CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44046/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; ) e OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 131 bis cod. proc. pen., ritenuto applicabile sulla base dello ius superveniens; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente non ha compiutamente indicato i presupposti per applicare la causa di non punibilità e, comunque, la pluralità di condotte di cessione di sostanze stupefacenti, dimostrative dell'abitualità della condotta illecita, non consentono, neppure in astratto, la sua applicazione; Rilevato che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge in relazione all'indicazione di una imputazione errata, è manifestamente infondato, in quanto non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa, avendo ad oggetto la sentenza le condotte correttamente contestate, ed è stato emendato a mezzo di correzione di errore materiale; Considerato che il terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 49 cod. pen. e al vizio di motivazione per mancata assoluzione per carenza di principio attivo, è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione alla Corte di legittimità a un rinnovato esame delle risultanze probatorie, òllecitandor una lettura alternativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 sette