CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 marzo 2022
Cassazione n. 40153/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. UBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Roma sezione per il riesame di provvedimenti cautelari reali confermava il decreto di sequestro probatorio di due autovetture "Porche" emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Velletri il 18 Febbraio 2022. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 365 e 369 cod. proc. pen.): si deduceva che nel decreto di sequestro impugnato - emesso dal pubblico ministero - non era stato indicato il difensore di fiducia nominato dall'indagato all'atto dell'esecuzione del precedente sequestro, effettuato d' iniziativa dalla polizia giudiziaria; si deduceva inoltre che i fatti posti alla base del decreto di sequestro oggetto dell'incidente cautelare sarebbero nuovi rispetto a quelli in origine contestati e, pertanto, avrebbe dovuto essere notificata un'altra informazione di garanzia ai sensi dell'articolo 369 cod. proc. pen.; 2.2. violazione di legge: l'ordinanza impugnata non avrebbe rilevato la carenza di motivazione dell'originario decreto di sequestro; 2.3. violazione di legge: le vetture sequestrate sarebbero relative ad una truffa assicurativa in relazione alla quale non vi era stata la presentazione della querela da parte della compagnia danneggiata (Quixa assicurazioni); il requisito della indifferibilità dell'attività di preservazione delle fonti di prova non giustificherebbe l'esecuzione del sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto (a) il ricorrente all'atto della esecuzione del sequestro ha espressamente rinunciato all'assistenza del difensore di fiducia, (b) l'informazione di garanzia non doveva essere reiterata in quanto, come evidenziato dal Tribunale, l'esecuzione del secondo sequestro si insediava nell'ambito del medesimo procedimento in cui era stata somministrata la prima informazione ex art. 369 cod. proc. pen.. Con riferimento alla mancata "conferma" nel decreto impugnato del difensore precedentemente nominato la doglianza, pertanto, non risulta sorretta da un concreto interesse a causa della espressa denuncia dell'indagato all'assistenza del difensore.Con riferimento alla mancata somministrazione dell'avviso di garanzia, il Tribunale ha, invece, ampiamente motivato in ordine alla unicità dell'indagine diretta ad accertare una serie di truffe alle assicurazioni i cui indizi erano emersi già nel corso della prima perquisizione; il che rendeva superflua la somministrazione di una seconda informazione di garanzia. 1.2. Il secondo motivo di ricorso, che contesta il difetto di motivazione del decreto di sequestro e la omessa rilevazione di tale vizio da parte del Tribunale è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto, non si rinviene la carenza denunciata. Sul punto il Tribunale ha rilevato come il pubblico ministero non si sia limitato ad indicare gli articoli del codice penale violati, ma ha espressamente descritto i fatti contestati, sicché la mera omissione dell'epoca di commissione dei reati, peraltro ricavabile dalla data dei sinistri, non aveva la capacità di inficiare la legittimità ella motivazione posta a sostegno del decreto in ordine alla indicazione delle condotte illecite; del pari: risultavano indicate le finalità probatorie, correttamente identificate nella necessità di verificare gli interventi effettuati sulle vetture rinvenute, diretti a verificare la sussistenze delle truffe (pag. 4 della ordinanza impugnata) 1.3. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile,in quanto non si confronta con la consolidata e condivisa giurisprudenza secondo cui è legittimo il sequestro probatorio effettuato nel corso delle indagini preliminari, pur in mancanza di una condizione di procedibilità, essendo la stessa rilevabile solo nella fase processuale (Sez. 4, Sentenza n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260313 - 01 Sez. 2, n. 30675 del 26/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257067; Sez. 2, n.32654 del 20/09/2006, Allegretti, Rv. 235314). In altre parole, la mancanza di una condizione di procedibilità può considerarsi elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale, ma è inidonea ad inficiare la legittimità del sequestro probatorio, in quanto atto d'indagine diretto ad assicurare le fonti di prova (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218767; Sez. 4, n.24627 del 07/04/2004, Bianco, Rv. 228842, in tema di estradizione). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom