CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024
Cassazione n. 00267/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 co. 1 e 3 n.1 cod. pen. e la mancata applicazione dell'art. 62 co. 1 n. 4 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che: a) la prova della penale responsabilità dell'imputato si fonda sul riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari e successivamente confermato in dibattimento; b) nel corso dell'istruttoria dibattimentale, la vittima ha proceduto anche all'individuazione personale dell'imputato, indicandolo inequivocabilmente quale autore della rapina a suo danno; c) il diniego dell'attenuante della tenuità del danno si giustifica in ragione della natura plurioffensiva del delitto di rapina e della minaccia posta in essere con un coltello a lama seghettata, idonea a comprimere la libertà fisica e morale della vittima; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore I