CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 29182/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SIENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di revoca o sospensione dell'ordine di esecuzione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 656 cod. proc. pen. in quanto la condanna aveva ritenuto la prevalenza delle attenuanti sulla aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen., facendo venir meno l'ostatività alla procedura di sospensione dell'ordine di esecuzione; rilevato che la difesa ha depositato memoria; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto l'aggravante in parola, seppur "neutralizzata" a seguito del giudizio di comparazione, rende il titolo di reato ostativo alla procedura di cui all'art. 656 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 20796 del 12.4.2019, Bozzaotre, Rv. 276312; Sez. 1, n. 36318 del 19.9.2012, Chilelli, Rv. 253784); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.