CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 21759/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 15991/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s .p. a . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, v ia d elle [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimato - avverso l'ordinanza n. 7032/2015 del Tribunale di Livorno del 19/5/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/6/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]. non ammetteva allo stato passivo il credito vantat o da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in virtù delle cartelle di pagamento n. 085280019990090029318863 e n. 1142100002494970000, concernenti i carichi iscritti a ruolo da parte, rispettivamente, di AIPA e Agenzia delle Entrate, sede di Trieste. 2. Il Tribunale di Livorno, ritenuta la fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA], rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., condannando la medesima al rimborso delle spese di lite in favore di controparte. 3. Per la cassazione di questo decreto, depositato in data 19 maggio 2015, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. prospettando due motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in a.s. non ha svolto difese. Considerato che: 4. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha provveduto alla spedizione per la notifica del ricorso per cassazione in data 15 giugno 2015, ma non si è curata, in seguito, di fornire la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta tramite la produzione dell'avviso di ricevimento. Costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, entro l'udienza di discussione (si veda in questo senso, per tutte, Cass., Sez. U., 11429/2010). Pertanto, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento e in assenza di attività da parte dell'intimato, l'impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.. 5. La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma delcomma 1-bi