CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36122/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso iscritto al n.13324/14 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a , giusta mandato in atti , dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] e da ll’avv.to Cristina della Valle , con quest’ultimoelettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2 34 controricorrente avverso sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 145/22/201 3, depositata il 2 9 / 11 /201 3 e non notificata . Oggetto: d.l. n.119 del 2018- estinzione Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 23 novembre 2022, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] d’Angiolella. [OSCURATO:PERSONA] La controversia trae origine dall’impugnazione degli avvisi di accertamento, per le annualità 2005 e 2006, emessi dall’Agenzia delle entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con i quali veniva ripreso a tassazione, con metodo sintetico, ai fini Irpef, il maggior reddito accertato nei confronti della contribuente. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Sondrio, con sentenza n. 50/1/2012, accoglieva parzialmente i ricorsi, riuniti, della contribuente riducendo la pretesa impositiva. La contribuente proponeva appello che, con la sentenza qui impugnata, veniva integralmente accolto dalla CTR della Lombardia, annullandosi gli avvisi di accertamento. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenzaaffidato a sette motivi. Lacontribuente ha resistito con controricorso . Successivamente l a contribuent e ha presentato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere per aver aderito alla definizione agevolata ai sensi de ll’ art. 6 e dell’art. 7 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136. All’uopo ha allegato: 1) domanda di definizione agevolata del 20 maggio 2019, per l’anno di imposta 2005, relativa all’avviso di accertamento T9Y010100995/2011; 2) ricevuta protocollo domanda di definizione 0896037/anno 2005; 3) domanda di definizione agevolata, del 20 maggio 2019,per l’anno di imposta 2006, relativa all’avviso di accertamento T9Y010100992/2011; 4) ricevuta protocollo domanda di definizione 0895983/anno 2006; 5) ricevute di pagamento del dovuto. Successivamente, l’Agenzia delle entrate ha depositato, telematicamente, istanza di cessazione della materia del contendere, allegando comunicazione dell’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Sondrio, con la quale si dà atto che la contribuente, [OSCURATO:PERSONA], ha definito la controversia, oggetto del presente giudizio, ai sensi dell’art. 6, d.l. cit. [OSCURATO:PERSONA] La documentazione depositata dalla parte contribuente, in una all’adesione dell’Agenzia delle entrate, comporta la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'articolo dell’art. 6,commi 8, 9, 10, d.-l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136. La comunicazione dell’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Sondrio, allegata dall’Avvocatura Generale dello Stato all’istanza di cessazione della materia del contendere, dà atto del compimento, da parte della contribuente, della formalità previste dall’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e, quindi, dell’estinzione del giudizio. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizioai sensi dell'articolo dell’art. 6, commi 8, 9, 10, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119,convertito con modificazioni dalla legge 17 dicem