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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 23545/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35970/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona de l suo legale rappresentante; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 91, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore -intimato- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. delle MARCHE n. 420/2019depositata il 07/06/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I contribuenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione emesso ai sensi dell'articolo 22 del DPR 131/986 con il quale è stata richiesta l’imposta di registro in misura proporzionale su un atto di donazione di quote sociali che prevedeva anche la cessione di un credito da finanziamento che il donante [OSCURATO:PERSONA] vantava nei confronti della società.

L’Agenzia ha ritenuto che con il predetto atto sia stato enunciato il finanziamento effettuato dal socio [OSCURATO:PERSONA] in favore della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

Il ricorso è stato respinto in primo grado.

I contribuenti hanno proposto appello che la Commissione regionale delle Marche h a respinto sul rilievo che, ai sensi dell'art. 22d el DPR 131/1986 , sono assoggettati ad imposta -se enunciati in un altro atto soggetto a registrazione- anche gli atti sottoposti a registrazione solo in caso d'uso, e ciò a prescindere anche dall'uso dei medesimi.

Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidandosi a due motivi.

Non si è costituita l'Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta i sensi dell'art. 360 n . 3 c.p.c. la violazione dell'art. 22 del DPR 131 del 1986 .

I contribuentideducono che l'imponibilità dell'enunciazione opera al verificarsi di alcuni presupposti il primo dei quali avente carattere implicito e cioè che l'atto enunciato sia soggetto a registrazione obbligatoria a termine fisso ovvero in caso d'uso.

Inoltre devono sussistere due presupposti di carattere oggettivo e soggettivo; sotto il profilo oggettivo l'atto enunciato deve essere compiutamente identificato quanto all'oggetto e la base imponibile; inoltre occorre l'identità soggettiva delle parti.

Afferma quindi di avere ampiamente illustrato nei giudizi di merito la questione della diversità delle parti dei contratti di finanziamento soci enunciato, che sono [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA], rispetto all'atto di donazione e modifica di patti sociali che interviene tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Osserva che ha errato il giudice d’appello a ritenere la norma applicabile, sul presupposto dell'identità delle parti per il tramite dell'equiparazione sostanziale dei soci alla società. 2.- C on il secondo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza ai sensi all'art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa o apparente motivazione Gli ricorrenti deducono che la motivazione è del tutto apodittica e apparente in quanto non vengono esposte le ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto il giudice d’appello ritenere l'identità delle parti tra atto enunciato e atto enunciante.

La questione, così come prospettata, attinge i temi rimess i a lla attenzione delle sezioni unite da questa sezione quinta, con ordinanze n. 33313/2021 e n. 11118/2022 .

Pertanto il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo, in attesa che le sezioni unite si pronuncino.

P.Q.M.

Rinvia il processo a nu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35970/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona de l suo legale rappresentante; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 91, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore -intimato- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. delle MARCHE n. 420/2019depositata il 07/06/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I contribuenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione emesso ai sensi dell'articolo 22 del DPR 131/986 con il quale è stata richiesta l’imposta di registro in misura proporzionale su un atto di donazione di quote sociali che prevedeva anche la cessione di un credito da finanziamento che il donante [OSCURATO:PERSONA] vantava nei confronti della società. L’Agenzia ha ritenuto che con il predetto atto sia stato enunciato il finanziamento effettuato dal socio [OSCURATO:PERSONA] in favore della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso è stato respinto in primo grado. I contribuenti hanno proposto appello che la Commissione regionale delle Marche h a respinto sul rilievo che, ai sensi dell'art. 22d el DPR 131/1986 , sono assoggettati ad imposta -se enunciati in un altro atto soggetto a registrazione- anche gli atti sottoposti a registrazione solo in caso d'uso, e ciò a prescindere anche dall'uso dei medesimi. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidandosi a due motivi. Non si è costituita l'Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta i sensi dell'art. 360 n . 3 c.p.c. la violazione dell'art. 22 del DPR 131 del 1986 . I contribuentideducono che l'imponibilità dell'enunciazione opera al verificarsi di alcuni presupposti il primo dei quali avente carattere implicito e cioè che l'atto enunciato sia soggetto a registrazione obbligatoria a termine fisso ovvero in caso d'uso. Inoltre devono sussistere due presupposti di carattere oggettivo e soggettivo; sotto il profilo oggettivo l'atto enunciato deve essere compiutamente identificato quanto all'oggetto e la base imponibile; inoltre occorre l'identità soggettiva delle parti. Afferma quindi di avere ampiamente illustrato nei giudizi di merito la questione della diversità delle parti dei contratti di finanziamento soci enunciato, che sono [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA], rispetto all'atto di donazione e modifica di patti sociali che interviene tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Osserva che ha errato il giudice d’appello a ritenere la norma applicabile, sul presupposto dell'identità delle parti per il tramite dell'equiparazione sostanziale dei soci alla società. 2.- C on il secondo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza ai sensi all'art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa o apparente motivazione Gli ricorrenti deducono che la motivazione è del tutto apodittica e apparente in quanto non vengono esposte le ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto il giudice d’appello ritenere l'identità delle parti tra atto enunciato e atto enunciante. La questione, così come prospettata, attinge i temi rimess i a lla attenzione delle sezioni unite da questa sezione quinta, con ordinanze n. 33313/2021 e n. 11118/2022 . Pertanto il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo, in attesa che le sezioni unite si pronuncino. P.Q.M. Rinvia il processo a nu
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