Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 08791/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 050GV3G) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 3 luglio 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, comma 1, e 625, n. 2, cod. pen. (fatto commesso in Conversano il 5 agosto 2023); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si contesta, sotto l'egida della violazione dell'ad 625, comma 1, n. 2, prima parte, cod. pen. e del vizio di motivazione, l'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose, non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate in fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ocull di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha precisato come dalla documentazione fotografica allegata in atti emergesse il danneggiamento degli infissi); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 febbraio 2025 Il consigliere estensore .v.--1115res ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 050GV3G) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 3 luglio 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, comma 1, e 625, n. 2, cod. pen. (fatto commesso in Conversano il 5 agosto 2023); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si contesta, sotto l'egida della violazione dell'ad 625, comma 1, n. 2, prima parte, cod. pen. e del vizio di motivazione, l'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose, non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate in fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ocull di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha precisato come dalla documentazione fotografica allegata in atti emergesse il danneggiamento degli infissi); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il consigliere estensore .v.--1115res ente
Sentenza Cassazione n. 08791/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris