CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023
Cassazione n. 01052/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché i motivi, su ciascun punto, risultano meramente riproduttivi di censure esaminate dai giudici del merito facendo corretta applicazione delle regole in tema di valutazione della prova (le conversazioni intercettate) ai fini della identificazione dell'imputato e del suo coinvolgimento nella diretta gestione di "una filiera" di spaccio, con un elevato impegno economico mensile e diretto coinvolgimento nell'operazione di cessione a [OSCURATO:PERSONA] di ca. un chilogrammo di cocaina, a seguito di contatti telefonici con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che venivano tratti in arresto, dopo la consegna, il 30 maggio 2020. La pervicacia e proclività a delinquere, attestata dalle conversazioni intercettate che lo inseriscono in un "giro" particolarmente versato alla commissione di reati in materia di stupefacenti e il precedente specifico, sono stati correttamente valorizzati ai fini del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche (pur avendo escluso la recidiva specifica per estinzione del reato stesso) sia per intensità del dolo che per la carenza di ulteriori elementi suscettibili di positiva valutazione ai fini del giudizio di pericolosità sociale e della individuazione della pena: i correlativi motivi di ricorso sono, pertanto, manifestamente infondati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere r-1> 52 tore [OSCURATO:PERSONA] s