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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20160/2026

Testo disponibile della fonte

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o Negroni in virtù diprocura speciale allegata al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,– resistente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio – sez. n. 18 – n. 2791/2024,depositata il 24 aprile 2024;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 21193/2024Numero sezionale 3838/2026Numero di raccolta generale 20160/2026Data pubblicazione 16/06/20261.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Latinanotificava, in data 25 settembre 2018, alla [OSCURATO:SOCIETA].(già [OSCURATO:SOCIETA]., oggi [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di fusione perincorporazione), avviso di accertamento n.TFK031501960/2018, con il quale venivano disconosciuti, equindi recuperati a tassazione, i costi di locazione di unimmobile sito in Terracina, via delle Arene ang. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dedotti per € 40.816,91, con conseguenterideterminazione delle imposte ai fini IRES, IRAP ed IVA.2.

Avverso l’avviso di accertamento in questione la societàproponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Latina la quale, con sentenza n. 347/2020,pronunciata il 16 dicembre 2019 e depositata in segreteria il28 luglio 2020, lo rigettava, compensando le spese di lite.3.

Interposto gravame dalla contribuente, la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Lazio – sez. n. 18, con sentenzan. 2791/2024, pronunciata il 10 aprile 2024, e depositata insegreteria il 26 aprile 2024, dichiarava inammissibile l’appello,in quanto proposto e notificato con modalità cartacee, e nontelematiche, condannando altresì l’appellante alla rifusionedelle spese di lite.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionela [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un unico motivo (ricorso notificatol’8 ottobre 2024).L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ai soli finidella partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art.370, comma 1, c.p.c.5.

Con decreto presidenziale del 5 febbraio 2026 è stata quindifissata per la discussione del ricorso l’adunanza in camera diR.G.

N. 21193/2024 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 21193/2024Numero sezionale 3838/2026Numero di raccolta generale 20160/2026Data pubblicazione 16/06/2026consiglio del 6 maggio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2,e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. eccepisceviolazione e falsa applicazione degli artt. 16-bis d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, e 156, comma 3, 113 e 116 c.p.c.,nonché degli artt. 3, 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, che la notifica ed il deposito cartaceodel ricorso non avrebbero potuto costituire causa diinammissibilità dell’appello, a maggior ragione se lacontroparte si è costituita in giudizio, stante l’avvenutoraggiungimento dello scopo dell’atto, per cui, una voltaaccertata provenienza e corrispondenza dell’atto notificato edepositato, non sussisterebbero motivi di inammissibilità perviolazione di norme meramente formali.2.

Il motivo è fondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «il ricorsointroduttivo del giudizio, redatto e sottoscritto dal difensore informato cartaceo e trasformato in copia-immagine per lanotifica all'Amministrazione a mezzo pec, in violazione dell'art.16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, per comemodificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, del d.l. n. 119del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, non èinesistente, ma affetto da nullità e, pertanto, sanabile per ilraggiungimento dello scopo con la costituzione dellacontroparte» (Cass. 3 dicembre 2024, n. 30950).R.G.

N. 21193/2024 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 21193/2024Numero sezionale 3838/2026Numero di raccolta generale 20160/2026Data pubblicazione 16/06/2026Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate era regolarmentecostituita nel giudizio d’appello, contestando – come si leggenella sentenza impugnata «punto per punto i motivi svolti».E’ evidente, pertanto, come la predisposizione e lanotificazione del ricorso in appello in via cartacea non abbiapregiudicato in alcun modo il diritto di difesa dell’Ufficio, percui tali atti hanno raggiunto pienamente lo scopo cui eranodiretti.3.

Il ricorso merita pertanto accoglimento; la sentenzaimpugnata deve quindi essere cassata con rinvio, per nuovogiudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazionedelle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 6 maggio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 21193/2024 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Negroni in virtù diprocura speciale allegata al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,– resistente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio – sez. n. 18 – n. 2791/2024,depositata il 24 aprile 2024;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 21193/2024Numero sezionale 3838/2026Numero di raccolta generale 20160/2026Data pubblicazione 16/06/20261. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Latinanotificava, in data 25 settembre 2018, alla [OSCURATO:SOCIETA].(già [OSCURATO:SOCIETA]., oggi [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di fusione perincorporazione), avviso di accertamento n.TFK031501960/2018, con il quale venivano disconosciuti, equindi recuperati a tassazione, i costi di locazione di unimmobile sito in Terracina, via delle Arene ang. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dedotti per € 40.816,91, con conseguenterideterminazione delle imposte ai fini IRES, IRAP ed IVA.2. Avverso l’avviso di accertamento in questione la societàproponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Latina la quale, con sentenza n. 347/2020,pronunciata il 16 dicembre 2019 e depositata in segreteria il28 luglio 2020, lo rigettava, compensando le spese di lite.3. Interposto gravame dalla contribuente, la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Lazio – sez. n. 18, con sentenzan. 2791/2024, pronunciata il 10 aprile 2024, e depositata insegreteria il 26 aprile 2024, dichiarava inammissibile l’appello,in quanto proposto e notificato con modalità cartacee, e nontelematiche, condannando altresì l’appellante alla rifusionedelle spese di lite.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionela [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un unico motivo (ricorso notificatol’8 ottobre 2024).L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ai soli finidella partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art.370, comma 1, c.p.c.5. Con decreto presidenziale del 5 febbraio 2026 è stata quindifissata per la discussione del ricorso l’adunanza in camera diR.G. N. 21193/2024 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 21193/2024Numero sezionale 3838/2026Numero di raccolta generale 20160/2026Data pubblicazione 16/06/2026consiglio del 6 maggio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2,e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. eccepisceviolazione e falsa applicazione degli artt. 16-bis d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, e 156, comma 3, 113 e 116 c.p.c.,nonché degli artt. 3, 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, che la notifica ed il deposito cartaceodel ricorso non avrebbero potuto costituire causa diinammissibilità dell’appello, a maggior ragione se lacontroparte si è costituita in giudizio, stante l’avvenutoraggiungimento dello scopo dell’atto, per cui, una voltaaccertata provenienza e corrispondenza dell’atto notificato edepositato, non sussisterebbero motivi di inammissibilità perviolazione di norme meramente formali.2. Il motivo è fondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «il ricorsointroduttivo del giudizio, redatto e sottoscritto dal difensore informato cartaceo e trasformato in copia-immagine per lanotifica all'Amministrazione a mezzo pec, in violazione dell'art.16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, per comemodificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, del d.l. n. 119del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, non èinesistente, ma affetto da nullità e, pertanto, sanabile per ilraggiungimento dello scopo con la costituzione dellacontroparte» (Cass. 3 dicembre 2024, n. 30950).R.G. N. 21193/2024 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 21193/2024Numero sezionale 3838/2026Numero di raccolta generale 20160/2026Data pubblicazione 16/06/2026Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate era regolarmentecostituita nel giudizio d’appello, contestando – come si leggenella sentenza impugnata «punto per punto i motivi svolti».E’ evidente, pertanto, come la predisposizione e lanotificazione del ricorso in appello in via cartacea non abbiapregiudicato in alcun modo il diritto di difesa dell’Ufficio, percui tali atti hanno raggiunto pienamente lo scopo cui eranodiretti.3. Il ricorso merita pertanto accoglimento; la sentenzaimpugnata deve quindi essere cassata con rinvio, per nuovogiudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazionedelle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 6 maggio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 21193/2024 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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