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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 00384/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TO1.

Con ordinanza in data 23/07/2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocatola misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXX dalla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale era stato ammessoin via provvisoria per espiare un cumulo di pena per reati di produzione e traffico distupefacenti, con l’aggravante dell’ingente quantità, e per violazioni di obblighi inerenti allasorveglianza speciale, commessi fino al 2017.La misura alternativa ex art. 94 d.P.R. n. 309/90 era stata confermata in data12/10/2022 al fine di intraprendere un programma terapeutico riabilitativo presso laComunità XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; il condannato era stato seguito anche dalDipartimento di salute mentale di XXXXXXXX e dal Serd di XXXXXXXXXX perché affetto dadisturbi borderline e da problematiche di tossicodipendenza.La misura era stata sospesa provvisoriamente con decreto del Magistrato disorveglianza in data 30/06/2025 a seguito dell’ordinanza di custodia cautelare in carcereemessa a suo carico del Tribunale del riesame di Roma e relativa ad una condotta di reatodi cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R.n. 309/90, per aver acquistato da un sodaliziocriminale collegato alle attività di narcotraffico a Roma un quantitativo di 10 kg di cocaina perla cessione a terzi.Il fatto era stato commesso tra il 27 e il 29 maggio 2020, mentre era sottoposto allamisura degli arresti domiciliari.Il Tribunale di sorveglianza riteneva che la commissione di una così grave condottadurantegli arresti domiciliari dimostrasse l’assoluta incapacità del condannato di recidere ilegami con l’ambiente criminale di riferimento e non rendesse possibile escludere lapersistenza di tali rapporti in costanza di affidamento terapeutico; aggiungeva che laComunità XXXXXXXXXXospitante era oggetto di un’indagine della Procura di Roma, checoinvolgeva alcuni suoi operatori per condotte agevolative di comportamenti illeciti degliospiti.Il Tribunale di sorveglianza concludeva che il condannato era risultato immeritevole delbeneficio e che il pericolo di recidiva era alimentato dal contesto nel quale stava scontandola misura alternativa.2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXXXXX, deducendo nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 606, comma1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 94, comma 6, d.P.R. n. 309/90 e 47,comma 11, l.n. 354/75 per erronea e mancata applicazione della norma e per difetto,illogicità manifesta o contraddittorietà di motivazione in relazione alla data di decorrenzadella revoca individuata dal Tribunale con effetto retroattivo.Secondo la difesa, il Tribunale di sorveglianza non aveva tenuto conto del fatto che ireati per i quali era stata applicata la misura cautelare nel giugno 2025 erano stati commessiil 27 e il 29 maggio del 2020, quindi ben prima che egli fosse ammesso al beneficio,applicatogli in via provvisoria due anni dopo.Del tutto apparente e generica è la motivazione nella parte in cui prospetta la possibilitàche egli abbia continuato a coltivare rapporti criminali nel periodo in cui era accolto incomunità, mentre nessuna specifica valutazione viene compiuta sul comportamentoeffettivamente tenuto in quello stesso arco temporale per il quale retroattivamente ilprovvedimento impugnato ha revocato il beneficio.Il ricorrente richiamava il positivo esito di tutte le richieste antecedenti di liberazioneanticipata, che avevano attestato il suo corretto comportamento nei semestri di riferimento, eha poi enumerato le numerose tappe del percorso riabilitativo svolto dal condannato e sullequali la motivazione non si era espressa, contravvenendo tra l’altro all’insegnamento diCorte Cost. n. 343/1987.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Il provvedimento impugnato ha revocato la misura alternativa dell’affidamento inprova al servizio sociale, già concessa al condannato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], poiché era stata emessaordinanza di custodia cautelare in carcere a suo carico da parte del Tribunale del riesame diRoma, divenuta esecutiva il 18/06/2025, e relativa ad una condotta di reato di cui agli artt.110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R.n. 309/90, per aver acquistato da un sodalizio criminalecollegato alle attività di narcotraffico a Roma un quantitativo di 10 kg di cocaina per lacessione a terzi.Il fatto era stato commesso tra il 27 e il 29 maggio 2020, mentre era sottoposto allamisura degli arresti domiciliari per gli stessi fatti per i quali stava scontando la pena in misuraalternativa e il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che, per quanto la misura cautelaresopravvenuta alla concessione del beneficio riguardasse fatti commessi in epocaantecedente al momento in cui veniva considerato meritevole dell’affidamento in prova, ilprovvedimento a lui favorevole poteva essere sempre modificato qualora fossero risultati –come avvenuto – elementi diversi da quelli valutati.La giurisprudenza si è già effettivamente espressa in questo senso, affermando che «larevoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari,ex art. 94, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere disposta non soltanto percondotte successive all'inizio della sua decorrenza, ma anche quando emergano fattiantecedenti, non conosciuti dal tribunale di sorveglianza, la cui gravità induce a rivalutare laprognosi favorevole alla concessione del beneficio. (Conf.: n. 774 del 1996, Rv. 203979-01)»(Sez. 1, n. 16337 del 26/01/2024, M., Rv. 286240 - 01).

E ciò vale anche nell’ipotesi inversaquando, cioè, un provvedimento giurisdizionale sfavorevole del Tribunale di sorveglianza siabasato su una situazione che risulti, successivamente alla sua adozione, diversa rispetto aquella assunta a presupposto del precedente provvedimento (così Sez. 1, n. 15861 del07/03/2014, Cammisa, Rv. 259604 – 01, con riguardo alla modificabilità del provvedimentodi revoca di misura dell'affidamento in prova al servizio sociale in conseguenza dellacontestazione di un delitto di rapina, per il quale l'imputato era stato successivamenteassolto).Il Tribunale di sorveglianza ha riformulato il suo giudizio sulla meritevolezzadell’affidamento in prova tenendo conto della contestazione di fatti che non gli erano notiquando la misura alternativa era stata concessa.Tuttavia, poiché la condotta, sebbene compiuta durante la precedente sottoposizioneagli arresti domiciliari, è comunque precedente all’avvio della misura alternativa, la suagravità, che certamente offre indizi circa la mancata adesione effettiva al programmaterapeutico, andava comparataalle risultanze riguardanti il comportamento tenuto nellosvolgimento dell’affidamento terapeutico, con più articolata motivazione in confronto con leconcrete documentate risultanze relative alle condotte tenute durante la sottoposizione allamisura alternativa.Invece dal provvedimento non risultano né richieste né acquisite, né pertanto valutate,le attività di cura e di osservazione del Dipartimento di salute mentale e del SERD, di cui ilprovvedimento impugnato fa menzione per aver preso in carico il ricorrente.Né possono considerarsi idonei a giustificare la decisione, fino a rendere irrilevantel’ulteriore indagine sul comportamento tenuto dal condannato durante la sottoposizione allamisura alternativa, gli elementi di sospetto derivanti dal fatto che la Comunità ospitante siaSul punto i riferimenti del Tribunale di sorveglianza sono del tutto generici e nonconsentono di ricavare concreti elementi di valutazione sul comportamento tenuto dalcondannato negli anni successivi alla commissione dei fatti oggetto della sopravvenutacontestazione.3.

Il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudiziodinanzi al Tribunale di sorveglianza di Roma, perché proceda, libero nell’esito, ad integrarela lacuna motivazionale sopra evidenziata, svolgendo un accertamento e una compiutavalutazione della condotta tenuta durante la sottoposizione della misura alternativa al fine dicompararne le risultanze con la gravità delle antecedenti condotte emerse a suo carico e diformulare un più compiuto e attuale giudizio sulla meritevolezza del beneficio.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi Roma.Così è deciso, 05/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO1. Con ordinanza in data 23/07/2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocatola misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXX dalla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale era stato ammessoin via provvisoria per espiare un cumulo di pena per reati di produzione e traffico distupefacenti, con l’aggravante dell’ingente quantità, e per violazioni di obblighi inerenti allasorveglianza speciale, commessi fino al 2017.La misura alternativa ex art. 94 d.P.R. n. 309/90 era stata confermata in data12/10/2022 al fine di intraprendere un programma terapeutico riabilitativo presso laComunità XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; il condannato era stato seguito anche dalDipartimento di salute mentale di XXXXXXXX e dal Serd di XXXXXXXXXX perché affetto dadisturbi borderline e da problematiche di tossicodipendenza.La misura era stata sospesa provvisoriamente con decreto del Magistrato disorveglianza in data 30/06/2025 a seguito dell’ordinanza di custodia cautelare in carcereemessa a suo carico del Tribunale del riesame di Roma e relativa ad una condotta di reatodi cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R.n. 309/90, per aver acquistato da un sodaliziocriminale collegato alle attività di narcotraffico a Roma un quantitativo di 10 kg di cocaina perla cessione a terzi.Il fatto era stato commesso tra il 27 e il 29 maggio 2020, mentre era sottoposto allamisura degli arresti domiciliari.Il Tribunale di sorveglianza riteneva che la commissione di una così grave condottadurantegli arresti domiciliari dimostrasse l’assoluta incapacità del condannato di recidere ilegami con l’ambiente criminale di riferimento e non rendesse possibile escludere lapersistenza di tali rapporti in costanza di affidamento terapeutico; aggiungeva che laComunità XXXXXXXXXXospitante era oggetto di un’indagine della Procura di Roma, checoinvolgeva alcuni suoi operatori per condotte agevolative di comportamenti illeciti degliospiti.Il Tribunale di sorveglianza concludeva che il condannato era risultato immeritevole delbeneficio e che il pericolo di recidiva era alimentato dal contesto nel quale stava scontandola misura alternativa.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXXXXX, deducendo nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 606, comma1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 94, comma 6, d.P.R. n. 309/90 e 47,comma 11, l.n. 354/75 per erronea e mancata applicazione della norma e per difetto,illogicità manifesta o contraddittorietà di motivazione in relazione alla data di decorrenzadella revoca individuata dal Tribunale con effetto retroattivo.Secondo la difesa, il Tribunale di sorveglianza non aveva tenuto conto del fatto che ireati per i quali era stata applicata la misura cautelare nel giugno 2025 erano stati commessiil 27 e il 29 maggio del 2020, quindi ben prima che egli fosse ammesso al beneficio,applicatogli in via provvisoria due anni dopo.Del tutto apparente e generica è la motivazione nella parte in cui prospetta la possibilitàche egli abbia continuato a coltivare rapporti criminali nel periodo in cui era accolto incomunità, mentre nessuna specifica valutazione viene compiuta sul comportamentoeffettivamente tenuto in quello stesso arco temporale per il quale retroattivamente ilprovvedimento impugnato ha revocato il beneficio.Il ricorrente richiamava il positivo esito di tutte le richieste antecedenti di liberazioneanticipata, che avevano attestato il suo corretto comportamento nei semestri di riferimento, eha poi enumerato le numerose tappe del percorso riabilitativo svolto dal condannato e sullequali la motivazione non si era espressa, contravvenendo tra l’altro all’insegnamento diCorte Cost. n. 343/1987.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il provvedimento impugnato ha revocato la misura alternativa dell’affidamento inprova al servizio sociale, già concessa al condannato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], poiché era stata emessaordinanza di custodia cautelare in carcere a suo carico da parte del Tribunale del riesame diRoma, divenuta esecutiva il 18/06/2025, e relativa ad una condotta di reato di cui agli artt.110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R.n. 309/90, per aver acquistato da un sodalizio criminalecollegato alle attività di narcotraffico a Roma un quantitativo di 10 kg di cocaina per lacessione a terzi.Il fatto era stato commesso tra il 27 e il 29 maggio 2020, mentre era sottoposto allamisura degli arresti domiciliari per gli stessi fatti per i quali stava scontando la pena in misuraalternativa e il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che, per quanto la misura cautelaresopravvenuta alla concessione del beneficio riguardasse fatti commessi in epocaantecedente al momento in cui veniva considerato meritevole dell’affidamento in prova, ilprovvedimento a lui favorevole poteva essere sempre modificato qualora fossero risultati –come avvenuto – elementi diversi da quelli valutati.La giurisprudenza si è già effettivamente espressa in questo senso, affermando che «larevoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari,ex art. 94, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere disposta non soltanto percondotte successive all'inizio della sua decorrenza, ma anche quando emergano fattiantecedenti, non conosciuti dal tribunale di sorveglianza, la cui gravità induce a rivalutare laprognosi favorevole alla concessione del beneficio. (Conf.: n. 774 del 1996, Rv. 203979-01)»(Sez. 1, n. 16337 del 26/01/2024, M., Rv. 286240 - 01). E ciò vale anche nell’ipotesi inversaquando, cioè, un provvedimento giurisdizionale sfavorevole del Tribunale di sorveglianza siabasato su una situazione che risulti, successivamente alla sua adozione, diversa rispetto aquella assunta a presupposto del precedente provvedimento (così Sez. 1, n. 15861 del07/03/2014, Cammisa, Rv. 259604 – 01, con riguardo alla modificabilità del provvedimentodi revoca di misura dell'affidamento in prova al servizio sociale in conseguenza dellacontestazione di un delitto di rapina, per il quale l'imputato era stato successivamenteassolto).Il Tribunale di sorveglianza ha riformulato il suo giudizio sulla meritevolezzadell’affidamento in prova tenendo conto della contestazione di fatti che non gli erano notiquando la misura alternativa era stata concessa.Tuttavia, poiché la condotta, sebbene compiuta durante la precedente sottoposizioneagli arresti domiciliari, è comunque precedente all’avvio della misura alternativa, la suagravità, che certamente offre indizi circa la mancata adesione effettiva al programmaterapeutico, andava comparataalle risultanze riguardanti il comportamento tenuto nellosvolgimento dell’affidamento terapeutico, con più articolata motivazione in confronto con leconcrete documentate risultanze relative alle condotte tenute durante la sottoposizione allamisura alternativa.Invece dal provvedimento non risultano né richieste né acquisite, né pertanto valutate,le attività di cura e di osservazione del Dipartimento di salute mentale e del SERD, di cui ilprovvedimento impugnato fa menzione per aver preso in carico il ricorrente.Né possono considerarsi idonei a giustificare la decisione, fino a rendere irrilevantel’ulteriore indagine sul comportamento tenuto dal condannato durante la sottoposizione allamisura alternativa, gli elementi di sospetto derivanti dal fatto che la Comunità ospitante siaSul punto i riferimenti del Tribunale di sorveglianza sono del tutto generici e nonconsentono di ricavare concreti elementi di valutazione sul comportamento tenuto dalcondannato negli anni successivi alla commissione dei fatti oggetto della sopravvenutacontestazione.3. Il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudiziodinanzi al Tribunale di sorveglianza di Roma, perché proceda, libero nell’esito, ad integrarela lacuna motivazionale sopra evidenziata, svolgendo un accertamento e una compiutavalutazione della condotta tenuta durante la sottoposizione della misura alternativa al fine dicompararne le risultanze con la gravità delle antecedenti condotte emerse a suo carico e diformulare un più compiuto e attuale giudizio sulla meritevolezza del beneficio. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi Roma.Così è deciso, 05/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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