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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 12736/2026

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olta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso riportandosi alla requisitoria depositata e chiedendo dichiararsi la inammissibilita' dientrambi i ricorsi;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso, anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Iovino, per entrambi gli imputati, riportandosi ai motivi dei ricorsi ed insistendo per il loroaccoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 24/06/2025, la Corte di appello di Napoli, adita su impugnazione diXXXXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA], confermava la sentenza appellata, emessadal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Nola in data 26/11/2024, e condannavagli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, difensore di [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Con primo motivo il ricorrente deduce la erronea applicazione della legge conriferimento all’art. 628, secondo comma, cod. pen., alla luce della sentenza della Cortecostituzionale n. 86/2024.Al riguardo, censura la decisione nella parte in cui ha escluso la ricorrenza del fatto dilieve entità, contestando le argomentazioni esposte sul punto dalla Corte territoriale erilevando come, nella specie, il furto in abitazione, poi degenerato in rapina impropria peruna spinta data in fase di fuga, fosse avvenuto con modalità e mezzi approssimativi, digiorno, alla presenza della figlia che immediatamente avvertiva i genitori.2.2.

Con secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., erronea interpretazione della legge penale e vizio della motivazione in relazioneal mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.In particolare, il ricorrente lamenta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale edil vizio di motivazione, siccome non coerente e contraddittoria, nella misura in cui ha ritenutoi precedenti penali specifici ostativi ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche,facendo evidentemente riferimento a quelli relativi alla coimputata, non sussistendo, dicontro, a carico del [OSCURATO:PERSONA], alcun “significativo precedente”.La motivazione viene sul punto censurata, altresì, siccome manifestamente illogicanella parte in cui i giudici di appello, pur escludendo la aggravante di cui all’art. 61, primocomma, n. 2 cod. pen., hanno poi mantenuto fermo il giudizio di bilanciamento tracircostanze e non ridotto la pena.3.

Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso anche l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Iovino, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.3.1.

Con primo motivo, la ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità,inammissibilità o decadenza.In particolare, rileva la ricorrente che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], uno dei due difensori difiducia da cui l’imputata risultava assistita, non aveva ricevuto alcuna notifica dell’avviso difissazione di udienza del giudizio di appello; che la nullità conseguente, qualificata di ordinegenerale a regime intermedio, non poteva ritenersi sanata dal comportamento tenutodall’altro difensore, né in ragione del fatto che la presenza del difensore non fosseobbligatoria.3.2.

Con secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione inrelazione alla sussistenza e alla commissione del fatto di cui alla imputazione.Si duole, inoltre, del mancato riconoscimento del delitto in forma tentata e dellaviolazione dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.Al riguardo, la motivazione, posta a base della affermazione di penale responsabilità, ècensurata siccome fondata sulla mera denuncia della persona offesa, senza alcun riscontro.La motivazione sarebbe poi mancante ed illogica nella parte in cui non ha valorizzato ledichiarazioni confessorie del [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di un tentativo di accesso pressola abitazione della [OSCURATO:PERSONA] e di una colluttazione, mentre il coinvolgimento dellaXXXXXXXXX si fonderebbe solo su illazioni e deduzioni.Censura altresì la motivazione in quanto mancante in punto di esistenza del dolo.3.3.

Con terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art 606, comma 1, lett. b) ee), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen.,nonché vizi della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva ed altrattamento sanzionatorio.Censura in particolare la motivazione siccome illogica e carente in punto di recidiva e diesclusione del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, contestandol’argomentazione adottata, secondo cui i precedenti penali possono costituire ragioneostativa.Lamenta vieppiù come nessuna motivazione sia stata fornita, se non con formulagenerica e tautologica, circa il comportamento effettivamente tenuto.Si duole della mancata attestazione della pena al minimo e deduce vieppiù,richiamando pronuncia di questa Corte (Sez. 5, n. 19055 del 24/04/2025), il mancatoadempimento all’obbligo motivazionale specifico ed individualizzante in punto di recidiva,che ha portato ad irrogare una pena sproporzionata, in violazione del precetto di cui all’art.27 Cost.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso percassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e dellamanifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorsoinammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc.pen. (Sez.

U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 05, che hanno chiarito che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o puntodella decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità,e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazioneasseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr.anche, di recente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), nonpotendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine diestrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, inquanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsionedi legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi inriferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019,Onofri, Rv. 277518 -02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2,n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep.2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).1.1.

La mancanza di specificità del motivo va, poi, valutata e ritenuta non solo per lasua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentatedalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento chequest'ultima non può ignorare le argomentazioni del provvedimento censurato, senza caderenel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01).Invero, poiché la funzione tipica dell'impugnazione è quella di critica argomentataavverso il provvedimento impugnato, tale revisione critica si realizza attraverso lapresentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono presentare una duplicespecificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto chesorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente,enucleare in modo specifico il vizio denunciato e la sua decisività rispetto al percorso logicoseguito dal giudice del merito, sì da condurre a decisione differente.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con leargomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).1.2.

Inoltre, di fronte ad una ‘doppia conforme’ affermazione di responsabilita, epienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quelladella sentenza di primo grado.E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata equella di appello, quando non vi e difformita sui punti denunciati, si integrinovicendevolmente, formando una sola entita logico-giuridica, alla quale occorre fareriferimento per giudicare della congruita della motivazione (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997,Ambrosino, Rv. 209145 – 01;; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 – 01;Sez. 3, n.4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497 – 01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993,dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250 - 01).2.

Ciò premesso, il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmentefondato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, ed inammissibile nel resto.Al riguardo si dà preliminarmente atto di avere verificato la esistenza, agli atti, dellaquerela in relazione al reato di lesioni, verifica a cui questa Corte è chiamata a normadell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. e resasi necessaria in ragione della ritenutaesclusione della aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 2 cod. pen., che hadeterminato il venir meno della procedibilità d’ufficio del reato.2.1.

Ciò posto, il primo motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo della doglianzaavanzata con l’appello, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, ecomunque manifestamente infondato.2.1.1.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 86 del 2024, ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., «nella parte in cui non prevede chela pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per lanatura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolaretenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità», precisando che «l’esigenzadell’attenuante in questione […] trova fondamento costituzionale anche nei principi diindividualizzazione della pena e di finalità rieducativa della stessa».I giudici della Consulta hanno anche affermato che «in presenza di una fattispecieastratta connotata […] da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli elementicostitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità», e tuttaviaassoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilitàper il giudice di qualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, allaspecie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell’azione, ovvero alla particolare tenuità deldanno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo commadell’art. 27 Cost.» (Corte cost. n. 86 del 2024, § 8.3.).2.1.2.

Il percorso motivazionale che caratterizza la sentenza n. 86 del 2024 indicadunque, con chiarezza, che l’intento del Giudice delle leggi è stato quello di introdurre unostrumento “ulteriore”, rispetto a quelli già disponibili, al fine di consentire la miglioreindividualizzazione del trattamento sanzionatorio per le condotte di rapina, quando il fatto siconfigura come “estremamente modesto”.Tanto premesso, deve essere rilevato che i parametri da considerare per applicarel’attenuante di matrice costituzionale sono - in larga misura - sovrapponibili a quelliindividuati per applicare l’attenuante comune, prevista dall’art. 62, n. 4) cod. pen.: infatti, seper la prima è richiesto, come visto, che il fatto risulti di lieve entità per «la natura, la specie, imezzi, le modalità o circostanze dell’azione, la particolare tenuità del danno o del pericolo»,anche per concedere l’attenuante codicistica occorre valutare il «danno patrimoniale dispeciale tenuità», ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, «il lucro di specialetenuità», sempre che «l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità».In senso conforme, per l’appunto, è stato ritenuto che, quando le caratteristiche dellacondotta sono tali da far ritenere che si versi in un caso di “offensività minima”, il fatto chesia già stata riconosciuta l’attenuante comune prevista dall’art. 62, primo comma, n. 4) cod.pen. non osta alla rivalutazione delle caratteristiche della condotta e della entità del danno,allo specifico fine di concedere l’ulteriore attenuante (Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024,Cizmic, Rv. 287359 – 01).L'attenuante della lieve entità del fatto, introdotta per il delitto di rapina dalla sentenzadella Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula, dunque, una valutazione del fatto nel suocomplesso, ben potendo essere esclusa laddove la lievità difetti in rapporto all'evento in séconsiderato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanzedella condotta, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato.2.1.3.

Nella specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi didiritto sopra enunciati ed ha esposto, con motivazione congrua e logica, nonché aderentealle risultanze processuali, le ragioni del mancato riconoscimento della attenuantecostituzionale del fatto di lieve entità, facendo rinvio alle argomentazioni del primo giudicema anche, a specifica risposta alle deduzioni difensive, dando puntuale rilievo all’entità deldanno patrimoniale, alla circostanza che la condotta è stata attuata violando la privatadimora della persona offesa, alla dose di violenza esercitata ed alla organizzazione epreordinazione della azione, che ha visto coinvolte varie persone con ruoli diversi (vds. pag.3 della sentenza impugnata; vds. anche pag. 5 della sentenza di primo grado).2.2.

Il secondo motivo è parzialmente fondato, nei seguenti termini.2.2.1.

Anzitutto, il motivo presenta un profilo di censura con cui pare dedurre untravisamento del dato contenuto nel casellario giudiziale.

Al riguardo, si rileva come il motivorisulti aspecifico e privo del carattere di autosufficienza, non allegando l’atto che si assumetravisato; inoltre, lo stesso è formulato in maniera generica nella misura in cui si limita adopporre, alla valutazione operata nel doppio grado, la mancata contestazione della recidivao che non sussiste alcun ‘significativo precedente’, trattandosi, all’evidenza, di deduzioniprive di decisività e che omettono un confronto critico con la argomentazione portata nelladecisione adottata, che fonda comunque sulle gravi modalità della condotta e sulleconseguenze lesive derivate (vds. pag. 3 della sentenza impugnata).2.2.2.

Risulta invece fondato il motivo con cui si censura la mancata riduzione dellapena a seguito della esclusione della aggravante di cui all’art. 61, n. 2 cod. pen.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato, in tema di reato continuato, che ilgiudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave estabilire la pena-base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distintoper ciascuno dei reati satellite, sì da consentire di verificare che sia stato rispettato ilrapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati (Sez.

U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).In particolare, ripercorrendo l’evoluzione del panorama giurisprudenziale, le SezioniUnite citate hanno ribadito il principio già affermato da Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013,Ciabotti, Rv. 255347, sul punto non massimata, secondo cui, sebbene la pena del reatocontinuato debba ritenersi il risultato di una operazione unitaria, occorre tuttavia che siaindividuabile la pena stabilita dal giudice in aumento per ciascun reato satellite, atteso chesolo la ripartita indicazione dei diversi aumenti di pena permette di verificare l'osservanza dellimite posto dal comma terzo dell'art. 81 cod. pen. e di tener conto della circostanza che ataluni effetti il cumulo giuridico si scioglie.Invero, «la realtà normativa costituita dall'istituto della continuazione è di carattereduttile, che può prestarsi, a seconda delle esigenze, a una lettura unitaria, ovvero ad unaanalisi frammentata, a seconda delle prospettive che si intendono perseguire.

In sintesi: invista del perseguimento dell'obiettivo del favor rei, coesistono nella figura del reatocontinuato profili giuridici, tanto di unitarietà, quanto di pluralità» (Sez.

U, n. 22471 del26/02/2015, Sebbar, non mass. sul punto).Anche le Sez.

U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750 - 01, ponendosi in lineadi continuità con i precedenti citati, hanno nuovamente ribadito come «la perdita dellaautonomia sanzionatoria dei reatisatellite nell'ambito del reato continuato non comportiaffatto la irrilevanza della valutazione della gravità dei predetti reati singolarmenteconsiderati, come confermato dalla lettera del comma 2 dell'art. 533 del codice di rito, cheimpone la procedura bifasica per la quale il giudicante, prima, "stabilisce" la pena perciascun reato, poi, "determina" la pena da applicare per il reato unitariamente considerato,così ridefinendo, in vista della unitaria risposta repressiva, la pena "complessiva" daapplicare.

Pena di cui il giudice dovrebbe pure specificare, per quanto la mancanza non siacausa di nullità, l'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, evitando quantificazioniforfettarie, in quanto tale specificazione rileva non solo allorché debba procedersi allascissione delle pene per applicare soltanto ad alcuni dei reati fittiziamente unificati taluniistituti giuridici, ma soprattutto per consentire il controllo dell'esercizio della discrezionalitàdel giudice nella determinazionedella pena, e quindi il rispetto del principio di proporzionalitàdi essa, dovendo i singoli aumenti corrispondere alla valutazione della gravità degli episodiin continuazione».2.2.3.

Se, dunque, l'unificazione prevista dall’art. 81 cpv. cod. pen. è espressione di unascelta legislativa funzionale alla definizione di un trattamento sanzionatorio più mite diquanto non risulterebbe dall'applicazione del cumulo materiale delle pene, la perdita diindividualità dei singoli reati è tuttavia destinata ad esaurirsi nel meccanismo dideterminazione del trattamento sanzionatorio, mentre la individualità deve essereconservata allorquando si valuti l’incidenza ponderale del reato-satellite e la misuradell'incremento da apportare alla pena-base.A tale proposito, le Sez.

U. Sebbar hanno rimarcato che l’aumento è sì obbligatorionell'an, «ma discrezionale con riferimento al quantum, che va determinato - inevitabilmente -non solo in base al numero dei reati-satellite, ma anche in base alla gravitàdi ciascuno diessi».Ben si comprende, quindi, la necessità di tener conto anche del corredo circostanzialeproprio di ciascun reato satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, cit. in parte motiva,paragrafo 8; Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Finizio, Rv. 279107 - 02; Sez. 2, n. 10995 del13/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], 272375 – 01; Sez. 3, n. 1810 del 02/12/2010, dep. 2011, R., Rv.249279 - 01).2.2.4.

Nella specie, la Corte di appello ha escluso la aggravante di cui all’art. 61, primocomma, n. 2 cod. pen., contestata per il solo reato-satellite di lesioni, ma, erroneamenteritenendo che ciò non determinasse riflessi sulla pena in ragione del bilanciamento dellealtre aggravanti con le attenuanti generiche (paragrafo 2 della sentenza impugnata, pag. 2),non ha fatto a ciò conseguire alcuna rideterminazione del quantum del relativo aumento dipena, necessitata, invece, proprio in ragione della diminuita gravità del reato-satellite e pereffetto della applicazione delle già concesse attenuanti generiche (non più in bilanciamentocon la circostanza aggravante).

La sentenza va dunque sul punto annullata senza rinvio, ben potendo questa Corte, anorma dell’art. 620 cod. proc. pen., procedere a rideterminare il quantum di aumento di pena(previa riduzione per effetto dell’art. 62-bis cod. pen.) in mesi 2 di reclusione ed euro 182,00e quindi la pena complessiva, con la riduzione del rito, nella misura di cui al dispositivo.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.3.1.

Il primo motivo risulta aspecifico e comunque infondato.La ricorrente deduce inosservanza di norme processuali, rappresentando essere stataomessa la notifica dell’avviso di fissazione di udienza del giudizio di appello ad uno deidifensori di fiducia.3.1.1.

Al riguardo, Sez.

U, n. 39060 del 16/07/2009 Aprea, Rv. 244187 – 01 hannoosservato, sulla base di una lettura sistematica delle norme sul diritto di difesa, rispettosadell’art. 24 Cost., che la "necessità - continuità" della difesa tecnica deve essere intesa, incaso di collegialità dei due difensori di fiducia, in funzione dialettica ma complementare edunivoca.In particolare, le Sezioni Unite Aprea hanno chiarito come la nullità si configuri comeassoluta ed insanabile laddove l'omessa citazione riguardi il titolare del diritto e il mancatoavviso afferisca al solo difensore che ha obbligo di essere presente o ad entrambi quellinominati di fiducia, di talché neppure sarebbe possibile costituire il rapporto processuale.Di contro, l'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia dell'imputato è causa di nullità,ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a regime intermedio.A tale riguardo, è stato precisato che il difensore presente, tra i due nominatidall'imputato, è soggetto necessario e sufficiente per costituire la parte e «garantire il pienoesercizio del diritto di dedurre prima della sentenza le eventuali nullità intermedie verificatesiin un momento anteriore al "giudizio", non potendosi ravvisare ragioni giuridicamente valideper superare il termine decadenziale di cui all'art. 180 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 22242 del27/01/2011, Scibè, Rv. 249651 – 01).

Costui deve pertanto eccepire la nullità di ordinegenerale a regime intermedio, in caso di mancato avviso all'altro difensore, al più tardiimmediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento nonimporti altri atti, perché il suo svolgersi presume la rinuncia all'eccezione o l'avvalersi dellefacoltà di parte che hanno sanato la stessa nullità: «se ne trae che la deduzione può essereripetuta in sede d'impugnazione, solo qualora la nullità di ordine generale a regimeintermedio verificatasi prima del giudizio è stata dedotta, e tuttavia il processo è proseguitosenza che il giudice apprestasse rimedio.

Ma se il processo si è svolto per la sua mancatadeduzione, il giudice del grado successivo deve ritenerla sanata» (Sez.

U, n. 39060 del16/07/2009 Aprea, Rv. 244187 – 01; in senso conforme, Sez. 5, n. 55800 del 03/10/2018,Intoppa, Rv. 274620 – 01; Sez. 3, n. 38021 del 12/06/2013, Esposito, Rv. 256980 – 01).3.1.2.

Analogamente, poi, a quanto si verifica nel giudizio di primo grado (in cuil'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia dell'imputato è causa di nullità che si verificaprima del giudizio e si colloca in quel segmento procedimentale che sta tra il decretodispositivo del giudizio o il decreto di citazione diretta a giudizio e la prima udienza dicomparizione davanti al giudice),anche l’omessa notifica dell'avviso della data fissata per ilgiudizio d'appello a uno dei due difensori di fiducia, non essendosi verificata "nel giudizio",deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello e non può esserepiù rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 44363del 26/11/2010, D'Aria, Rv. 249184 -01; Sez. 3, n. 13824 del 02/04/2008, Straiano, Rv.239690 - 01; Sez. 2, n. 37507 del 30/06/2009, Volpe, Rv. 244887 – 01; Sez. 5, n. 22413 del23/04/2009, Messina, Rv. 243510 - 01).Tale nullità è dunque rilevabile anche di ufficio, ma non più rilevabile, né deducibiledopo la deliberazione della sentenza.3.1.3.

Nel caso di specie, poi, il regime di deducibilità di tale nullità deve essereconiugato con il rito ‘non partecipato’, essendosi il giudizio di appello svolto in camera diconsiglio, senza la partecipazione delle parti, e con contraddittorio, dunque, solo cartolare.In particolare, anche con riferimento al giudizio di appello che si svolge in camera diconsiglio senza la partecipazione delle parti, ex art. 598-bis cod. proc. pen., può certamenteaffermarsi che l'omesso avviso ad uno dei due difensori si collochi nella fase intercorrente trala fissazione dell'udienza e l'udienza di comparizione in camera di consiglio, come si desumedall'art. 601, comma 1 e 2, cod. proc. pen., che espressamente riconduce l'attivitàpreliminare alle formalità previste per la valida instaurazione del giudizio di appello.A tale riguardo, la giurisprudenza di questa Corte si è già trovata a calare il regime dideducibilità delle nullità a regime intermedio nella struttura del rito "cartolare" introdotto inseguito all'emergenza pandemica, fornendo indicazioni interpretative della norma di cuiall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., che ben valgono, attesa la identità di ratio, anche nelcaso di specie.In particolare, l’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. disciplina la deducibilità delle nullitàsia a regime intermedio (art. 180 cod. proc. pen.) che relative (art. 181 cod. proc. pen.),stabilendo che «Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita primadel suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.

Negli altri casi lanullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4».Nel caso di ‘rito cartolare’, non dandosi l’ipotesi che la parte assista al compimentodell'atto nullo, la eccezione potrà ritenersi tempestiva, dunque, solo se eccepita‘immediatamente dopo’ il compimento dell’atto e, comunque, entro i termini previsti, perquanto qui di interesse, trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio, di cuiall’art. 180 cod. proc. pen.In continuità con la giurisprudenza formatasi in punto di regime di deducibilità dellenullità nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenzialepandemica da Covid-19, deve pertanto ritenersi che la nullità generale a regime intermedio,conseguente al mancato avviso ad uno dei difensori di fiducia dell’imputato, sia deducibiledall’altro patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare",costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni scritte (Sez. 5, n. 10864 del01/02/2024, Benkaba, Rv. 286087 – 01; Sez. 2, n. 2332 del 24/11/2023, dep. 2024,Charkoui, Rv. 285795 – 01; Sez. 2, n. 27880 del 16/05/2023, Caponi, Rv. 284898 – 01; Sez.6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., Rv. 284164 – 01), non potendo quindi esserededotta per la prima volta con il ricorso in cassazione.Ciò premesso, nella specie, non risulta che tale nullità sia stata tempestivamenteeccepita dal difensore regolarmente avvisato, avv. [OSCURATO:PERSONA], con le conclusioni scritte, néd’altro canto neppure in ricorso si allega di avere tempestivamente dedotto tale nullità,limitandosi il ricorrente ad invocare la violazione dell’art. 24 Cost. e la impossibilità disanatoria di tale nullità (profili manifestamente infondati per quanto sopra argomentato).3.2.

Il secondo motivo è in parte non consentito e in parte aspecifico e meramentereiterativo delle doglianze portate in appello.In particolare, il motivo risulta non consentito nella misura in cui introduce una censurain punto di elemento soggettivo del reato, non previamente devoluta con l’atto di appello (incui il motivo si appuntava sulla prova della condotta sottrattiva).Il motivo risulta vieppiù aspecifico e meramente reiterativo nella parte in cui non siconfronta, per il restante profilo, con la doppia motivazione conforme (vds. pagg 1-2 dellasentenza impugnata e 3-4 della sentenza di primo grado), limitandosi la ricorrente adopporre una diversa lettura del materiale probatorio ed una differente ricostruzione in fatto,non consentite in questa sede.3.3.

Anche il terzo motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo.Per giustificare la esclusione di un bilanciamento in termini di prevalenza delleconcesse attenuanti generiche, la Corte territoriale ha dato rilievo, con motivazionecompiuta, coerente e priva di aporie logiche, alle gravi modalità con cui la rapina è statarealizzata, alle conseguenze lesive della condotta, all’entità del danno patrimonialecagionato (pag. 3 della sentenza impugnata).Quanto alla esclusione della recidiva, poi, deve osservarsi come difetti una previa,specifica devoluzione sul punto al giudice del merito; invero, il relativo motivo (pagg. 6-7dell’atto di appello) risultava formulato in modo assolutamente generico, sulla base delladeduzione della mera facoltatività dell’aumento ex art. 99 cod. pen.Ad ogni modo, la Corte territoriale ha anche motivato, in modo congruo e logico, inordine alla sussistenza della recidiva ed agli indici concreti di maggior disvalore (vds.paragrafo 3, a pag. 2 della sentenza impugnata), nonché in ordine alla congruità della pena(vds. pag. 3).3.4.

Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore e diversaargomentazione difensiva.3.5.

Alla pronuncia di rigetto del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] consegue, ai sensidell’art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.4.

Avuto riguardo alle corrette generalità emergenti dagli atti, deve essere infinedisposta la correzione delle generalità dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] come da dispositivo, conconseguenti adempimenti di legge.

P.Q.MCorregge la sentenza impugnata ne l senso che i l secondo imputato e '"[OSCURATO:PERSONA]".

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXX limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni tre,mesi cinque e giorni dieci di reclusione, ed euro 738 di multa.

Dichiara inammissibile nelresto il ricorso.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento dellespese processuali.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso riportandosi alla requisitoria depositata e chiedendo dichiararsi la inammissibilita' dientrambi i ricorsi;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso, anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Iovino, per entrambi gli imputati, riportandosi ai motivi dei ricorsi ed insistendo per il loroaccoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 24/06/2025, la Corte di appello di Napoli, adita su impugnazione diXXXXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA], confermava la sentenza appellata, emessadal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Nola in data 26/11/2024, e condannavagli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, difensore di [OSCURATO:PERSONA].2.1. Con primo motivo il ricorrente deduce la erronea applicazione della legge conriferimento all’art. 628, secondo comma, cod. pen., alla luce della sentenza della Cortecostituzionale n. 86/2024.Al riguardo, censura la decisione nella parte in cui ha escluso la ricorrenza del fatto dilieve entità, contestando le argomentazioni esposte sul punto dalla Corte territoriale erilevando come, nella specie, il furto in abitazione, poi degenerato in rapina impropria peruna spinta data in fase di fuga, fosse avvenuto con modalità e mezzi approssimativi, digiorno, alla presenza della figlia che immediatamente avvertiva i genitori.2.2. Con secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., erronea interpretazione della legge penale e vizio della motivazione in relazioneal mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.In particolare, il ricorrente lamenta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale edil vizio di motivazione, siccome non coerente e contraddittoria, nella misura in cui ha ritenutoi precedenti penali specifici ostativi ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche,facendo evidentemente riferimento a quelli relativi alla coimputata, non sussistendo, dicontro, a carico del [OSCURATO:PERSONA], alcun “significativo precedente”.La motivazione viene sul punto censurata, altresì, siccome manifestamente illogicanella parte in cui i giudici di appello, pur escludendo la aggravante di cui all’art. 61, primocomma, n. 2 cod. pen., hanno poi mantenuto fermo il giudizio di bilanciamento tracircostanze e non ridotto la pena.3. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso anche l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Iovino, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.3.1. Con primo motivo, la ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità,inammissibilità o decadenza.In particolare, rileva la ricorrente che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], uno dei due difensori difiducia da cui l’imputata risultava assistita, non aveva ricevuto alcuna notifica dell’avviso difissazione di udienza del giudizio di appello; che la nullità conseguente, qualificata di ordinegenerale a regime intermedio, non poteva ritenersi sanata dal comportamento tenutodall’altro difensore, né in ragione del fatto che la presenza del difensore non fosseobbligatoria.3.2. Con secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione inrelazione alla sussistenza e alla commissione del fatto di cui alla imputazione.Si duole, inoltre, del mancato riconoscimento del delitto in forma tentata e dellaviolazione dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.Al riguardo, la motivazione, posta a base della affermazione di penale responsabilità, ècensurata siccome fondata sulla mera denuncia della persona offesa, senza alcun riscontro.La motivazione sarebbe poi mancante ed illogica nella parte in cui non ha valorizzato ledichiarazioni confessorie del [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di un tentativo di accesso pressola abitazione della [OSCURATO:PERSONA] e di una colluttazione, mentre il coinvolgimento dellaXXXXXXXXX si fonderebbe solo su illazioni e deduzioni.Censura altresì la motivazione in quanto mancante in punto di esistenza del dolo.3.3. Con terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art 606, comma 1, lett. b) ee), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen.,nonché vizi della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva ed altrattamento sanzionatorio.Censura in particolare la motivazione siccome illogica e carente in punto di recidiva e diesclusione del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, contestandol’argomentazione adottata, secondo cui i precedenti penali possono costituire ragioneostativa.Lamenta vieppiù come nessuna motivazione sia stata fornita, se non con formulagenerica e tautologica, circa il comportamento effettivamente tenuto.Si duole della mancata attestazione della pena al minimo e deduce vieppiù,richiamando pronuncia di questa Corte (Sez. 5, n. 19055 del 24/04/2025), il mancatoadempimento all’obbligo motivazionale specifico ed individualizzante in punto di recidiva,che ha portato ad irrogare una pena sproporzionata, in violazione del precetto di cui all’art.27 Cost.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso percassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e dellamanifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorsoinammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc.pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 05, che hanno chiarito che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o puntodella decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità,e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazioneasseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr.anche, di recente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), nonpotendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine diestrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, inquanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsionedi legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi inriferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019,Onofri, Rv. 277518 -02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2,n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep.2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).1.1. La mancanza di specificità del motivo va, poi, valutata e ritenuta non solo per lasua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentatedalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento chequest'ultima non può ignorare le argomentazioni del provvedimento censurato, senza caderenel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01).Invero, poiché la funzione tipica dell'impugnazione è quella di critica argomentataavverso il provvedimento impugnato, tale revisione critica si realizza attraverso lapresentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono presentare una duplicespecificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto chesorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente,enucleare in modo specifico il vizio denunciato e la sua decisività rispetto al percorso logicoseguito dal giudice del merito, sì da condurre a decisione differente. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con leargomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).1.2. Inoltre, di fronte ad una ‘doppia conforme’ affermazione di responsabilita, epienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quelladella sentenza di primo grado.E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata equella di appello, quando non vi e difformita sui punti denunciati, si integrinovicendevolmente, formando una sola entita logico-giuridica, alla quale occorre fareriferimento per giudicare della congruita della motivazione (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997,Ambrosino, Rv. 209145 – 01;; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 – 01;Sez. 3, n.4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497 – 01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993,dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250 - 01).2. Ciò premesso, il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmentefondato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, ed inammissibile nel resto.Al riguardo si dà preliminarmente atto di avere verificato la esistenza, agli atti, dellaquerela in relazione al reato di lesioni, verifica a cui questa Corte è chiamata a normadell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. e resasi necessaria in ragione della ritenutaesclusione della aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 2 cod. pen., che hadeterminato il venir meno della procedibilità d’ufficio del reato.2.1. Ciò posto, il primo motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo della doglianzaavanzata con l’appello, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, ecomunque manifestamente infondato.2.1.1. La Corte costituzionale, con sentenza n. 86 del 2024, ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., «nella parte in cui non prevede chela pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per lanatura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolaretenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità», precisando che «l’esigenzadell’attenuante in questione […] trova fondamento costituzionale anche nei principi diindividualizzazione della pena e di finalità rieducativa della stessa».I giudici della Consulta hanno anche affermato che «in presenza di una fattispecieastratta connotata […] da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli elementicostitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità», e tuttaviaassoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilitàper il giudice di qualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, allaspecie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell’azione, ovvero alla particolare tenuità deldanno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo commadell’art. 27 Cost.» (Corte cost. n. 86 del 2024, § 8.3.).2.1.2. Il percorso motivazionale che caratterizza la sentenza n. 86 del 2024 indicadunque, con chiarezza, che l’intento del Giudice delle leggi è stato quello di introdurre unostrumento “ulteriore”, rispetto a quelli già disponibili, al fine di consentire la miglioreindividualizzazione del trattamento sanzionatorio per le condotte di rapina, quando il fatto siconfigura come “estremamente modesto”.Tanto premesso, deve essere rilevato che i parametri da considerare per applicarel’attenuante di matrice costituzionale sono - in larga misura - sovrapponibili a quelliindividuati per applicare l’attenuante comune, prevista dall’art. 62, n. 4) cod. pen.: infatti, seper la prima è richiesto, come visto, che il fatto risulti di lieve entità per «la natura, la specie, imezzi, le modalità o circostanze dell’azione, la particolare tenuità del danno o del pericolo»,anche per concedere l’attenuante codicistica occorre valutare il «danno patrimoniale dispeciale tenuità», ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, «il lucro di specialetenuità», sempre che «l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità».In senso conforme, per l’appunto, è stato ritenuto che, quando le caratteristiche dellacondotta sono tali da far ritenere che si versi in un caso di “offensività minima”, il fatto chesia già stata riconosciuta l’attenuante comune prevista dall’art. 62, primo comma, n. 4) cod.pen. non osta alla rivalutazione delle caratteristiche della condotta e della entità del danno,allo specifico fine di concedere l’ulteriore attenuante (Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024,Cizmic, Rv. 287359 – 01).L'attenuante della lieve entità del fatto, introdotta per il delitto di rapina dalla sentenzadella Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula, dunque, una valutazione del fatto nel suocomplesso, ben potendo essere esclusa laddove la lievità difetti in rapporto all'evento in séconsiderato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanzedella condotta, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato.2.1.3. Nella specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi didiritto sopra enunciati ed ha esposto, con motivazione congrua e logica, nonché aderentealle risultanze processuali, le ragioni del mancato riconoscimento della attenuantecostituzionale del fatto di lieve entità, facendo rinvio alle argomentazioni del primo giudicema anche, a specifica risposta alle deduzioni difensive, dando puntuale rilievo all’entità deldanno patrimoniale, alla circostanza che la condotta è stata attuata violando la privatadimora della persona offesa, alla dose di violenza esercitata ed alla organizzazione epreordinazione della azione, che ha visto coinvolte varie persone con ruoli diversi (vds. pag.3 della sentenza impugnata; vds. anche pag. 5 della sentenza di primo grado).2.2. Il secondo motivo è parzialmente fondato, nei seguenti termini.2.2.1. Anzitutto, il motivo presenta un profilo di censura con cui pare dedurre untravisamento del dato contenuto nel casellario giudiziale. Al riguardo, si rileva come il motivorisulti aspecifico e privo del carattere di autosufficienza, non allegando l’atto che si assumetravisato; inoltre, lo stesso è formulato in maniera generica nella misura in cui si limita adopporre, alla valutazione operata nel doppio grado, la mancata contestazione della recidivao che non sussiste alcun ‘significativo precedente’, trattandosi, all’evidenza, di deduzioniprive di decisività e che omettono un confronto critico con la argomentazione portata nelladecisione adottata, che fonda comunque sulle gravi modalità della condotta e sulleconseguenze lesive derivate (vds. pag. 3 della sentenza impugnata).2.2.2. Risulta invece fondato il motivo con cui si censura la mancata riduzione dellapena a seguito della esclusione della aggravante di cui all’art. 61, n. 2 cod. pen.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato, in tema di reato continuato, che ilgiudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave estabilire la pena-base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distintoper ciascuno dei reati satellite, sì da consentire di verificare che sia stato rispettato ilrapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati (Sez. U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).In particolare, ripercorrendo l’evoluzione del panorama giurisprudenziale, le SezioniUnite citate hanno ribadito il principio già affermato da Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013,Ciabotti, Rv. 255347, sul punto non massimata, secondo cui, sebbene la pena del reatocontinuato debba ritenersi il risultato di una operazione unitaria, occorre tuttavia che siaindividuabile la pena stabilita dal giudice in aumento per ciascun reato satellite, atteso chesolo la ripartita indicazione dei diversi aumenti di pena permette di verificare l'osservanza dellimite posto dal comma terzo dell'art. 81 cod. pen. e di tener conto della circostanza che ataluni effetti il cumulo giuridico si scioglie.Invero, «la realtà normativa costituita dall'istituto della continuazione è di carattereduttile, che può prestarsi, a seconda delle esigenze, a una lettura unitaria, ovvero ad unaanalisi frammentata, a seconda delle prospettive che si intendono perseguire. In sintesi: invista del perseguimento dell'obiettivo del favor rei, coesistono nella figura del reatocontinuato profili giuridici, tanto di unitarietà, quanto di pluralità» (Sez. U, n. 22471 del26/02/2015, Sebbar, non mass. sul punto).Anche le Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750 - 01, ponendosi in lineadi continuità con i precedenti citati, hanno nuovamente ribadito come «la perdita dellaautonomia sanzionatoria dei reatisatellite nell'ambito del reato continuato non comportiaffatto la irrilevanza della valutazione della gravità dei predetti reati singolarmenteconsiderati, come confermato dalla lettera del comma 2 dell'art. 533 del codice di rito, cheimpone la procedura bifasica per la quale il giudicante, prima, "stabilisce" la pena perciascun reato, poi, "determina" la pena da applicare per il reato unitariamente considerato,così ridefinendo, in vista della unitaria risposta repressiva, la pena "complessiva" daapplicare. Pena di cui il giudice dovrebbe pure specificare, per quanto la mancanza non siacausa di nullità, l'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, evitando quantificazioniforfettarie, in quanto tale specificazione rileva non solo allorché debba procedersi allascissione delle pene per applicare soltanto ad alcuni dei reati fittiziamente unificati taluniistituti giuridici, ma soprattutto per consentire il controllo dell'esercizio della discrezionalitàdel giudice nella determinazionedella pena, e quindi il rispetto del principio di proporzionalitàdi essa, dovendo i singoli aumenti corrispondere alla valutazione della gravità degli episodiin continuazione».2.2.3. Se, dunque, l'unificazione prevista dall’art. 81 cpv. cod. pen. è espressione di unascelta legislativa funzionale alla definizione di un trattamento sanzionatorio più mite diquanto non risulterebbe dall'applicazione del cumulo materiale delle pene, la perdita diindividualità dei singoli reati è tuttavia destinata ad esaurirsi nel meccanismo dideterminazione del trattamento sanzionatorio, mentre la individualità deve essereconservata allorquando si valuti l’incidenza ponderale del reato-satellite e la misuradell'incremento da apportare alla pena-base.A tale proposito, le Sez. U. Sebbar hanno rimarcato che l’aumento è sì obbligatorionell'an, «ma discrezionale con riferimento al quantum, che va determinato - inevitabilmente -non solo in base al numero dei reati-satellite, ma anche in base alla gravitàdi ciascuno diessi».Ben si comprende, quindi, la necessità di tener conto anche del corredo circostanzialeproprio di ciascun reato satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, cit. in parte motiva,paragrafo 8; Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Finizio, Rv. 279107 - 02; Sez. 2, n. 10995 del13/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], 272375 – 01; Sez. 3, n. 1810 del 02/12/2010, dep. 2011, R., Rv.249279 - 01).2.2.4. Nella specie, la Corte di appello ha escluso la aggravante di cui all’art. 61, primocomma, n. 2 cod. pen., contestata per il solo reato-satellite di lesioni, ma, erroneamenteritenendo che ciò non determinasse riflessi sulla pena in ragione del bilanciamento dellealtre aggravanti con le attenuanti generiche (paragrafo 2 della sentenza impugnata, pag. 2),non ha fatto a ciò conseguire alcuna rideterminazione del quantum del relativo aumento dipena, necessitata, invece, proprio in ragione della diminuita gravità del reato-satellite e pereffetto della applicazione delle già concesse attenuanti generiche (non più in bilanciamentocon la circostanza aggravante). La sentenza va dunque sul punto annullata senza rinvio, ben potendo questa Corte, anorma dell’art. 620 cod. proc. pen., procedere a rideterminare il quantum di aumento di pena(previa riduzione per effetto dell’art. 62-bis cod. pen.) in mesi 2 di reclusione ed euro 182,00e quindi la pena complessiva, con la riduzione del rito, nella misura di cui al dispositivo.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.3.1. Il primo motivo risulta aspecifico e comunque infondato.La ricorrente deduce inosservanza di norme processuali, rappresentando essere stataomessa la notifica dell’avviso di fissazione di udienza del giudizio di appello ad uno deidifensori di fiducia.3.1.1. Al riguardo, Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009 Aprea, Rv. 244187 – 01 hannoosservato, sulla base di una lettura sistematica delle norme sul diritto di difesa, rispettosadell’art. 24 Cost., che la "necessità - continuità" della difesa tecnica deve essere intesa, incaso di collegialità dei due difensori di fiducia, in funzione dialettica ma complementare edunivoca.In particolare, le Sezioni Unite Aprea hanno chiarito come la nullità si configuri comeassoluta ed insanabile laddove l'omessa citazione riguardi il titolare del diritto e il mancatoavviso afferisca al solo difensore che ha obbligo di essere presente o ad entrambi quellinominati di fiducia, di talché neppure sarebbe possibile costituire il rapporto processuale.Di contro, l'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia dell'imputato è causa di nullità,ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a regime intermedio.A tale riguardo, è stato precisato che il difensore presente, tra i due nominatidall'imputato, è soggetto necessario e sufficiente per costituire la parte e «garantire il pienoesercizio del diritto di dedurre prima della sentenza le eventuali nullità intermedie verificatesiin un momento anteriore al "giudizio", non potendosi ravvisare ragioni giuridicamente valideper superare il termine decadenziale di cui all'art. 180 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 22242 del27/01/2011, Scibè, Rv. 249651 – 01). Costui deve pertanto eccepire la nullità di ordinegenerale a regime intermedio, in caso di mancato avviso all'altro difensore, al più tardiimmediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento nonimporti altri atti, perché il suo svolgersi presume la rinuncia all'eccezione o l'avvalersi dellefacoltà di parte che hanno sanato la stessa nullità: «se ne trae che la deduzione può essereripetuta in sede d'impugnazione, solo qualora la nullità di ordine generale a regimeintermedio verificatasi prima del giudizio è stata dedotta, e tuttavia il processo è proseguitosenza che il giudice apprestasse rimedio. Ma se il processo si è svolto per la sua mancatadeduzione, il giudice del grado successivo deve ritenerla sanata» (Sez. U, n. 39060 del16/07/2009 Aprea, Rv. 244187 – 01; in senso conforme, Sez. 5, n. 55800 del 03/10/2018,Intoppa, Rv. 274620 – 01; Sez. 3, n. 38021 del 12/06/2013, Esposito, Rv. 256980 – 01).3.1.2. Analogamente, poi, a quanto si verifica nel giudizio di primo grado (in cuil'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia dell'imputato è causa di nullità che si verificaprima del giudizio e si colloca in quel segmento procedimentale che sta tra il decretodispositivo del giudizio o il decreto di citazione diretta a giudizio e la prima udienza dicomparizione davanti al giudice),anche l’omessa notifica dell'avviso della data fissata per ilgiudizio d'appello a uno dei due difensori di fiducia, non essendosi verificata "nel giudizio",deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello e non può esserepiù rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 44363del 26/11/2010, D'Aria, Rv. 249184 -01; Sez. 3, n. 13824 del 02/04/2008, Straiano, Rv.239690 - 01; Sez. 2, n. 37507 del 30/06/2009, Volpe, Rv. 244887 – 01; Sez. 5, n. 22413 del23/04/2009, Messina, Rv. 243510 - 01).Tale nullità è dunque rilevabile anche di ufficio, ma non più rilevabile, né deducibiledopo la deliberazione della sentenza.3.1.3. Nel caso di specie, poi, il regime di deducibilità di tale nullità deve essereconiugato con il rito ‘non partecipato’, essendosi il giudizio di appello svolto in camera diconsiglio, senza la partecipazione delle parti, e con contraddittorio, dunque, solo cartolare.In particolare, anche con riferimento al giudizio di appello che si svolge in camera diconsiglio senza la partecipazione delle parti, ex art. 598-bis cod. proc. pen., può certamenteaffermarsi che l'omesso avviso ad uno dei due difensori si collochi nella fase intercorrente trala fissazione dell'udienza e l'udienza di comparizione in camera di consiglio, come si desumedall'art. 601, comma 1 e 2, cod. proc. pen., che espressamente riconduce l'attivitàpreliminare alle formalità previste per la valida instaurazione del giudizio di appello.A tale riguardo, la giurisprudenza di questa Corte si è già trovata a calare il regime dideducibilità delle nullità a regime intermedio nella struttura del rito "cartolare" introdotto inseguito all'emergenza pandemica, fornendo indicazioni interpretative della norma di cuiall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., che ben valgono, attesa la identità di ratio, anche nelcaso di specie.In particolare, l’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. disciplina la deducibilità delle nullitàsia a regime intermedio (art. 180 cod. proc. pen.) che relative (art. 181 cod. proc. pen.),stabilendo che «Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita primadel suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi lanullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4».Nel caso di ‘rito cartolare’, non dandosi l’ipotesi che la parte assista al compimentodell'atto nullo, la eccezione potrà ritenersi tempestiva, dunque, solo se eccepita‘immediatamente dopo’ il compimento dell’atto e, comunque, entro i termini previsti, perquanto qui di interesse, trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio, di cuiall’art. 180 cod. proc. pen.In continuità con la giurisprudenza formatasi in punto di regime di deducibilità dellenullità nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenzialepandemica da Covid-19, deve pertanto ritenersi che la nullità generale a regime intermedio,conseguente al mancato avviso ad uno dei difensori di fiducia dell’imputato, sia deducibiledall’altro patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare",costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni scritte (Sez. 5, n. 10864 del01/02/2024, Benkaba, Rv. 286087 – 01; Sez. 2, n. 2332 del 24/11/2023, dep. 2024,Charkoui, Rv. 285795 – 01; Sez. 2, n. 27880 del 16/05/2023, Caponi, Rv. 284898 – 01; Sez.6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., Rv. 284164 – 01), non potendo quindi esserededotta per la prima volta con il ricorso in cassazione.Ciò premesso, nella specie, non risulta che tale nullità sia stata tempestivamenteeccepita dal difensore regolarmente avvisato, avv. [OSCURATO:PERSONA], con le conclusioni scritte, néd’altro canto neppure in ricorso si allega di avere tempestivamente dedotto tale nullità,limitandosi il ricorrente ad invocare la violazione dell’art. 24 Cost. e la impossibilità disanatoria di tale nullità (profili manifestamente infondati per quanto sopra argomentato).3.2. Il secondo motivo è in parte non consentito e in parte aspecifico e meramentereiterativo delle doglianze portate in appello.In particolare, il motivo risulta non consentito nella misura in cui introduce una censurain punto di elemento soggettivo del reato, non previamente devoluta con l’atto di appello (incui il motivo si appuntava sulla prova della condotta sottrattiva).Il motivo risulta vieppiù aspecifico e meramente reiterativo nella parte in cui non siconfronta, per il restante profilo, con la doppia motivazione conforme (vds. pagg 1-2 dellasentenza impugnata e 3-4 della sentenza di primo grado), limitandosi la ricorrente adopporre una diversa lettura del materiale probatorio ed una differente ricostruzione in fatto,non consentite in questa sede.3.3. Anche il terzo motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo.Per giustificare la esclusione di un bilanciamento in termini di prevalenza delleconcesse attenuanti generiche, la Corte territoriale ha dato rilievo, con motivazionecompiuta, coerente e priva di aporie logiche, alle gravi modalità con cui la rapina è statarealizzata, alle conseguenze lesive della condotta, all’entità del danno patrimonialecagionato (pag. 3 della sentenza impugnata).Quanto alla esclusione della recidiva, poi, deve osservarsi come difetti una previa,specifica devoluzione sul punto al giudice del merito; invero, il relativo motivo (pagg. 6-7dell’atto di appello) risultava formulato in modo assolutamente generico, sulla base delladeduzione della mera facoltatività dell’aumento ex art. 99 cod. pen.Ad ogni modo, la Corte territoriale ha anche motivato, in modo congruo e logico, inordine alla sussistenza della recidiva ed agli indici concreti di maggior disvalore (vds.paragrafo 3, a pag. 2 della sentenza impugnata), nonché in ordine alla congruità della pena(vds. pag. 3).3.4. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore e diversaargomentazione difensiva.3.5. Alla pronuncia di rigetto del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] consegue, ai sensidell’art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.4. Avuto riguardo alle corrette generalità emergenti dagli atti, deve essere infinedisposta la correzione delle generalità dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] come da dispositivo, conconseguenti adempimenti di legge. P.Q.MCorregge la sentenza impugnata ne l senso che i l secondo imputato e '"[OSCURATO:PERSONA]". Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXX limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni tre,mesi cinque e giorni dieci di reclusione, ed euro 738 di multa. Dichiara inammissibile nelresto il ricorso. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento dellespese processuali.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 12736/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris