b); 6. pertanto, erroneamente la sentenzaimpugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal16 giugno 2010 , atteso che detto termine risultava differito al 6luglio successivo in virtù della previsione dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. cit., irrilevante all ’ uopo restando invecela previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interessecorrispettivo, che palesa l’avvenuta scadenza del debito e lavolontà di istituire una forma di agevolazione per il suopagamento (così, fra altre, Cass. Sez. L, 6 ottobre 2020, n. 21472); 7. occorre, infine, evidenziare che, giusta la lettera dell’art.1, comma 1, del d.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] cheesercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, inconcreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d ’ imposizione, quale quello di cui all’art. 1, commi 96 ss., della legge n. 244del 2007 (in tal senso, già Cass. Sez. L, n. 10273 del 2021, cit. , cui va data continuità); 8. pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformataall’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Palermo, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.M. accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provv