CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 29860/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9159-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N. 9159/2022 Cron. Rep. Ud. 12/09/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 3924/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/09/2021 R.G.N. 5389/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Napoli ha accolto in parte l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il predetto al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] spa) della minor somma di euro 5.114,34, oltre accessori di legge. 2. La Corte territoriale ha premesso: che la [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1475/2012, emesso su ricorso del Canciello per l’importo di euro 26.552,57 a titolo di TFR e competenze di fine rapporto, chiedendone la revoca per essere il credito del lavoratore pari al minor importo di euro 22.407,07 e proponendo domanda riconvenzionale volta a far accertare che il predetto era debitore verso la società di euro 67.637,31, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale causato per le liquidazioni indebite eseguite in relazione a nove sinistri specificamente indicati; che il Canciello, nella memoria di costituzione in primo grado, ha rettificato la somma richiesta a titolo di TFR e competenze di fine rapporto, concordando con l’importo indicato dalla società (euro 22.407,07), ed ha riconosciuto l’errata liquidazione della somma di euro 1.915,00 in relazione all’ultimo sinistro (SAI.2004076600293); che il Tribunale di Napoli, revocato il decreto ingiuntivo e in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato il Canciello a pagare la somma di euro 26.368,93, ritenendo provato dalla società il credito di euro 48.766,00 (somma da cui ha detratto il credito del lavoratore pari ad euro 22.407,07). 3. La Corte d’appello, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che il tribunale avesse correttamente esercitato i poteri d’ufficio, ai sensi dell’art.421 c.p.c., acquisendo, in relazione ai fatti allegati dalle parti, i documenti necessari a integrare gli elementi di prova già raccolti; ha preso atto del giudicato penale di assoluzione del Canciello, con formula piena, in riferimento a tre dei sinistri oggetto di causa e, in ragione dell’efficacia vincolante di tale giudicato, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., ha detratto, dall’importo dovuto dal lavoratore quale risarcimento del danno, le somme corrispondenti alle liquidazioni dei citati tre sinistri (euro 21.244,00), giungendo all’importo di euro 5.114,34. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. 5. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 6. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 414, 416, 421 c.p.c., degli artt. 2697, 1218, 2727 c.c., per la tardiva produzione in giudizio di documentazione atta a provare i fatti costitutivi del diritto azionato da [OSCURATO:SOCIETA]7. Si censura la sentenza d'appello per aver ritenuto conforme alle disposizioni citate l'ammissione, in primo grado, di prove documentali (le quietanze di pagamento riferite a quattro sinistri) oltre i termini fissati dagli artt. 414 e 416 c.p.c. e per aver giudicato legittimo l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio da parte del tribunale, così consentendo alla società di provare il (presunto) danno subito e oggetto della domanda riconvenzionale proposta, nonostante la preclusione realizzatasi ed eccepita dalla difesa del lavoratore nella comparsa di costituzione e nelle note autorizzate in primo grado e nel ricorso in appello. 8. Il ricorso non può trovare accoglimento. 9. Come è noto, per accelerare al massimo i tempi del processo del lavoro - cui sono in sostanza funzionalizzati i suoi caratteri individualizzanti - il legislatore del 1973 ha imposto l'onere di ciascuna parte di specificare nei primi rispettivi atti giudiziari (ricorso e memoria di costituzione) non solo i fatti posti a base delle rispettive richieste ma anche i mezzi di prova di cui intende avvalersi. Tale rigoroso sistema di preclusioni, che costringe l’attore a produrre ed articolare le prove prima di conoscere quali dei fatti allegati saranno contestati dalla controparte, trova, però, un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro - nei poteri d'ufficio riconosciuti al giudice. In particolare, con l’art. 421, comma 2, c.p.c., si è inteso affermare che è caratteristica precipua del detto rito speciale il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza del fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti (v. Cass., S.U. n. 761 del 2002; S.U. n. 11353 del 2004; S.U. n. 8202 del 2005; sul potere-dovere discendente dagli artt. 421 e 437 c.p.c., del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dar conto v. anche Cass. n.14731 del 2006; n. 6023 del 2009; n. 25374 del 2017; n. 22628 del 2019). 10. Si è ulteriormente specificato che “l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova” (Cass. n. 33393 del 2019; n. 11845 del 2018). 10. La Corte d’appello, in stretta aderenza a tali principi di diritto, ha ritenuto esistenti in primo grado “tutti i presupposti per acquisire, ex art.421 c.p.c., la prova dei pagamenti operati dall'appellata con riferimento ai quattro sinistri sopra indicati, atteso che l'esercizio del potere d'ufficio è avvenuto con riferimento a fatti allegati dalle parti e ricorrendo l'ipotesi della indispensabilità per la decisione, trattandosi di documenti necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto, anche considerando tutti gli altri elementi di prova già acquisiti al processo”. Dalla sentenza d’appello emerge, infatti, come in primo grado fossero stati raccolti plurimi dati significativi di una illegittima gestione dei nove sinistri da parte del liquidatore Canciello (v. sentenza appello pag. 3, ultimo cpv. e pag. 4, primo cpv.), risultando specificamente allegato il fatto dell’avvenuto pagamento tramite assegni anche dei quattro sinistri di cui si discute e risultando la produzione delle quietanze in oggetto mero completamento di un quadro probatorio già ampiamente tratteggiato e accertato. 11. Neppure è fondata la censura di violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass.n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass.n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.) o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale, o inverta gli oneri probatori. Nessuna di queste situazioni è rappresentata nel motivo di ricorso in esame ove è unicamente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo potere ufficioso. Infine, la denuncia di violazione degli artt. 1218 e 2727 c.c. è priva di qualsiasi argomentazione a sostegno; inammissibile è, infine, l’eccezione di giudicato interno sollevata nella memoria depositata nell’interesse del Canciello, non avendo la società proposto ricorso incidentale. 12. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 13. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 14. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del