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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 34825/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della Corte militare di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale, che ha chiesto accogliersi il ricorso e annullarsi la sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza 29 ottobre 2020 il G.u.p. del Tribunale militare di Napoli - nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], caporal-maggiore dell'Esercito, in servizio al tempo dei fatti presso il Reggimento logistico Pinerolo di Bari, relativo ai reati di violata consegna continuata pluriaggravata (per essersi, in più occasioni, indebitamente allontanato dal Corpo di guardia, abbandonando l'arma e le munizioni di servizio) e di furto militare pluriaggravato (per essersi impossessato di 80 litri di gasolio, appartenenti all'Amministrazione militare: - dichiarava l'imputato non punibile, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Su gravame del Procuratore generale militare, la Corte militare d'appello, con la sentenza in epigrafe, riformava la pronuncia assolutoria, escludendo la particolare tenuità dei fatti e riconoscendo la sola attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen.

La Corte, ritenuta la continuazione tra i reati, infliggeva all'imputato la pena principale complessiva di quattro mesi di reclusione militare.

Secondo il giudice di secondo grado, la reiterata condotta di violata consegna, funzionale alla commissione del furto, aveva compromesso in modo significativo il buon funzionamento dei servizi della caserma e la sicurezza dei luoghi e dei beni ivi presenti.

Il dolo, sottostante ai reati, era anche intenso.

2. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Nell'unico articolato motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

La causa di esclusione della punibilità ricorreva, perché i comportamenti trasgressivi si presenterebbero isolati nella lunga carriera del militare, soggetto incensurato e mai attinto da provvedimenti disciplinari.

A tale conclusione era giunto il primo giudice, con rilievi - concernenti le modalità dell'azione, il pericolo causato, il danno arrecato, l'elemento psicologico, aspetti tutti scarsamente pregnanti nella specie - rimasti tuttora insuperati.

La decisione del primo giudice era, infatti, perfettamente aderente alla fattispecie delineata dall'art. 131-bis cod. pen., ricostruita secondo giuste linee esegetiche, tenuto conto della natura giuridica dei reati e della loro concreta estrinsecazione, che il ricorrente ripercorre.

La decisione di appello sarebbe priva di argomentazioni rafforzate a sostegno del diverso esito attinto.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2. E' noto che, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice sia tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, senza poter impiegare mere formule di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940-01), ma potendo legittimamente fare riferimento ai criteri dli cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., indicando, tra gli elementi di valutazione ivi previsti, quelli ritenuti prevalenti e rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01).

In presenza di più reati unificati nel vincolo della continuazione, il riconoscimento della causa di non punibilità, in astratto non precluso (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064-01), deve tener conto del maggior grado di offensività della condotta complessiva, in un contesto che ne riveli comunque l'episodicità.

3. La motivazione della sentenza impugnata appare conforme a questi insegnamenti e non presta il fianco a censure.

Il giudice di appello, che l'ha pronunciata - istituzionalmente preposto alla rivisitazione del giudizio di merito, con cognizione la cui latitudine incontra, in linea di principio, i soli limiti connessi alla natura devolutiva del gravarne - ha, nella specie, doverosamente riesaminato la questione concernente l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e, pronunciando sul tema, ha ravvisato l'assenza delle condizioni da cui desumere la particolare tenuità del fatto complessivo, alla luce delle sue caratteristiche, oggettive e soggettive.

In tale contesto spicca per rilevanza e assorbente pregnanza, nella valutazione operata, l'abbandono prolungato del posto di guardia, che ha messo a rischio la sicurezza della caserma, e la sua connessione funzionale con l'ulteriore condotta delittuosa, adeguatamente organizzata, accomunata alla precedente da dolo di particolare intensità.

Trattasi di valutazione discrezionale, priva di aporie del ragionamento logico, doviziosamente argomentata, e come tale non ulteriormente rivisitabile in questa sede di pura legittimità.

4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della Corte militare di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale, che ha chiesto accogliersi il ricorso e annullarsi la sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 29 ottobre 2020 il G.u.p. del Tribunale militare di Napoli - nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], caporal-maggiore dell'Esercito, in servizio al tempo dei fatti presso il Reggimento logistico Pinerolo di Bari, relativo ai reati di violata consegna continuata pluriaggravata (per essersi, in più occasioni, indebitamente allontanato dal Corpo di guardia, abbandonando l'arma e le munizioni di servizio) e di furto militare pluriaggravato (per essersi impossessato di 80 litri di gasolio, appartenenti all'Amministrazione militare: - dichiarava l'imputato non punibile, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Su gravame del Procuratore generale militare, la Corte militare d'appello, con la sentenza in epigrafe, riformava la pronuncia assolutoria, escludendo la particolare tenuità dei fatti e riconoscendo la sola attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. La Corte, ritenuta la continuazione tra i reati, infliggeva all'imputato la pena principale complessiva di quattro mesi di reclusione militare. Secondo il giudice di secondo grado, la reiterata condotta di violata consegna, funzionale alla commissione del furto, aveva compromesso in modo significativo il buon funzionamento dei servizi della caserma e la sicurezza dei luoghi e dei beni ivi presenti. Il dolo, sottostante ai reati, era anche intenso. 2. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico articolato motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La causa di esclusione della punibilità ricorreva, perché i comportamenti trasgressivi si presenterebbero isolati nella lunga carriera del militare, soggetto incensurato e mai attinto da provvedimenti disciplinari. A tale conclusione era giunto il primo giudice, con rilievi - concernenti le modalità dell'azione, il pericolo causato, il danno arrecato, l'elemento psicologico, aspetti tutti scarsamente pregnanti nella specie - rimasti tuttora insuperati. La decisione del primo giudice era, infatti, perfettamente aderente alla fattispecie delineata dall'art. 131-bis cod. pen., ricostruita secondo giuste linee esegetiche, tenuto conto della natura giuridica dei reati e della loro concreta estrinsecazione, che il ricorrente ripercorre. La decisione di appello sarebbe priva di argomentazioni rafforzate a sostegno del diverso esito attinto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. E' noto che, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice sia tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, senza poter impiegare mere formule di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940-01), ma potendo legittimamente fare riferimento ai criteri dli cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., indicando, tra gli elementi di valutazione ivi previsti, quelli ritenuti prevalenti e rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01). In presenza di più reati unificati nel vincolo della continuazione, il riconoscimento della causa di non punibilità, in astratto non precluso (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064-01), deve tener conto del maggior grado di offensività della condotta complessiva, in un contesto che ne riveli comunque l'episodicità. 3. La motivazione della sentenza impugnata appare conforme a questi insegnamenti e non presta il fianco a censure. Il giudice di appello, che l'ha pronunciata - istituzionalmente preposto alla rivisitazione del giudizio di merito, con cognizione la cui latitudine incontra, in linea di principio, i soli limiti connessi alla natura devolutiva del gravarne - ha, nella specie, doverosamente riesaminato la questione concernente l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e, pronunciando sul tema, ha ravvisato l'assenza delle condizioni da cui desumere la particolare tenuità del fatto complessivo, alla luce delle sue caratteristiche, oggettive e soggettive. In tale contesto spicca per rilevanza e assorbente pregnanza, nella valutazione operata, l'abbandono prolungato del posto di guardia, che ha messo a rischio la sicurezza della caserma, e la sua connessione funzionale con l'ulteriore condotta delittuosa, adeguatamente organizzata, accomunata alla precedente da dolo di particolare intensità. Trattasi di valutazione discrezionale, priva di aporie del ragionamento logico, doviziosamente argomentata, e come tale non ulteriormente rivisitabile in questa sede di pura legittimità. 4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p
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