CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17047/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibiltà del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Sezione Quinta di questa Corte con sentenza n. 1389 del 30 novembre 2021, dep. 2022, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, ha annullato la sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corte di assise di appello di Catanzaro il 13 giugno 2019, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della stessa Corte. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, l'errore di fatto consistito nella mancata percezione degli argomenti enunciati nella memoria difensiva depositata, nel giudizio di cassazione, per contrastare l'impugnazione del Procuratore generale territoriale. Rileva, invero, la difesa che con detta memoria non si era eccepita la tardività dell'impugnazione, ma l'inosservanza dei modi di presentazione e documentazione del ricorso da parte del cancelliere ricevente, che aveva mancato l'individuazione del soggetto delegato dal Procuratore generale a presentare l'atto. Il ricorrente aggiunge che, pur essendo la pronuncia di legittimità nei confronti del suo assistito di annullamento con rinvio, il rimedio del ricorso straordinario è esperibile alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata di quella che è la ratio di detto strumento di impugnazione. La difesa chiede, pertanto, di correggere l'errore materiale percettivo indicato e di emettere i provvedimenti di conseguenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione attiva. Invero, non è esperibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso una sentenza di annullamento con rinvio, sia pure di una statuizione assolutoria dell'imputato, per effetto del ricorso del Procuratore generale, come quella oggetto di impugnazione. Al chiaro tenore del comma 1 dell'art. 625-bis cod. proc. pen., secondo cui «è ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione», si aggiunge l'elaborazione interpretativa giurisprudenziale. Secondo la stessa: - in tema di correzione dell'errore di fatto, poiché la relativa richiesta è ammessa solo a favore del condannato e l'art. 625-bis cod. proc. pen. ha natura di norma eccezionale, possono costituire oggetto dell'impugnazione straordinaria esclusivamente quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna e non anche le altre decisioni che intervengono in procedimenti incidentali (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281, conforme a Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], non massimata); - la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cessazione a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935: nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario proposto avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato con rinvio la pronuncia di condanna esclusivamente con riferimento alla sussistenza di una circostanza aggravante; in senso conforme, Sez. 5, n. 57484 del 13/11/2018, Esperto, Rv. 275408); - in materia di errore di fatto, deve escludersi che il ricorso previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. possa avere ad oggetto decisioni della corte di cassazione di annullamento con rinvio, in quanto si tratta di pronunce che non determinano la formazione del giudicato e, quindi, non trasformano la condizione giuridica dell'imputato in quella di condannato, presupposto imprescindibile per l'attivazione dell'impugnazione straordinaria (Sez. 1, ordinanza n. 4975 del 28/01/2004, Rauzzino, Rv. 227335). Va, altresì, osservato che la sentenza impugnata, a p. 9, nel "ritenuto in fatto", dà atto della memoria difensiva e ne individua anche il punto prospettato, quale la mancata identificazione del funzionario della Procura generale che ha presentato l'atto di impugnazione, e successivamente, sempre a p. 9 ma nel "considerato in diritto", risponde, in modo oggettivamente sincretico, ritenendo, tuttavia, sufficiente l'attività identificativa. Ne consegue che la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa, sotto il profilo della possibile contrarietà dell'art. 625-bis cod. proc. pen. al principio costituzionale della ragionevole durata del processo (proprio perché tale rimedio imporrebbe di attendere la statuizione definitiva di condanna), non è rilevante, in quanto quello dedotto come errore di fatto sarebbe, per quanto appena osservato, un errore di diritto, estraneo all'ambito di applicazione di detta norma. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm